Gazzetta n. 267 del 17 novembre 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 11 novembre 2003, n. 310 |
Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attivita' culturali. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
1. E' costituita, con sede in Bari, la "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6. 2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 e' composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri cosi' individuati: a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; b) un componente designato dalla regione Puglia; c) un componente designato dalla provincia di Bari; d) un componente designato dal sindaco di Bari. 3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6. 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005. 5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 e' corrisposto un contributo omnicomprensivo, da determinare annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche. 6. La Fondazione di cui al comma 1 acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformita' al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante: "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967, n. 233. - Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161. - Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante: "Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2001, n. 21), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2000, n. 277. - Il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante: "Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e' il seguente: "1. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'art. 2, comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.". - Il testo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante: "Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e' il seguente: "4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita' ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il 31 luglio 2003, ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attivita', il contributo erogato dallo Stato non puo' subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano. Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto 10 giugno 1999, n. 239, del Ministro per i beni e le attivita' culturali.".
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| ART. 2. (Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 29)
1. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, adottato annualmente di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, della parziale copertura delle spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita' applicative del beneficio e, per ciascuno dei soggetti fruitori, la misura dello stesso"; b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, e' autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere dall'anno 2004. Il predetto importo, iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' versato in quote trimestrali nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione alle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi della normativa vigente in materia di servizi di prevenzione e vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e previa certificazione delle spese effettivamente sostenute in tale periodo dagli utilizzatori del servizio". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2004.
Note all'art. 2: - La legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante: "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2001, n. 51. - Il testo dell'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante: "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali", come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 5 (Disposizioni in materia di spettacolo e di attivita' e istituzioni culturali). - 1. Per il potenziamento delle strutture e del patrimonio delle biblioteche ecclesiastiche e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalita' di erogazione dei contributi. 2. Per le attivita' istituzionali della Biblioteca Ambrosiana di Milano e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. 3. Per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, e' autorizzata la spesa, in favore di ciascuno dei due soggetti, di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. 4. A decorrere dall'anno 2002, sono concessi, per lo svolgimento delle rispettive attivita' istituzionali, un contributo annuo di lire 4.000 milioni all'Associazione Reggio Parma Festival, un contributo annuo di lire 1.000 milioni alla Fondazione Festival Pucciniano di Viareggio-Torre del Lago, nonche' un contributo annuo di lire 300 milioni all'Associazione Centro Europeo di Toscolano. 5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, adottato annualmente di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, della parziale copertura delle spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita' applicative del beneficio e, per ciascuno dei soggetti fruitori, la misura dello stesso. 5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, e' autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere dall'anno 2004. Il predetto importo, iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' versato in quote trimestrali nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione alle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi della normativa vigente in materia di servizi di prevenzione e vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e previa certificazione delle spese effettivamente sostenute in tale periodo dagli utilizzatori del servizio. 6. A decorrere dall'anno 2002, e' concesso all'Istituto universitario di architettura di Venezia un contributo annuo di lire 1.000 milioni per le attivita' connesse alla formazione specialistica di soggetti operanti nel campo della produzione teatrale e dello spettacolo dal vivo. 7. Per favorire la ripresa delle attivita' musicali in attesa della ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari e' concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di lire 500 milioni in favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli. 8. All'art. 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "secondo quanto previsto" fino alla fine del comma sono soppresse. 9. All'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per interventi di restauro paesaggistico". 10. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, le parole: "per un ulteriore biennio" sono sostituite dalle seguenti: "per due ulteriori bienni". 11. Sono abrogati il comma 4 dell'art. 2 ed il comma 5 dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1997, n. 420, nonche' il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, ed il regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462. Il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo continua ad essere ufficio dirigenziale di seconda fascia del Ministero per i beni e le attivita' culturali, fino al riordino di tali uffici, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. 12. Per la piu' efficace attuazione del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e' autorizzata la spesa annua di lire 5.000 milioni, a decorrere dall'anno 2002. 13. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, dopo il primo biennio di attuazione della presente legge, presenta alle Camere una relazione sull'attivita' dei soggetti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, relativamente ai contributi stanziati ai sensi dei medesimi commi.".
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| ART. 3. (Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e attivita' culturali) 1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: "entro il 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004". 2. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per attivita' culturali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2020):
Presentato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali (Urbani) il 20 febbraio 2003. Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente il 1° aprile 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 7, 27 maggio 2003, 3 e 4 giugno 2003. Nuovamente assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 16 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 23, 30 luglio 2003, 23 settembre 2003 e approvato il 24 settembre 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4317):
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 2 ottobre 2003 con pareri delle commissioni I, V, e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 21, 22, 23 e 28 ottobre 2003. Esaminato in aula il 28 ottobre 2003 ed approvato il 29 ottobre 2003.
Note all'art. 3: - Il testo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante: «Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita' ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il 31 dicembre 2004, ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attivita', il contributo erogato dallo Stato non puo' subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano. Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto 10 giugno 1999, n. 239, del Ministro per i beni e le attivita' culturali.». - Il testo del comma 83 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario), come modificato dall'art. 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro paesaggistico e per attivita' culturali.».
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