Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 ottobre 2003, n. 309
Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione dell'articolo 78, commi da 27 a 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale viene istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il conto fiscale;
Visto, in particolare, il comma 38 del predetto articolo 78, che prevede l'emanazione di regolamenti ministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 27 a 37 dello stesso articolo 78;
Visto il regolamento di attuazione delle predette disposizioni, adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro 28 dicembre 1993, n. 567, e, in particolare, l'articolo 20 concernente le modalita' per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi nei confronti dei contribuenti intestatari di conto fiscale, che, al comma 4, prevede che il concessionario "decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta o dal giorno in cui e' pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario", dispone, entro i successivi venti giorni, l'erogazione del rimborso;
Considerato che l'ufficio finanziario, nei casi in cui dispone il rimborso dei tributi, ha gia' effettuato i necessari controlli, sia di natura formale che in ordine alla spettanza del credito chiesto a rimborso, nonche' la liquidazione del credito;
Ritenuto che, al fine di snellire ed accelerare le procedure in materia di rimborsi dei tributi, occorre ridurne i tempi di erogazione per permettere ai contribuenti un rapido recupero del credito vantato;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sott'ordinate, quando la legge espressamente conferisce tale potere;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3-13728 del 25 settembre 2003, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Modifica delle modalita' per la richiesta
e l'erogazione dei rimborsi
1. All'articolo 20 del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4, le parole: "o dal giorno in cui e' pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario" sono soppresse;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento, con le modalita' di cui al comma 4.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 ottobre 2003
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 154



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 28 dicembre 1991, n. 413, reca:
"Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per
riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e
del conto fiscale.". Si riporta il testo dell'art. 78,
concernente l'istituzione e disciplina dei centri di
assistenza fiscale, commi da 27 a 38:
"27. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il
conto fiscale, la cui utilizzazione dovra' essere
obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito
di impresa o di lavoro autonomo. L'utilizzazione del conto
fiscale e' facoltativa per i contribuenti che presentano la
dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai
sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
28. A decorrere dalla data indicata al comma 27,
ciascun contribuente dovra' risultare intestatario di un
unico conto sul quale dovranno essere registrati i
versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi
e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a
particolari esigenze connesse all'esistenza di piu'
stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul
territorio nazionale, potra' essere consentita
dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di piu' conti
intestati allo stesso contribuente.
29. Il conto fiscale e tenuto presso il concessionario
del servizio della riscossione competente per territorio,
che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in
qualita' di sostituto d'imposta, direttamente versate dai
contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.
30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso
il competente concessionario del servizio della
riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono
effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di
cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a
ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di
credito di cui all'art. 54 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe
possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed
artigiane di cui al resto unico approvato con regio decreto
26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto
1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100
milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata
presso una dipendenza della azienda delegata sita
nell'ambito territoriale del concessionario dipendente.
31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed
il competente concessionario saranno regolati secondo i
seguenti criteri:
a) accreditamento delle somme incassate e consegna
della relativa documentazione al competente concessionario
del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno
lavorativo successivo al versamento;
b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di
credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un
compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione
spettante al competente concessionario ai sensi dell'art.
61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere
aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello
Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale e a
totale carico del concessionario competente e non
costituisce elemento di valutazione per la revisione e
rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e
117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
43 del 1988;
c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione
delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri
interessati, saranno coordinati gli attuali termini di
versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire
lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione
e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando
che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da
parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo
successivo a quello di cui alla lettera a) del presente
comma;
d) invio periodico al competente concessionario da
parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti
magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi
istituti ed aziende;
e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario
oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento
da parte del contribuente, si applicano nei confronti del
concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto
di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed
interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte
dell'istituto stesso.
32. I concessionari del servizio della riscossione
devono aggiornare i conti di cui al presente articolo,
entro il mese successivo con la movimentazione dei
versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un
estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha
indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha
effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere
aggiornato entro i tre mesi successivi.
33. I concessionari del servizio della riscossione,
nella qualita' di gestori dei conti di cui alle
disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente
articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti
ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei
limiti ed alle condizioni seguenti:
a) la erogazione del rimborso dovra' essere
effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita
richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il
diritto al rimborso, o di apposita comunicazione
dell'ufficio competente;
b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di
specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al
10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto,
esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto
dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data
della richiesta;
c) il rimborso di importo superiore al limite di cui
alla lettera b) del presente comma sara' erogato previa
prestazione delle garanzie indicate all'art. 38-bis,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di
durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui
il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione
dell'ufficio competente;
d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate
dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati
all'erario.
