Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 10 ottobre 2003, n. 309 |
Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione dell'articolo 78, commi da 27 a 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale viene istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il conto fiscale; Visto, in particolare, il comma 38 del predetto articolo 78, che prevede l'emanazione di regolamenti ministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 27 a 37 dello stesso articolo 78; Visto il regolamento di attuazione delle predette disposizioni, adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro 28 dicembre 1993, n. 567, e, in particolare, l'articolo 20 concernente le modalita' per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi nei confronti dei contribuenti intestatari di conto fiscale, che, al comma 4, prevede che il concessionario "decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta o dal giorno in cui e' pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario", dispone, entro i successivi venti giorni, l'erogazione del rimborso; Considerato che l'ufficio finanziario, nei casi in cui dispone il rimborso dei tributi, ha gia' effettuato i necessari controlli, sia di natura formale che in ordine alla spettanza del credito chiesto a rimborso, nonche' la liquidazione del credito; Ritenuto che, al fine di snellire ed accelerare le procedure in materia di rimborsi dei tributi, occorre ridurne i tempi di erogazione per permettere ai contribuenti un rapido recupero del credito vantato; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sott'ordinate, quando la legge espressamente conferisce tale potere; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3-13728 del 25 settembre 2003, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. Modifica delle modalita' per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi 1. All'articolo 20 del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 4, le parole: "o dal giorno in cui e' pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario" sono soppresse; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento, con le modalita' di cui al comma 4.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 ottobre 2003 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 154
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 28 dicembre 1991, n. 413, reca: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.". Si riporta il testo dell'art. 78, concernente l'istituzione e disciplina dei centri di assistenza fiscale, commi da 27 a 38: "27. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovra' essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. L'utilizzazione del conto fiscale e' facoltativa per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. 28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovra' risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di piu' stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potra' essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di piu' conti intestati allo stesso contribuente. 29. Il conto fiscale e tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al resto unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente. 31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri: a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento; b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale e a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma; d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende; e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso. 32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi. 33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti: a) la erogazione del rimborso dovra' essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente; b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta; c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sara' erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'art. 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente; d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario. 34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sara' determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 7, della legge 4 ottobre 1986, n. 657. 35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procedera' al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari. 36. Il comma 3-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato. 37. A decorrere dal 1° gennaio 1993 concessionari della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996. 38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potra' essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonche', al fine di consentire una piu' rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.". - Il decreto 28 dicembre 1993, n. 567, reca "Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale.". Si riporta il testo dell'art. 20: "Art. 20 (Modalita' per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi). - 1. L'intestatario di conto fiscale ha facolta' di richiedere direttamente al concessionario il rimborso dei tributi e delle altre somme di cui all'art. 3. A pena di improcedibilita' la domanda e' compilata su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e contiene tutti gli elementi ivi previsti. Con lo stesso decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno definite le modalita' per la richiesta e per l'erogazione dei rimborsi. 2. La richiesta di rimborso sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso stesso va presentata allo sportello del competente concessionario il quale entro i dieci giorni successivi, chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di una delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non sia stata gia' prestata all'atto di presentazione della richiesta di rimborso. 3. Ove la garanzia non venga prestata entro i quaranta giorni successivi dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso. Le richieste di rimborso presentate dagli intestatari e le comunicazioni trasmesse dai competenti uffici vengono ordinate cronologicamente per giornata di presentazione. 4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta o dal giorno in cui e' pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario, il concessionario, rispettando l'ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo, entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso e, se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento sul conto corrente bancario comunicato dall'intestatario. 