Gazzetta n. 267 del 17 novembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2003
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, nella citta' di Palermo. (Ordinanza n. 3327).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli nella citta' di Palermo;
Vista la nota del prefetto di Palermo del 7 novembre 2003, nella quale si rappresentano le gravi ripercussioni in materia di ordine pubblico e sicurezza derivanti dalla situazione di crisi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli nella citta' di Palermo;
Considerato che l'attuale situazione di paralisi nell'attivita' di rottamazione comporta l'oggettiva necessita' di assicurare per l'utenza la continuazione di un servizio pubblico essenziale, al fine di evitare ogni conseguente pregiudizio alla salute della collettivita' locale;
Ravvisata quindi l'assoluta necessita' ed urgenza di adottare ogni utile iniziativa di carattere urgente finalizzata al superamento della situazione di emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Dispone:

Art. 1.
1. Il presidente della regione Siciliana e' nominato commissario delegato per la situazione emergenziale di cui in premessa, e provvede all'adozione di tutte le iniziative necessarie per il sollecito superamento della medesima.
2. Il commissario delegato, per le finalita' di cui al comma 1, pone in essere ogni indispensabile iniziativa per l'integrale attuazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, del piano per il settore dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, adottato con ordinanza commissariale del 29 maggio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana del 14 giugno 2002.
3. Per le finalita' di cui al secondo comma del presente articolo la Conferenza di servizi di cui all'art. 27 del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22 delibera, anche nel caso di soggetti assenti, a maggioranza dei presenti in deroga alle specifiche norme vigenti. Ogni eventuale dissenso deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche, anche alternative, indicazioni delle eventuali modifiche occorrenti ai fini dell'assenso; l'approvazione disposta dalla Conferenza costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori ed e' adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che, se del caso, si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla meta'.
4. Nelle more dell'attuazione del piano di cui al comma 2, il commissario delegato e' autorizzato a consentire, sino e non oltre il 31 dicembre 2004, a favore dei centri di rottamazione e di demolizione degli autoveicoli presenti sul territorio del comune di Palermo, l'esercizio provvisorio delle relative attivita'; tale autorizzazione ai predetti centri e' disposta dal commissario delegato con prescrizioni, forme e modalita' per garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
5. Per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi, e per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 4, il commissario delegato agisce, ove ritenuto necessario, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in deroga alle seguenti disposizioni legislative e normative:
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21, comma 1 e 2, art. 22, comma 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49, 151 e 153;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e successive modifiche e integrazioni;
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articoli 2, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 30, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinques e 37-sexies;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402 articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 2, 13, 17, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49 e 54 e successive modifiche e integrazioni, e decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 in relazione alle finalita' di cui alla citata legge n. 22/1997;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13 e 54;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza;
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, art. 15.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato, nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza, opera, anche avvalendosi di un soggetto attuatore, nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa, acquisendo, se necessario, i provvedimenti di competenza in materia dell'Autorita' giudiziaria; Il commissario delegato adotta, altresi', tutte le iniziative di carattere sollecitatorio, volte a conseguire, da parte di tutti i soggetti pubblici ordinariamente competenti, il compimento di attivita', ivi comprese quelle previste da norme processuali, ritenute strumentali al conseguimento della disponibilita' delle aree e di tutte le strutture occorrenti.
 
Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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