34. La misura dei compensi per la erogazione dei
rimborsi sara' determinata in base ai criteri fissati
dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 7, della legge 4
ottobre 1986, n. 657.
35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si
provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli
uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli
uffici competenti possano conoscere lo stato della
riscossione dei tributi. A tal fine si procedera' al
collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei
concessionari della riscossione, per il tramite del
Consorzio nazionale dei concessionari.
36. Il comma 3-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato.
37. A decorrere dal 1° gennaio 1993 concessionari della
riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui al
presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico
dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul
valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi
previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della
presente legge, i contribuenti potranno richiedere
direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo
complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel
1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel
1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e
pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei
Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di
quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente
articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi
regolamenti potra' essere prevista l'estensione
dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi
diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore
aggiunto, nonche', al fine di consentire una piu' rapida
acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei
termini di versamento dei versamenti diretti riscossi
direttamente dai concessionari con conseguente revisione
della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43.".
- Il decreto 28 dicembre 1993, n. 567, reca
"Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente
l'istituzione del conto fiscale.". Si riporta il testo
dell'art. 20:
"Art. 20 (Modalita' per la richiesta e l'erogazione dei
rimborsi). - 1. L'intestatario di conto fiscale ha facolta'
di richiedere direttamente al concessionario il rimborso
dei tributi e delle altre somme di cui all'art. 3. A pena
di improcedibilita' la domanda e' compilata su stampato
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze e contiene tutti gli elementi ivi previsti.
Con lo stesso decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale saranno definite le modalita' per la richiesta e
per l'erogazione dei rimborsi.
2. La richiesta di rimborso sottoscritta
dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso
stesso va presentata allo sportello del competente
concessionario il quale entro i dieci giorni successivi,
chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di una
delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non
sia stata gia' prestata all'atto di presentazione della
richiesta di rimborso.
3. Ove la garanzia non venga prestata entro i quaranta
giorni successivi dalla data di presentazione della
richiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso. Le
richieste di rimborso presentate dagli intestatari e le
comunicazioni trasmesse dai competenti uffici vengono
ordinate cronologicamente per giornata di presentazione.
4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione
della richiesta o dal giorno in cui e' pervenuta la
comunicazione dell'ufficio tributario, il concessionario,
rispettando l'ordine cronologico e per ciascuna giornata in
ordine crescente di importo, entro i successivi venti
giorni dispone l'erogazione del rimborso e, se dovuta, nei
limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento sul
conto corrente bancario comunicato dall'intestatario.
5. Nei casi in cui il rimborso, richiesto
dell'intestatario ovvero disposto dall'ufficio
dell'amministrazione finanziaria, non possa essere erogato,
secondo l'ordine cronologico e d'importo previsto dal
precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi
specifici della riscossione, il concessionario provvede ad
effettuare nei giorni immediatamente successivi, fino a
concorrenza dell'importo del rimborso, piu' accrediti, sul
conto corrente bancario dell'intestatario interessato, di
importo pari ai fondi specifici di riscossione giornalmente
disponibili. Ai fini della liquidazione del compenso, la
pluralita' di accrediti e' considerata una unica operazione
di rimborso. Qualora il rimborso richiesto non possa essere
eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di
sessanta giorni previsto dall'art. 78, comma 33, lettera
a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sugli ammontari
in tutto o in parte non rimborsati competono gli interessi
previsti dalle leggi speciali per i crediti di imposte.
6. Qualora i fondi specifici di cui al precedente art.
11, comma 4, relativi ai singoli tributi, risultino in via
continuativa insufficienti rispetto all'ammontare dei
rimborsi chiesti, i singoli concessionari che ne facciano
istanza, anche su richiesta dell'intestatario, saranno
autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi nei
successivi 120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai
fondi specifici di altri tributi imputati al conto fiscale,
previa verifica della compatibilita' con i capitoli di
bilancio relativi ai tributi utilizzati.
