IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto; Dispone: 1. Uffici competenti a stabilire il domicilio fiscale del contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale. 1.1. I provvedimenti che, di ufficio o su istanza dell'interessato, stabiliscono il domicilio fiscale del contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale sono emessi dal direttore regionale, se la variazione avviene nell'ambito della stessa regione. 1.2. I provvedimenti di cui al punto 1.1 sono emessi dal direttore centrale dell'accertamento se la variazione avviene tra regioni diverse. 2. Decorrenza e pubblicazione. 2.1. Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano dal 1° gennaio 2004. 2.2. Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni. L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prevede che l'amministrazione finanziaria possa stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale. La variazione viene disposta d'ufficio oppure, se ricorrono circostanze particolari, a seguito di motivata richiesta da parte del contribuente. Il terzo comma dell'art. 59 precisava che l'emanazione dei relativi provvedimenti era di competenza dell'Intendente di finanza, per gli spostamenti nell'ambito della stessa provincia, o del Ministro per le finanze, per gli spostamenti tra province diverse. Dopo la soppressione delle Intendenze di finanza, la competenza a disporre le variazioni del domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia era passata alle direzioni regionali delle entrate; cosi' aveva stabilito la circolare n. 77 del 3 giugno 1994 dell'ex Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Inoltre, sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 29 del 1993, il direttore generale del Dipartimento delle entrate aveva assunto la competenza sulle variazioni extraprovinciali. Con la creazione dell'Agenzia, l'accresciuta autonomia territoriale delle direzioni regionali consente di estendere la competenza di queste ultime a tutti i provvedimenti che dispongono la variazione del domicilio fiscale all'interno della regione. Il presente atto fissa tale principio ed inoltre affida al direttore centrale dell'accertamento la competenza sulle variazioni tra regioni diverse. La nuova suddivisione di competenze risponde ad evidenti ragioni di snellezza organizzativa ed e' coerente con la ratio dell'art. 59 sopra citato, che ha inteso fissare due livelli decisionali, rispettivamente corrispondenti alle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione finanziaria. L'ampliamento della competenza delle direzioni regionali potra' inoltre agevolare l'individuazione di possibili comportamenti elusivi in materia di domicilio fiscale. Riferimenti normativi dell'atto. a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1); statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). b) Organizzazione interna delle strutture di vertice centrali dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 3 e 4); atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2001 e successive modificazioni. c) Disposizioni in materia di domicilio fiscale: art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»; circolare n. 77 del 3 giugno 1994 della direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate. Roma, 23 ottobre 2003 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |