Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2003
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto. (Ordinanza n. 3323).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto;
Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilita', alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;
Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Ritenuto necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Acquisita l'intesa della regione Puglia;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Puglia e' nominato commissario delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici di cui in premessa.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Il commissario delegato provvede in particolare:
a) alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonche', entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
b) al ripristino, in condizioni di sicurezza e di ottimale fruibilita' del territorio, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, e, per quanto possibile e compatibile con leutrofizzazione del territorio colpito, al ripristino dell'idrografia superficiale, anche allo scopo di facilitare il deflusso delle aree morfologicamente depresse, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;
c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissati dal commissario delegato con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonche' per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli eventi calamitosi;
d) al rimborso delle spese sostenute nella prima fase dell'emergenza da parte degli enti locali territoriali e non territoriali, previa verifica della relativa congruita'.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 8.
2. Il commissario delegato, per gli interventi di propria competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorita' di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad Euro 500.000,00.
4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 8, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci in qualita' di soggetti attuatori, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il commissario delegato e' autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di Euro 500,00.
2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci in qualita' di soggetti attuatori, e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
 
Art. 4.
1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci in qualita' di soggetti attuatori, e' autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa distrutta o danneggiata a seguito degli eventi meteorologici di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato ad anticipare una somma, fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.
2. Per le medesime finalita', una quota non superiore al 30% del contributo di cui al comma 1 puo' essere concessa per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile, danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, sulla base delle spese documentate.
3. Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave, puo' essere concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la riparazione o, in caso di rottamazione, a quello del valore desunto dai listini correnti, e, comunque, nel limite massimo di Euro 5.000,00, al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi anche sulla base di autocertificazione attestante i danni subiti, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2000, n. 445.
5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.
 
Art. 5.
1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci in qualita' di soggetti attuatori, e' autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attivita' industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche e zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonche' a favore di societa' sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita' sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2002, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attivita' avviate nel corso dell'anno 2003, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata.
2. In relazione al patrimonio zootecnico perduto a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, il contributo di cui al comma 1 e' concesso sulla base delle tabelle ISMEA (Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo).
3. Con riferimento ai danni subiti alla produzione del latte e della carne, il contributo di cui al comma 1 e' determinato sulla base dei valori medi della produzione dell'anno 2002, attestati dalle fatture di vendita e dalle risultanze dei registri di stalla vidimati dalle competenti ASL (Aziende sanitarie locali).
4. In relazione ai terreni agricoli per i quali non e' possibile ripristinare lo strato coltivabile a causa dell'erosione profonda, o perche' inclusi in via permanente nell'alveo dei fiumi o torrenti a causa dell'alluvione, per la determinazione del danno si fa riferimento al valore tabellare, cosi' come fissato dalle tabelle redatte dalle commissioni provinciali, costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della tipologia di coltura catastalmente censita o denunciata.
5. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il commissario delegato e' autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 mensili, per un periodo massimo non superiore a sei mesi con decorrenza dalla data dell'evento, anche a favore dei titolari delle attivita' sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.
6. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, sono consentiti lavori in economia per importi non superiori ad un terzo del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di Euro 10.000,00, da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Relativamente al settore agricolo sono consentiti lavori in economia fino al limite massimo del contributo concedibile, e, comunque, non oltre il limite di Euro 15.000,00, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
7. Il commissario delegato e' autorizzato ad anticipare finanziamenti, a tasso agevolato, fino ad un massimo di Euro 300.000,00 cadauno e per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00, in favore delle associazioniriconosciute di produttori ortofrutticoli e delle cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che abbiano subito danni tali da compromettere, se non riparati immediatamente, la possibilita' di trasformazione, lavorazione e commercializzazione del prodotto, nonche' l'attivita' di servizio in favore della base associativa e dell'indotto. I danni dovranno essere documentati mediante perizia asseverata corredata da documenti giustificativi di spesa. L'anticipazione del finanziamento a tasso agevolato e' comunque concessa a seguito di un rigoroso accertamento, da parte del commissario delegato, circa la sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, delle condizioni previste nel presente comma per l'accesso al contributo.
8. Per far fronte alle esigenze di conduzione relative all'annata agraria 2002/2003 e per quella successiva, il commissario delegato e' autorizzato a concedere alle aziende agricole, danneggiate dagli eventi alluvionali in premessa, prestiti di ammortamento quinquennale da erogare con le modalita' di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, n. 5, lettera A e B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985. Nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nelle campagne agrarie in corso, purche' le stesse siano state contratte prima del verificarsi degli eventi alluvionali. L'entita' del prestito e' calcolata secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 ottobre 2002. L'erogazione del prestito e' comunque concesso a seguito di un rigoroso accertamento, da parte del commissario delegato, circa la sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, delle condizioni previste nel presente comma per l'accesso al contributo.
9. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate al commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.
11. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato a provvedere alla immediata liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo di cui al comma 1, e comunque fino ad un massimo di Euro 15.000,00.
12. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.
 
Art. 6.
1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
 
Art. 7.
1. Per i comuni individuati ai sensi dell'art. 1, gli effetti derivanti sui rispettivi bilanci in termini di entrate e di spese riferibili agli eventi eccezionali di cui alle premesse non vengono considerati ai fini del patto di stabilita' per l'anno di competenza.
 
Art. 8.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di legge:
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, art. 378;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis e 21-ter, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, e successive modifiche ed integrazioni;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies e 37-sexies, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45;
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316;
legge 9 dicembre 1998, n. 431 articoli 2 e 3;
legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche;
leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 9.
1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze della regione, derivanti dalla situazione emergenziale, e nei limiti di vigenza dello stesso, il presidente delle regione Puglia - commissario delegato, e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato, nel limite complessivo di tre unita', nonche' a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per lo svolgimento di attivita' specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 8. Il commissario delegato puo' inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di quattro unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.
 
Art. 10.
1. Il personale dell'ufficio territoriale del Governo di Taranto direttamente impegnato nell'emergenza di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad effettuare, fino al 31 dicembre 2003, ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, di una indennita' pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2001, n. 252.
2. Il personale dei comuni, del settore di protezione civile della regione Puglia, delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, direttamente impegnato nell'emergenza di cui alla presente ordinanza sulla base di effettive esigenze determinatesi, e' autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili procapite oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, non oltre il 31 ottobre 2003.
3. Al rimborso provvede il commissario delegato, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 11.
 
Art. 11.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza e' stanziata la somma di Euro 10.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, che verra' appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. A tal fine e' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale intestata al commissario delegato, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 12.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi' delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito e' stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonche' ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unita', anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.
 
Art. 13.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone