Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2003 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 25 luglio 2003 |
Elenco dei Paesi ammessi a beneficiare nel 2003 dei contributi previsti dalla legge n. 212/1992, e successive modificazioni. (Deliberazione n. 49/2003). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, recante disposizioni in materia di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 22, comma 2, il quale, nel modificare l'art. 1 della legge n. 212/1992 sopra citata, ha demandato a questo Comitato il compito di individuare annualmente, con apposita delibera, i Paesi ammessi a beneficiare dei contributi erogabili ai sensi della stessa legge; Visto inoltre l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo sopra richiamato, che costituisce presso questo Comitato una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e forestali; Vista la propria delibera 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; Vista la propria deliberazione 5 agosto 1998, n. 79 (Gazzetta Ufficiale n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998; Vista la deliberazione adottata dalla V commissione permanente nella seduta del 15 maggio 2003, su proposta del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, con la quale sono stati individuati i Paesi ammessi a beneficiare, nel 2003, dei contributi previsti dalla richiamata legge n. 212/1992; Preso atto che, nel corso della predetta seduta, i rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle attivita' produttive hanno sottolineato la necessita' che, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, vengano reperite ulteriori risorse per il finanziamento delle iniziative di cui alla legge n. 212/1992; Delibera: 1. Nel corso del 2003 sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Giordania, Iraq, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Federale Jugoslava, Romania, Siria, Slovacchia, Slovenia, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan. 2. Ciascuna amministrazione coinvolta nell'attuazione della citata legge n. 212/1992 individuera', per gli interventi di propria competenza, i Paesi prioritari tra quelli elencati nel precedente punto 1. Roma, 25 luglio 2003 Il Presidente delegato Tremonti Il segretario del CIPE Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 217 |
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