Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2003, n. 308 |
Attuazione delle direttive 2002/53CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2002/68/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri e il catalogo delle varieta' delle specie di piante agricole. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'art. 1 e l'allegato A; Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole; Vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole; Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi; Vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate; Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; Vista la direttiva 2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2003; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 ottobre 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Aggiornamento dei riferimenti normativi)
1. Le disposizioni di attuazione delle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE sono contenute nella legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, e nella legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni. 2. I riferimenti alle direttive 66/400/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE, e a quelle che modificano le stesse, contenuti nella legge n. 1096 del 1971, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, e successive modificazioni, e nella legge n. 195 del 1976, e successive modificazioni, si intendono fatti alle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 3 febbraio 2003, n. 14 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002». L'art. 1 e l'allegato A cosi' recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica; 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le societa' di gestione ed i prospetti semplificati; 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM; 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana; 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana; 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana; 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalita' di fatturazione previste in materia di IVA; 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati; 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione sulla vita; 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita; 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici; 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari; 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole; 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole; 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi; 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate; 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana; 2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.». - La direttiva 2002/53/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 193 del 20 luglio 2002. - La direttiva 2002/54/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 193 del 20 luglio 2002. - La direttiva 2002/55/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 193 del 20 luglio 2002. - La direttiva 2002/56/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 193 del 20 luglio 2002. - La direttiva 2002/57/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 193 del 20 luglio 2002 - La direttiva 2002/68/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 195 del 24 luglio 2002. - La legge 25 novembre 1971, n. 1096 reca: «Disciplina dell'attivita' sementiera». - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, reca: «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.». Note all'art. 1: - Per le direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE vedi note alle premesse. - Per la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse. - La legge 20 aprile 1976, n. 195, reca: «Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attivita' semetiera». - La direttiva 66/400/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 125 dell'11 luglio 1966. - La direttiva 66/403/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 125 dell'11 luglio 1966. - La direttiva 69/208/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 10 luglio 1969. - Le direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE sono pubblicate in GUCE n. L. 225 del 12 ottobre 1970.
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| Art. 2 (Classificazione dei prodotti sementieri)
1. All'articolo 7 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, al secondo comma, lettera a), dopo le parole: "materiali di moltiplicazione" sono inserite le seguenti: ", con esclusione dei tuberi-seme di patate,".
Note all'art. 2: - Per la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 7, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 7. - Le sementi del primo e del secondo gruppo ed i materiali di moltiplicazione del quarto gruppo di cui al precedente articolo si suddividono nelle seguenti categorie: 1ª categoria: di base (elite); 2ª categoria: certificata; 3ª categoria: commerciale. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti: a) categoria di base. Le sementi ed i materiali di moltiplicazione, con esclusione dei tuberi-seme di patate, debbono essere prodotti dal costitutore od aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilita', secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varieta'. Le sementi ed i materiali anzidetti devono essere ufficialmente controllati e certificati; b) categoria certificata. Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono derivare da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione; essi devono essere ufficialmente controllati e certificati; c) categoria commerciale. Le sementi ed i materiali di moltiplicazione non classificati nelle due anzidette categorie appartengono alla categoria commerciale. Il regolamento di esecuzione della presente legge potra' prevedere la suddivisione in classi delle categorie menzionate nel presente articolo.».
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| Art. 3 (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973)
1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, conformemente alle disposizioni adottate in sede comunitaria, e' prevista l'inclusione al primo comma, lettere A) e A-bis), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle da girasole.". 2. All'articolo 11, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, dopo le parole: "verde per i miscugli." e' inserito il seguente periodo: "Per le sementi certificate di un'associazione varietale di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse dal girasole, l'etichetta e' di colore blu con una striscia diagonale verde.". 3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, dopo l'articolo 26-bis e' inserito il seguente:
"Art. 26-ter (Definizioni)
1. E' consentita la commercializzazione di sementi certificate di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale. 2. Ai fini del comma 1 si intende per:
a) associazione varietale: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ufficialmente iscritto al registro nazionale delle varieta' di piante agricole, con sementi certificate di uno o piu' determinati impollinatori, ugualmente iscritto, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione in purezza di tali componenti; ai fini della certificazione delle sementi, la combinazione dell'associazione varietale deve essere notificata all'autorita' di certificazione; b) ibrido impollinatore-dipendente: il componente maschiosterile dell'associazione varietale (componente femminile); c) impollinatore: il componente che emette polline nell'associazione varietale (componente maschile).
3. Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente.".
Note all'art. 3: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 26, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 26. - Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti: A) Sementi di base: a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta'; b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione», o all'occorrenza, di "sementi certificate di 3ª riproduzione"; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati 6 e 7 per le sementi di base; d) che all'atto di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c). I diversi tipi di varieta', compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente norma, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. A-bis) Sementi di base (ibridi di girasole): 1. Sementi di base di linee inbred: sementi: a) che, fatto salvo l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti di cui agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e, b) per le quali al momento di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti. 2. Sementi di base ed ibridi semplici: sementi a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi, b) che, fatto salvo quanto disposto all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti fissati agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e, c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti. B) Sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca: a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7; b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. C) Sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia e canapa monoica: a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati 6 e 7 per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della "categoria sementi certificate di 2ª riproduzione" o all'occorrenza, della categoria "sementi certificate della 3ª riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. D) Sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso e soia: a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7 per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 3ª riproduzione"; c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. E) Sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa monoica: a) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione; b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura; c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. F) Sementi certificate di 3ª riproduzione di lino tessile e di lino oleaginoso (fino al termine previsto dalla direttiva (CEE) n. 69/208 del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni): a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7 per le sementi di base; b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate; d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. G) Sementi commerciali: a) che siano identificate per la specie; b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali; c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b). Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, conformemente alle disposizioni adottate in sede comunitaria, e' prevista l'inclusione ai primo comma, lettere A) e A-bis), di girasole ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle da girasole.». - Il testo dell'art. 11, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 11. - Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonche' gli imballaggi dei miscugli di sementi destinati alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere muniti, in aggiunta al cartellino del produttore o dell'importatore: a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme, a seconda della specie, all'allegato 5 del presente regolamento, di colore bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base, bruno per le sementi commerciali e verde per i miscugli. Per le sementi certificate di un'associazione varietale di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse dal girasole, l'etichetta e' di colore blu con una striscia diagonale verde. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. E' consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive; b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino, di cui al precedente punto a) che riporti le indicazioni previste all'allegato 5 del presente regolamento. Esso non e' indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o e' utilizzata una etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile. Gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di produzione nazionale o importate devono essere muniti, in vista della loro commercializzazione sul territorio, del cartellino del produttore o dell'importatore. Tale cartellino e' prodotto in modo da non poter essere confuso con l'etichetta ufficiale di cui al medesimo art. 11, punto a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. Per le specie non contemplate nel citato allegato 5 le indicazioni che dovranno essere riportate sul cartellino e sull'attestato interno saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il provvedimento di istituzione del registro delle varieta' di ciascuna delle specie innanzi dette. Le sementi ed i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non e' stato istituito il registro delle varieta' possono essere ammessi ad un esame ufficiale al fine della constatazione della identita' della specie e della rispondenza alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali. In tal caso gli imballaggi saranno muniti del cartellino ufficiale conforme all'allegato 5. Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110\times 67.».
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| Art. 4 (Clausola di cedevolezza)
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2002/68/CE, e delle successive modificazioni, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 4: - L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.». - Per le direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57 e 2002/68/CE vedi note alle premesse.
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