5. Nei casi in cui il rimborso, richiesto dell'intestatario ovvero disposto dall'ufficio dell'amministrazione finanziaria, non possa essere erogato, secondo l'ordine cronologico e d'importo previsto dal precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi specifici della riscossione, il concessionario provvede ad effettuare nei giorni immediatamente successivi, fino a concorrenza dell'importo del rimborso, piu' accrediti, sul conto corrente bancario dell'intestatario interessato, di importo pari ai fondi specifici di riscossione giornalmente disponibili. Ai fini della liquidazione del compenso, la pluralita' di accrediti e' considerata una unica operazione di rimborso. Qualora il rimborso richiesto non possa essere eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 78, comma 33, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sugli ammontari in tutto o in parte non rimborsati competono gli interessi previsti dalle leggi speciali per i crediti di imposte. 6. Qualora i fondi specifici di cui al precedente art. 11, comma 4, relativi ai singoli tributi, risultino in via continuativa insufficienti rispetto all'ammontare dei rimborsi chiesti, i singoli concessionari che ne facciano istanza, anche su richiesta dell'intestatario, saranno autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi nei successivi 120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai fondi specifici di altri tributi imputati al conto fiscale, previa verifica della compatibilita' con i capitoli di bilancio relativi ai tributi utilizzati. 7. In sede di controllo dei rimborsi erogati dai concessionari l'ufficio competente provvede a recuperare nei confronti dell'intestatario le somme indebitamente rimborsate, secondo le disposizioni previste nelle singole leggi d'imposta, qualora il recupero delle relative somme non sia stato preventivamente effettuato sulla garanzia prestata dal contribuente che ne abbia l'obbligo; in tale sede andra' recuperata la somma trattenuta dal concessionario a titolo di compenso ove il rimborso risulti totalmente non dovuto. Se il rimborso erogato dal concessionario risulti inferiore a quello spettante, l'ufficio competente dispone per la parte residua.". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.". Si riporta il testo dell'art. 23: "Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio. programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei Ministri.". Si riporta il testo dell'art. 17: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (Soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferci, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 20 del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 (Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 20 (Modalita' per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi). - 1. L'intestatario di conto fiscale ha facolta' di richiedere direttamente al concessionario il rimborso dei tributi e delle altre somme di cui all'art. 3. A pena di improcedibilita' la domanda e' compilata su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e contiene tutti gli elementi ivi previsti. Con lo stesso decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno definite le modalita' per la richiesta e per l'erogazione dei rimborsi. 2. La richiesta di rimborso sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso stesso va presentata allo sportello del competente concessionario il quale entro i dieci giorni successivi, chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di una delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non sia stata gia' prestata all'atto di presentazione della richiesta di rimborso. 3. Ove la garanzia non venga prestata entro i quaranta giorni successivi dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso. Le richieste di rimborso presentate dagli intestatari e le comunicazioni trasmesse dai competenti uffici vengono ordinate cronologicamente per giornata di presentazione. 4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta, il concessionario, rispettando l'ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo, entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso e, se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento sul conto corrente bancario comunicato dall'intestatario. 4-bis. I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro i venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento, con le modalita' di cui al comma 4. 5. Nei casi in cui il rimborso, richiesto dell'intestatario ovvero disposto dall'ufficio dell'amministrazione finanziaria, non possa essere erogato, secondo l'ordine cronologico e d'importo previsto dal precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi specifici della riscossione, il concessionario provvede ad effettuare nei giorni immediatamente successivi, fino a concorrenza dell'importo del rimborso, piu' accrediti, sul conto corrente bancario dell'intestatario interessato, di importo pari ai fondi specifici di riscossione giornalmente disponibili. Ai fini della liquidazione del compenso, la pluralita' di accrediti e' considerata una unica operazione di rimborso. Qualora il rimborso richiesto non possa essere eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 78, comma 33, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sugli ammontari in tutto in parte non rimborsati competono gli interessi previsti dalle leggi speciali per i crediti di imposte. 6. Qualora i fondi specifici di cui al precedente art. 11, comma 4, relativi ai singoli tributi, risultino in via continuativa insufficienti rispetto all'ammontare dei rimborsi chiesti, i singoli concessionari che ne facciano istanza, anche su richiesta dell'intestatario, saranno autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi nei successivi 120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai fondi specifici di altri tributi imputati al conto fiscale, previa verifica della compatibilita' con i capitoli di bilancio relativi ai tributi utilizzati. 7. In sede di controllo dei rimborsi erogati dai concessionari l'ufficio competente provvede a recuperare nei confronti dell'intestatario le somme indebitamente rimborsate, secondo le disposizioni previste nelle singole leggi d'imposta, qualora il recupero delle relative somme non sia stato preventivamente effettuato sulla garanzia prestata dal contribuente che ne abbia l'obbligo; in tale sede andra' recuperata la somma trattenuta dal concessionario a titolo di compenso ove il rimborso risulti totalmente non dovuto. Se il rimborso erogato dal concessionario risulti inferiore a quello spettante, l'ufficio competente dispone per la parte residua.".
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