Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 ottobre 2003
Scioglimento della societa' cooperativa «Consorzio Conam a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
del servizio politiche del lavoro di Milano
Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni gia' attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;
Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilita' dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorche' preesistenti; nel caso in specie l'impossibilita' di funzionamento dell'assemblea della societa' cooperativa «Consorzio Conam a r.l.», con sede in Milano, via Pomponazzi n. 9;
Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei cui confronti si e' verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;
Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;
Visto il verbale ispettivo in data 24 ottobre 2000 relativo alla societa' cooperativa «Consorzio Conam a r.l.», con sede in Milano, via Pomponazzi n. 9, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' sussistono le seguenti cause: non ha depositato i bilanci annuali dalla costituzione, non ha un attivo superiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998 (nota del Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/5, prot. n. 485 del 26 gennaio 2001), e quindi non e' possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 93/94, 95/96, 97/98, 99/00;
Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 26 settembre 2002, circa lo scioglimento per atto dell'autorita' di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;
Decreta:
La societa' cooperativa «Consorzio Conam a r.l.», con sede legale in Milano, via Pomponazzi n. 9, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano, in data 10 novembre 1992, repertorio n. 192503/14868, B.U.S.C. 14880/261547, codice fiscale 10830310156, e' sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato i bilanci dalla costituzione, non ha un attivo superiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998 e quindi non e' possibile procedere ad un eventuale recupero coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni 93/94, 95/96, 97/98, 99/00.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Milano, 28 ottobre 2003
Il dirigente reggente: Cicchitti
 
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