Gazzetta n. 267 del 17 novembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 7 novembre 2003 |
Interpretazione del decreto 24 marzo 2003 relativo alla definizione delle modalita' e dei contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2003 con il quale sono stati definiti le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2003-2004; Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ed, in particolare, l'art. 3; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» ed, in particolare, l'art. 5; Ritenuta la necessita' di chiarire quali titoli siano valutabili ai fini dell'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
Decreta:
Art. 1. La locuzione «voto di laurea» di cui all'art. 1, com-ma 6, lettera b) del decreto ministeriale 24 marzo 2003 citato in premesse, va riferita ai corsi di laurea conseguiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed ai corsi di laurea specialistica, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Roma, 7 novembre 2003 Il Ministro: Moratti |
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