IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2002, per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari sul territorio italiano; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, con il quale e' stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003; Considerato che il continuo massiccio afflusso di stranieri extracomunitari irregolari che giungono in Italia continua ad essere particolarmente rilevante ed e' caratterizzato da episodi di alta drammaticita' per la perdita di numerose vite umane; Considerato altresi' che detto fenomeno prevedibilmente non diminuira' nel prossimo anno, dando luogo ad una situazione di elevata criticita' che deve essere tempestivamente affrontata con l'esercizio di poteri straordinari, mediante interventi e provvedimenti di natura eccezionale; Considerato infine che l'azione necessaria al contrasto e alla gestione del fenomeno, messa in atto finora sia sul piano amministrativo che su quello operativo dalle amministrazioni competenti, si e' rilevata incisiva al massimo grado e che conseguentemente occorre che il livello degli interventi mantenga l'attuale efficacia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003; Decreta: Per i motivi esposti in premessa e' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio nazionale, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari che giungono in Italia. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 novembre 2003 Il Presidente: Berlusconi |