Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 24 ottobre 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Servizio certificazioni qualita' Asiago Srl - Certi Asiago» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Servizio certificazioni qualita' Asiago Srl - Certi Asiago», con decreto 27 luglio 1999, e' stata prorogata fino al 3 novembre 2003;
Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago con nota dell'8 marzo 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Servizio certificazioni qualita' Asiago Srl - Certi Asiago», con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Considerato che il predetto organismo di controllo «Servizio certificazioni qualita' Asiago Srl - Certi Asiago», ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di orgine protetta «Asiago», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 1° marzo 2002, protocollo n. 61082;
Considerato che il gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di orgine protetta «Asiago»;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Asiago», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;
Considerata la necessita' di consentire al gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;
Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione, affinche' il gruppo possa esaminare il piano dei controlli predisposto per la denominazione protetta «Asiago»;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Servizio certificazioni qualita' Asiago Srl - Certi Asiago», con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18, con decreto ministeriale 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti ministeriali 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003 e 10 giugno 2003, e' ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverra' con apposito decreto ministeriale.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2003
Il direttore generale: Abate
 
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