7. In sede di controllo dei rimborsi erogati dai
concessionari l'ufficio competente provvede a recuperare
nei confronti dell'intestatario le somme indebitamente
rimborsate, secondo le disposizioni previste nelle singole
leggi d'imposta, qualora il recupero delle relative somme
non sia stato preventivamente effettuato sulla garanzia
prestata dal contribuente che ne abbia l'obbligo; in tale
sede andra' recuperata la somma trattenuta dal
concessionario a titolo di compenso ove il rimborso risulti
totalmente non dovuto. Se il rimborso erogato dal
concessionario risulti inferiore a quello spettante,
l'ufficio competente dispone per la parte residua.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.". Si riporta il testo
dell'art. 23:
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio. programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
dei Consiglio dei Ministri.". Si riporta il testo dell'art.
17:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (Soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferci, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 20 del regolamento adottato con
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567
(Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente
l'istituzione del conto fiscale), come modificato dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 20 (Modalita' per la richiesta e l'erogazione dei
rimborsi). - 1. L'intestatario di conto fiscale ha facolta'
di richiedere direttamente al concessionario il rimborso
dei tributi e delle altre somme di cui all'art. 3. A pena
di improcedibilita' la domanda e' compilata su stampato
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze e contiene tutti gli elementi ivi previsti.
Con lo stesso decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale saranno definite le modalita' per la richiesta e
per l'erogazione dei rimborsi.
2. La richiesta di rimborso sottoscritta
dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso
stesso va presentata allo sportello del competente
concessionario il quale entro i dieci giorni successivi,
chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di una
delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non
sia stata gia' prestata all'atto di presentazione della
richiesta di rimborso.
3. Ove la garanzia non venga prestata entro i quaranta
giorni successivi dalla data di presentazione della
richiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso. Le
richieste di rimborso presentate dagli intestatari e le
comunicazioni trasmesse dai competenti uffici vengono
ordinate cronologicamente per giornata di presentazione.
4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione
della richiesta, il concessionario, rispettando l'ordine
cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di
importo, entro i successivi venti giorni dispone
l'erogazione del rimborso e, se dovuta, nei limiti della
garanzia prestata, tramite accreditamento sul conto
corrente bancario comunicato dall'intestatario.
4-bis. I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio
finanziario sono erogati dal concessionario entro i venti
giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento, con
le modalita' di cui al comma 4.
5. Nei casi in cui il rimborso, richiesto
dell'intestatario ovvero disposto dall'ufficio
dell'amministrazione finanziaria, non possa essere erogato,
secondo l'ordine cronologico e d'importo previsto dal
precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi
specifici della riscossione, il concessionario provvede ad
effettuare nei giorni immediatamente successivi, fino a
concorrenza dell'importo del rimborso, piu' accrediti, sul
conto corrente bancario dell'intestatario interessato, di
importo pari ai fondi specifici di riscossione giornalmente
disponibili. Ai fini della liquidazione del compenso, la
pluralita' di accrediti e' considerata una unica operazione
di rimborso. Qualora il rimborso richiesto non possa essere
eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di
sessanta giorni previsto dall'art. 78, comma 33, lettera
a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sugli ammontari
in tutto in parte non rimborsati competono gli interessi
previsti dalle leggi speciali per i crediti di imposte.
6. Qualora i fondi specifici di cui al precedente art.
11, comma 4, relativi ai singoli tributi, risultino in via
continuativa insufficienti rispetto all'ammontare dei
rimborsi chiesti, i singoli concessionari che ne facciano
istanza, anche su richiesta dell'intestatario, saranno
autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi nei
successivi 120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai
fondi specifici di altri tributi imputati al conto fiscale,
previa verifica della compatibilita' con i capitoli di
bilancio relativi ai tributi utilizzati.
7. In sede di controllo dei rimborsi erogati dai
concessionari l'ufficio competente provvede a recuperare
nei confronti dell'intestatario le somme indebitamente
rimborsate, secondo le disposizioni previste nelle singole
leggi d'imposta, qualora il recupero delle relative somme
non sia stato preventivamente effettuato sulla garanzia
prestata dal contribuente che ne abbia l'obbligo; in tale
sede andra' recuperata la somma trattenuta dal
concessionario a titolo di compenso ove il rimborso risulti
totalmente non dovuto. Se il rimborso erogato dal
concessionario risulti inferiore a quello spettante,
l'ufficio competente dispone per la parte residua.".



 
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