IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo, tra l'altro, a questo stesso Comitato, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio; Visto il predetto art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosi' come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che stabilisce l'automatico inserimento degli interventi previsti dal programma nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, che all'art. 2 correla l'assegnazione di eventuali risorse integrative necessarie per la realizzazione dell'opera alla preventiva approvazione del progetto preliminare e che, ai successivi articoli 3, 4 e 5, stabilisce la procedura per l'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo, riportando al successivo art. 16 le norme transitorie; Visti in particolare l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria sugli approvandi progetti e la funzione di supporto per le attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2003 n. 5279 emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il quale, ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie e sono state definite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari, nonche' quantificate le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 riporta nel sottosistema «Schemi idrici», gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», e nell'allegato 3 specifica gli interventi rientranti nel piano degli schemi idrici per la regione Sardegna, tra i quali e' ricompreso l'«Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso», destinando per i predetti interventi, in via programmatica, complessivi 524,720 Meuro; Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisivita' sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figurano gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino al 31 dicembre 2003, confermando, fino a tale data, i poteri commissariali gia' attribuiti al presidente della regione Sardegna; Vista l'ordinanza 20 giugno 2003, n. 353, del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, presidente della regione, che ha approvato, per le finalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, il quadro economico aggiornato del progetto preliminare relativo all'intervento «Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento FluminedduTirso», allegato alla medesima ordinanza con il n. 3; Vista la nota n. 246 del 23 giugno 2003, successivamente sostituita dalla nota n. 318 del 17 luglio 2003 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli schemi idrici regione Sardegna, la relazione istruttoria aggiornata concernente l'«Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso»; Ritenuto in questa fase di procedere al finanziamento dei soli lavori di esecuzione di indagini in sito, rinviando all'approvazione del progetto definitivo il finanziamento dell'intera opera; Considerata l'opportunita', trattandosi di lavori immediatamente attivabili, di far gravare l'assegnazione del finanziamento dei predetti lavori, a valere sulle risorse ex art. 13 della legge n. 166/2002, sul limite di impegno dell'anno 2002; Udita la proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta, su tale proposta, l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto infrastrutturale: che l'opera da realizzare fa parte dello schema funzionale del Tirso ed e' finalizzata principalmente all'utilizzazione irrigua delle acque del suo piu' importante affluente, il Flumineddu; che l'intervento in questione e' a vocazione fortemente multisettoriale ed e' compreso nel sistema di intervento n. 5 «Tirso» previsto dalla programmazione regionale in materia; che l'intervento prevede: la costruzione di una traversa di sbarramento, ubicata in una sezione del Rio Flumineddu, in localita' Bau' e Linu, alta 14,7 m con invaso pari a 555.000 mc; la costruzione di una centrale di sollevamento dotata di quattro pompe della portata massima di 4 mc/s (2400kW) e prevalenza di 66 m; la messa in opera di una condotta adduttrice in acciaio dalla traversa Bau' e Linu all'invaso sul fiume Tirso a Cantoniera, prevalentemente interrata per una lunghezza di circa 15.000 m. Il collegamento tra la traversa e l'invaso Cantoniera funziona nella stagione invernale in una direzione, mentre nella stagione estiva la condotta viene utilizzata all'inverso portando le acque della Cantoniera, sollevate tramite la centrale esistente, dall'invaso di Pranu Antoni, situato a valle della diga, in risalita fino all'invaso di Bau' e Linu; che nel documento di base per la definizione dell'Accordo di programma quadro sulle risorse idriche Stato-regione Sardegna, sottoscritto il 26 febbraio 2000, il progetto esecutivo delle sole opere relative alla traversa Bau' e Linu e' inserito nel programma di finanziamento degli interventi da realizzare entro il 2010 nell'ambito del «Progetto obiettivo» n. 3/A3 e identificato con il n. 26 tra gli «interventi multisettoriali»; che l'intervento e' riportato anche nei seguenti atti programmatori: piano d'ambito approvato con ordinanza del commissario n. 321 del 30 settembre 2002 e piano stralcio di bacino (di natura multisettoriale) approvato con ordinanza dello stesso commissario n. 334 del 31 dicembre 2002 in forma di Piano «direttore»; sotto l'aspetto attuativo: che, con nota prot. n. 25990 del 17 ottobre 2002 la regione Sardegna ha individuata il Consorzio Bonifica dell'Oristanese (CBO) quale soggetto attuatore dell'intervento; che il progetto relativo alle opere in esame si avvale di un iter autorizzativo relativo a localizzazione urbanistica e compatibilita' ambientale gia' espletato precedentemente alla presentazione dei documenti di progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; che l'opera di presa lungo il Flumineddu a Bau' e Linu, parte del presente progetto, e' oggetto della concessione assentita con decreto n. 701 del 7 giugno 1985 dell'assessorato lavori pubblici della regione Sardegna all'allora consorzio di bonifica di 2° gr. per l'utilizzazione delle acque del Tirso (ora CBO); che, con voto n. 679 del 2 agosto 2000, il CTAR ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare denominato «Schema Flumineddu 1997» nel quale il progetto de quo e' compreso; che il progetto dell'opera e' stato sottoposto alla valutazione ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, ha emanato il DEC/VIA n. 6630 del 9 novembre 2001 di compatibilita' con prescrizioni. Tale provvedimento fa anche riferimento ai pareri positivi con prescrizioni della regione Sardegna (nota prot. 17411 del 21 giugno 2001) e del Ministero per i beni e le attivita' culturali (nota prot. ST/410/6499/01 del 6 luglio 2001), sentite la Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari e Oristano (nota n. 10231 del 26 gennaio 1999 e la Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici di Cagliari e Oristano (nota n. 8363 del 19 giugno 2001); che, con nota prot. n. 1155/DG del 26 maggio 2003, l'assessorato agli enti locali, finanze ed urbanistica della regione Sardegna ha comunicato che non sono emersi elementi di contrasto con la strumentazione urbanistica generale dei comuni interessati; che il 26 giugno 2000 e' stata rilasciata «licenza in materia di polizia stradale» n. 477/99 dall'amministrazione provinciale di Oristano, a seguito dell'interferenza sopravvenuta relativa a due attraversamenti della strada provinciale n. 33 e n. 36; che gli enti da coinvolgere nella conferenza dei servizi alla quale si dovra' pervenire in sede di proposta di progetto definitivo sono i seguenti: provincia di Oristano; genio civile di Oristano; comune di Allai; comune di Asuni; comune di Buschi; comune di Ruina; comune di Samugheo; che e' emersa la necessita' che il CBO in qualita' di soggetto aggiudicatore rimetta il progetto preliminare anche alla provincia di Cagliari, cosi da pervenire in sede di redazione del progetto definitivo al piu' completo programma di risoluzione delle interferenze; che la forma di affidamento prevista per i lavori in questione e' l'appalto integrato; sotto l'aspetto finanziario: che, con ordinanza n. 353/2003, il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, presidente della regione, ha approvato, per le finalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, l'aggiornamento del quadro economico del progetto preliminare relativo all'intervento «Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso», allegato alla medesima ordinanza con il n. 3 prevedendo un costo globale dell'intervento pari a 39.19 Meuro; che, sulla base della programmazione delle attivita' formulata dal soggetto aggiudicatore, tale importo complessivo e' distribuito nell'arco temporale 2003-2007; che nell'importo complessivo e' compresa la somma di 160.000,00 euro da destinare a lavori di esecuzione di indagini finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo; che sono state proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le seguenti prescrizioni: per l'intervento in questione il progetto definitivo dovra' essere corredato dalle necessarie valutazioni ed analisi economico-finanziarie al fine di accertare la possibilita' di accedere a fondi in autofinanziamento; che l'entita' dell'importo da recuperare mediante tariffa dovra' essere determinata sulla base degli effettivi regimi tariffari dei vari settori irriguo e/o idropotabile; Delibera: 1. All'intervento «Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso» e' assegnato il finanziamento, per i soli lavori di esecuzione di indagini in sito finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo, di 160.000,00 euro, in termini di volume di investimento, a valere sui fondi ex art. 13 della legge n. 166/2002 previsti per l'anno 2002. Tale importo e' ricompreso nell'importo totale di tutto l'intervento di 39,19 milioni di euro che sara' finanziato in sede di approvazione del progetto definitivo da rilasciarsi ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002. La quota del contributo attualmente concesso non potra' comunque superare l'importo di 0,015 Meuro per il limite relativo all'anno 2002, secondo quanto indicato in premessa. 2. L'unita' tecnica finanza di progetto e' incaricata di effettuare le necessarie valutazioni ed analisi economico-finanziarie, al fine di accertare la possibilita' di attivare forme di partenariato pubblico-privato determinando l'entita' dell'importo da recuperare mediante tariffa e riferendone i risultati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne terra' conto nella relazione istruttoria che sara' predisposta per l'approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato. 3. Il soggetto autorizzato a contrarre mutui od a effettuare altre operazioni finanziarie ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002 e' il Consorzio bonifica dell'Oristanese anche soggetto aggiudicatore ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dara' attuazione alla presente delibera, con le modalita' stabilite dal decreto interministeriale n. 5279/2003 emanato ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 190/2002 e dal decreto interministeriale richiamato al punto precedente. Roma, 25 luglio 2003 Il Presidente delegato Tremonti Il segretario del CIPE Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2003 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 174 |