Gazzetta n. 267 del 17 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 11 novembre 2003, n. 310
Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attivita' culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

1. E' costituita, con sede in Bari, la "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 e' composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri cosi' individuati: a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali; b) un componente designato dalla regione Puglia; c) un componente designato dalla provincia di Bari; d) un componente designato dal sindaco di Bari.
3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005.
5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 e' corrisposto un contributo omnicomprensivo, da determinare annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.
6. La Fondazione di cui al comma 1 acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformita' al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante: "Nuovo
ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967,
n. 233.
- Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
recante: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che
operano nel settore musicale in fondazioni di diritto
privato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
1996, n. 161.
- Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante:
"Disposizioni urgenti in tema di fondazioni
lirico-sinfoniche", convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 gennaio 2001, n. 6 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 gennaio 2001, n. 21), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2000, n. 277.
- Il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge
24 novembre 2000, n. 345, recante: "Disposizioni urgenti in
tema di fondazioni lirico-sinfoniche", convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e' il
seguente:
"1. I componenti del consiglio di amministrazione di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente
decadono all'atto della approvazione della deliberazione di
cui all'art. 2, comma 2. Il consiglio di amministrazione,
costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati,
nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.".
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge
24 novembre 2000, n. 345, recante: "Disposizioni urgenti in
tema di fondazioni lirico-sinfoniche", convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e' il
seguente:
"4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione
operata con il presente decreto, che non hanno conseguito
la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita'
ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il
31 luglio 2003, ovvero hanno una partecipazione inferiore
al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione
della propria attivita', il contributo erogato dallo Stato
non puo' subire variazioni in aumento fino all'esercizio
successivo a quello durante il quale le condizioni predette
si realizzano. Resta fermo quanto erogato per il triennio
1998-2000, sulla base del decreto 10 giugno 1999, n. 239,
del Ministro per i beni e le attivita' culturali.".



 
ART. 2.
(Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 29)

1. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, adottato annualmente di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, della parziale copertura delle spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita' applicative del beneficio e, per ciascuno dei soggetti fruitori, la misura dello stesso";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, e' autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere dall'anno 2004. Il predetto importo, iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' versato in quote trimestrali nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione alle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi della normativa vigente in materia di servizi di prevenzione e vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e previa certificazione delle spese effettivamente sostenute in tale periodo dagli utilizzatori del servizio".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2004.



Note all'art. 2:
- La legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante: "Nuove
disposizioni in materia di interventi per i beni e le
attivita' culturali", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 marzo 2001, n. 51.
- Il testo dell'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n.
29, recante: "Nuove disposizioni in materia di interventi
per i beni e le attivita' culturali", come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5 (Disposizioni in materia di spettacolo e di
attivita' e istituzioni culturali). - 1. Per il
potenziamento delle strutture e del patrimonio delle
biblioteche ecclesiastiche e' autorizzata la spesa di lire
1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
soggetti beneficiari e le modalita' di erogazione dei
contributi.
2. Per le attivita' istituzionali della Biblioteca
Ambrosiana di Milano e' autorizzata la spesa di lire 1.500
milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
3. Per l'esercizio delle attivita' istituzionali del
Centro nazionale di studi leopardiani e dell'Istituto
italiano per gli studi filosofici di Napoli, e' autorizzata
la spesa, in favore di ciascuno dei due soggetti, di lire
500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
4. A decorrere dall'anno 2002, sono concessi, per lo
svolgimento delle rispettive attivita' istituzionali, un
contributo annuo di lire 4.000 milioni all'Associazione
Reggio Parma Festival, un contributo annuo di lire 1.000
milioni alla Fondazione Festival Pucciniano di
Viareggio-Torre del Lago, nonche' un contributo annuo di
lire 300 milioni all'Associazione Centro Europeo di
Toscolano.
5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, adottato annualmente di concerto con il Ministro
dell'interno, sono individuati i soggetti ammessi a fruire,
nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, della
parziale copertura delle spese inerenti ai servizi di
prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di
pubblici spettacoli, nonche' le modalita' applicative del
beneficio e, per ciascuno dei soggetti fruitori, la misura
dello stesso.
5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, e'
autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere
dall'anno 2004. Il predetto importo, iscritto nello stato
di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, e' versato in quote trimestrali nell'apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la
successiva riassegnazione alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai
sensi della normativa vigente in materia di servizi di
prevenzione e vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e previa certificazione delle spese effettivamente
sostenute in tale periodo dagli utilizzatori del servizio.
6. A decorrere dall'anno 2002, e' concesso all'Istituto
universitario di architettura di Venezia un contributo
annuo di lire 1.000 milioni per le attivita' connesse alla
formazione specialistica di soggetti operanti nel campo
della produzione teatrale e dello spettacolo dal vivo.
7. Per favorire la ripresa delle attivita' musicali in
attesa della ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari
e' concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo
annuo di lire 500 milioni in favore dell'Associazione Amici
del Teatro Petruzzelli.
8. All'art. 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole da: "secondo quanto previsto" fino alla
fine del comma sono soppresse.
9. All'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' per interventi di restauro paesaggistico".
10. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, le parole: "per un
ulteriore biennio" sono sostituite dalle seguenti: "per due
ulteriori bienni".
11. Sono abrogati il comma 4 dell'art. 2 ed il comma 5
dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1997, n. 420, nonche'
il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, ed il
regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n.
462. Il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo continua ad
essere ufficio dirigenziale di seconda fascia del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, fino al riordino di
tali uffici, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
12. Per la piu' efficace attuazione del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e' autorizzata la
spesa annua di lire 5.000 milioni, a decorrere dall'anno
2002.
13. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
dopo il primo biennio di attuazione della presente legge,
presenta alle Camere una relazione sull'attivita' dei
soggetti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, relativamente ai
contributi stanziati ai sensi dei medesimi commi.".



 
ART. 3.
(Disposizioni in materia di fondazioni
lirico-sinfoniche e attivita' culturali)
1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: "entro il 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".
2. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per attivita' culturali".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2020):

Presentato dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali (Urbani) il 20 febbraio 2003.
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede referente il 1° aprile 2003 con
pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il
7, 27 maggio 2003, 3 e 4 giugno 2003.
Nuovamente assegnato alla 7ª commissione (Istruzione
pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il
16 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il
23, 30 luglio 2003, 23 settembre 2003 e approvato il
24 settembre 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4317):

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 2 ottobre 2003 con
pareri delle commissioni I, V, e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
21, 22, 23 e 28 ottobre 2003.
Esaminato in aula il 28 ottobre 2003 ed approvato il
29 ottobre 2003.



Note all'art. 3:
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge
24 novembre 2000, n. 345, recante: «Disposizioni urgenti in
tema di fondazioni lirico-sinfoniche», convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione
operata con il presente decreto, che non hanno conseguito
la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita'
ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il
31 dicembre 2004, ovvero hanno una partecipazione inferiore
al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione
della propria attivita', il contributo erogato dallo Stato
non puo' subire variazioni in aumento fino all'esercizio
successivo a quello durante il quale le condizioni predette
si realizzano. Resta fermo quanto erogato per il triennio
1998-2000, sulla base del decreto 10 giugno 1999, n. 239,
del Ministro per i beni e le attivita' culturali.».
- Il testo del comma 83 dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento
ordinario), come modificato dall'art. 5, comma 9, della
legge 23 febbraio 2001, n. 29, come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
«83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni
infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare
entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili
erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel
rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e'
riservata in favore del Ministero per i beni culturali e
ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova
estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300
miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei
beni culturali, archeologici, storici, artistici,
archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro
paesaggistico e per attivita' culturali.».



 
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