Gazzetta n. 268 del 18 novembre 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 6 novembre 2003, n. 313 |
Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1.
1. Prima dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' inserita la seguente rubrica:
"Capo I DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA".
2. Dopo l'articolo 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' inserito il seguente Capo:
"Capo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI
Art. 11-bis. - (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali. 2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale. Art. 11-ter. - (Definizioni) - 1. Ai fini del presente Capo si intende: a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale; b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca; c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra piu' opinioni, anche se conseguito nel corso di piu' trasmissioni. Art. 11-quater. - (Tutela del pluralismo). - 1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', l'imparzialita' e l'equita' nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della liberta' di informazione, sia di programmi di comunicazione politica. 2. Al fine di garantire la parita' di trattamento e l'imparzialita' a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parita' di costo tra gli stessi candidati. 4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, e' immediatamente trasmesso all'Autorita', che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi. 5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che e' emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorita'. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni. Art. 11-quinquies. - (Vigilanza e poteri dell'Autorita) - 1. L'Autorita' vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonche' delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorita' medesima. 2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorita', di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorita' adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e puo' ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorita' puo' disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni. 3. L'Autorita' verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro. 4. I provvedimenti dell'Autorita' di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado e' attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Art. 11-sexies. - (Norme regolamentari e attuative dell'Autorita) - 1. L'Autorita' adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo. Art. 11-septies. - (Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali) - 1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8". 3. Prima dell'articolo 12 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' inserita la seguente rubrica:
"Capo III DISPOSIZIONI FINALI".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - L'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante: «Istituzione dei tribunali amministrativi regionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314, e' il seguente: «Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto: a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse; b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche' quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere; c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti; d) i provvedimenti adottati dalle autorita' amministrative indipendenti; e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di societa', aziende e istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi. 2. I termini processuali previsti sono ridotti alla meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso. 3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne da' avviso alle parti. 4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni. 5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul buon esito del ricorso. 6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria. 7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.». - Per l'art. 4, commi 3 e 5, della legge 28 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2000, n. 43, si vedano note all'art. 2. - L'art. 8 della legge 28 febbraio 2000, n. 28, e' il seguente: «Art. 8 (Sondaggi politici ed elettorali). - 1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e' vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. 2. L'Autorita' determina i criteri obbligatori in conformita' dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. 3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali e' responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralita' e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: a) soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) committente e acquirente; c) criteri seguiti per la formazione del campione; d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; f) domande rivolte; g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) data in cui e' stato realizzato il sondaggio.».
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| Art. 2.
1. Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, alla medesima legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "o a pagamento"; b) il comma 5 dell'articolo 3 e' abrogato; c) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e"; d) al comma 7 dell'articolo 3 e' soppresso il secondo periodo; e) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati; f) al comma 8 dell'articolo 4 sono soppresse le parole: "e locali"; g) all'alinea del comma 4 dell'articolo 10, le parole: "da 3 a 7" sono sostituite dalle seguenti: " 3 e 4"; h) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "o a pagamento".
Note all'art. 2: - L'art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 28, come modificato dalla presente legge e il seguente: «Art. 3 (Messaggi politici autogestiti). - 1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'art. 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti, di seguito denominati "messaggi". 2. La trasmissione di messaggi e' facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi. 3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorita', con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. 4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'art. 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione. 5. (Comma abrogato). 6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parita' di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione e' richiamata all'art. 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore e' effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno puo' diffondere piu' di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente. 7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. 8. L'Autorita' e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo». - L'art. 4 della legge 28 febbraio 2000, n. 28, come modificato dalla presente legge e' il seguente: «Art. 4 (Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale). - 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. 2. La Commissione e l'Autorita', previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri: a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonche' tra quelli in esse non rappresentati purche' presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento; b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunita' tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento; c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi; d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario. 3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'art. 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalita' stabilite dalla Commissione e dall'Autorita', sulla base dei seguenti criteri: a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parita' di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione; g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente. 4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 e' obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi. 5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalita' di cui al comma 3, e' riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche e' riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito e' determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata e' ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso e' erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attivita' istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso e' erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attivita' istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 6. (Comma abrogato). 7. (Comma abrogato). 8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali comunicano all'Autorita', entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorita' con almeno cinque giorni di anticipo. 9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicita' o comunicazione politica, comunque denominati, e' ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo. 10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum. 11. La Commissione e l'Autorita', previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.». - Il comma 4 dell'art. 10 della legge 28 febbraio 2000, n. 28, come modificato dalla presente legge e' il seguente: «Art. 10 (Provvedimenti e sanzioni). - (Omissis). 4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorita' ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge: a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche; b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita. (Omissis).».
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| Art. 3.
1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000.
Nota all'art. 3: - L'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 28, e' il seguente: «Art. 1 (Accesso ai mezzi di informazione). - (Omissis). 5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. Tale presenza e' vietata in tutte le altre trasmissioni. (Omissis).».
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| Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Data a Roma, addi' 6 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3007): Presentato dal Ministro delle comunicazioni (Gasparri). Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 luglio 2002, con pareri delle commissioni II, V, VII, IX e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla I commissione, in sede referente il 20, 26, 27, 28 novembre 2002; il 3, 5, 11, 17, 18, 19 dicembre 2002; il 14, 16, 30 gennaio 2003. Relazione scritta presentata il 4 febbraio 2003 (atto n. 3007-A relatore on. Donato). Esaminato in aula il 17 febbraio 2003 ed approvato il 19 febbraio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2021): Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 25 febbraio 2003, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalle commissioni 1ª e 8ª, in sede referente, il 5, 12, 26 marzo 2003; il 2, 10 aprile 2003. Relazione scritta presentata l'8 maggio 2003 (atto n. 2021-A relatore sen. Grillo). Esaminato in aula ed approvato il 15 ottobre 2003. |
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