Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 ottobre 2003
Scioglimento della societa' cooperativa «Sant'Alessandro a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
del servizio politiche del lavoro di Milano
Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni gia' attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;
Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilita' dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorche' preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilita' di funzionamento dell'assemblea della societa' cooperativa «Edilizia Sant'Alessandro a r.l.», con sede in Milano, via Orefici n. 2;
Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei cui confronti si e' verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;
Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;
Visto il verbale ispettivo in data 23 agosto 2001 relativo alla societa' cooperativa «Edilizia Sant'Alessandro a r.l.» con sede in Milano, via Orefici n. 2, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1981, da allora non ha compiuto atti di gestione, risulta un attivo da liquidare inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998 e quindi non e' possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 1993/1994, 1995/1996, 1997/1998 e 1999/2000;
Decreta:
La societa' cooperativa «Sant'Alessandro a r.l.», sede legale in Milano, via Orefici n. 2, costituita per rogito notaio dott. Maissen Pietro di Milano in data 20 maggio 1974, repertorio n. 14407/29159, racc. B.U.S.C. n. 8441/133113, codice fiscale: mancante n. 159634 iscriz. al registro imprese, e' sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1981, da allora non ha compiuto atti di gestione, risulta un attivo da liquidare inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998 e quindi non e' possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 1993/1994, 1995/1996, 1997/1998 e 1999/2000.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Milano, 28 ottobre 2003
Il dirigente reggente: Cicchitti
 
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