Gazzetta n. 267 del 17 novembre 2003 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 13 novembre 2003 |
Determinazione per l'anno 2004 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 2222). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze gia' attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' la soppressione della Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima; Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera g), e l'art. 5, comma 1, lettera f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione nell'albo e' necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura e' stabilito annualmente per classi di volumi di affari, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con proprio provvedimento; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1984, n. 355, con il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonche' il prospetto relativo al certificato di assicurazione allegato al decreto ministeriale stesso; Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1416 del 28 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2, con il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2000 e sono state apportate modifiche al prospetto allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984; Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 2133 del 4 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2002, n. 288, con il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2003; Vista la direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 15 gennaio 2003 sulla intermediazione assicurativa; Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 2004; Considerato che la citata direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 prevede nuovi importi minimi di copertura dell'assicurazione per la responsabilita' professionale degli intermediari di assicurazione e riassicurazione; Ritenuta la necessita' di un adeguamento degli importi minimi di copertura della predetta polizza in previsione di quanto stabilito dalla citata direttiva 2002/92/CE;
Dispone:
Art. 1. L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), e all'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, e' fissato per l'anno 2004 nelle seguenti misure: per ciascun sinistro: euro 1.000.000,00; globalmente per tutti i sinistri: euro 1.500.000,00 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino ad euro 1.600.000,00; euro 2.500.000,00 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori ad euro 1.600.000,00; euro 3.000.000,00 per mediatori che esercitano la riassicurazione. La quota dell'eventuale franchigia non puo' superare il limite massimo di euro 25.800,00. |
| Art. 2. La polizza di cui all'art. 1 dovra' prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento. Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2003 Il presidente: Giannini |
| Allegato
Compagnia di assicurazione........................................
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
La compagnia in epigrafe, anche per conto delle altre imprese di cui al riparto di coassicurazione, certifica di avere assicurato
(da compilare solo il punto che interessa)
1) Sig.......................... (I sezione) 2) Soc.......................... (II sezione) 3) Sig.......................... nella qualita' di............. per la responsabilita' civile di cui agli articoli 4-G e 5-F della legge 28 novembre 1984, n. 792, con decorrenza.... e scadenza al 31 dicembre.... La polizza e' stata stipulata per un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per ciascun sinistro e non inferiore ad Euro........ globalmente per tutti i sinistri e prevede una franchigia non superiore a Euro............
Oggetto della garanzia
Le compagnie si obbligano, in coassicurazione, a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di negligenza, imprudenza o imperizia, anche gravi, commesse nell'esercizio dell'attivita' di mediatore di assicurazione e/o riassicurazione quale definita e regolamentata dalla legge 28 novembre 1984, n. 792. La garanzia e' operante anche quando i comportamenti suddetti siano stati posti in essere da persone delle quali l'assicurato sia tenuto a rispondere. La garanzia comprende anche la responsabilita' civile derivante all'assicurato per i danni determinati da fatto doloso delle persone che operano alle sue dirette dipendenze con rapporto di lavoro subordinato.
Clausola di disdetta
Si attesta che la polizza a fronte della quale e' emesso il presente certificato contiene una espressa pattuizione per cui qualunque disdetta intimata dalle parti, sia quella ordinaria sia quella a seguito di sinistro, deve essere inviata in copia all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Servizio Albi e Sanzioni, a mezzo raccomandata a.r. con preavviso di non meno di trenta giorni.
Cessazione della garanzia per cessazione dell'incarico nell'ambito della societa' di appartenenza
Qualora il presente certificato sia stato emesso nell'interesse di un iscritto alla I sezione dell'albo che abbia funzione di legale rappresentante, amministratore, dirigente o socio operativo di una societa' iscritta alla sezione II, la garanzia vale per la responsabilita' derivante dall'esercizio delle rispettive funzioni. In caso di cessazione di tali funzioni la copertura assicurativa cessera' non prima di trenta giorni dalla cessazione stessa.
Riparto di coassicurazione
Compagnia A - Delegataria.........................% Compagnia B - Condeleg............................% Compagnia C - Coassicur...........................% Compagnia D - Coassicur...........................% Compagnia E - Coassicur...........................%
Dichiarazione di avvenuto pagamento
Si dichiara che il premio per il periodo.... e' stato regolarmente corrisposto. Firma.............. |
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