Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 24 ottobre 2003 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visti i decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», con decreto 26 marzo 1999, e' stata prorogata fino al 24 novembre 2003; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale 21 marzo 2002, protocollo n. 61439; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 26 marzo 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 26 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 luglio 1996, gia' prorogata con decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2003, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 novembre 2003. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 26 marzo 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 ottobre 2003 Il direttore generale: Abate |
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