Gazzetta n. 268 del 18 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 24 ottobre 2003, n. 312
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Citta' del Capo il 13 marzo 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Citta' del Capo il 13 marzo 2002.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 350.960 euro per l'anno 2003, di 336.440 euro per l'anno 2004 e di 350.960 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3551):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 20 gennaio 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 13 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione il 25 febbraio 2003 e
6 maggio 2003.
Esaminato in aula il 25 maggio 2003 e approvato il
28 maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2295):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 17 giugno 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
24 settembre 2003.
Esaminato in aula e approvato il 2 ottobre 2003.
 
ACCORDO
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA
SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLE ARTI,
DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE E DELLO SPORT
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, qui di seguito congiuntamente denominati le "Parti" e, separatamente, "una Parte";
NEL RICONOSCERE che la collaborazione culturale rappresenta uno strumento in grado di rafforzare le relazioni armichevoli fra i due Paesi;
ANIMATI DAL DESIDERIO di consolidare ed intensificare i legami amichevoli fra i loro rispettivi Paesi;
CONSAPEVOLI di quanto sia auspicabile promuovere, nella misura piu' ampia possibile, la conoscenza e la comprensione reciproca dei rispettivi risultati conseguiti sul piano intellettuale ed artistico, nonche' della loro storia e del loro modo di vivere, attraverso una collaborazione amichevole fra i loro rispettivi Paesi;
ANIMATI DAL DESIDERIO di innalzare e migliorare la qualita' di vita dei loro popoli;
CON IL PRESENTE concordano quanto segue:
ARTICOLO 1
CAMPI DI COLLABORAZIONE
Le Parti incoraggeranno la collaborazione e lo scambio di conoscenze, esperienze e risultati conseguiti nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport.
ARTICOLO 2
COLLABORAZIONE FRA ENTI AUTONOMI
E AGENZIE Di ATTUAZIONE
(1) Le Parti, in conformita' con le finalita' del presente Accordo, favoriranno i contatti e la collaborazione fra istituzioni, organizzazioni e persone interessate in entrambi i Paesi nei settori di cui al presente Accordo.
(2) L'Istituto Italiano di Cultura sara' la struttura di attuazione attraverso la quale la Rappresentanza Diplomatica e quelle Consolari dell'Italia nella Repubblica del Sud Africa realizzeranno la collaborazione culturale fra il Sud Africa e l'Italia.
(3) Il Ministero Sudafricano delle Arti, della Cultura, della Scienza e della Tecnologia, di concerto con i Ministeri del Governo Sudafricano competenti, ed attraverso il Ministero Sudafricano degli Affari Esteri, sara' la struttura di attuazione e realizzera' la collaborazione culturale fra il Sud Africa e l'Italia.
(4) Nell'attuazione delle disposizioni del presente Accordo sara' accordata la dovuta considerazione all'autonomia delle istituzioni e degli enti competenti, nonche' allo status delle agenzie di attuazione. Sara' riconosciuta la loro liberta' di stringere e mantenere relazioni ed accordi reciproci, fatta salva la legislazione nazionale dei rispettivi Paesi.
ARTICOLO 3
AREE DI PROMOZIONE
Ai fini di ampliare ed intensificare i legarni fra i loro Paesi, le Parti collaboreranno su una base di reciprocita' nei campi seguenti:
a) lo studio delle lingue, della letteratura, della cultura e della storia dei loro Paesi, ivi incluso il sostegno per la creazione di cattedre;
b) lo sviluppo di relazioni culturali fra i loro Paesi. A tal fine, esse incoraggeranno lo scambio di visite di studio e lettorato da parte di specialisti del settore, come pure lo scambio di opere letterarie e pubblicazioni, nonche' lo svolgimento di simposi, conferenze e seminari;
c) la collaborazione in vari campi culturali di interesse reciproco, ivi incluse le mostre d'arte e artigianato, la musica, la danza e il teatro, la collaborazione fra le scuole d'arte, le associazioni di artisti e scrittori e altre istituzioni culturali, nonche' lo scambio di conoscenze fra enti che si occupano della tutela del patrimonio culturale;
d) la collaborazione nel campo degli archivi, dei musei e delle biblioteche, ivi incluso lo scambio di esperti, di libri ed altre pubblicazioni;
e) la collaborazione nel campo della cinematografia, come pure le visite di delegazioni e singoli specialisti nel settore della cinematografia;
f) la collaborazione al fine di prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di opere d'arte ed altri beni culturali illegalmente trasferiti fra i territori delle Parti;
g) la collaborazione nel campo dell'archeologia, della paleontologia, dell'antropologia, della tutela e del restauro dei beni culturali, ivi incluso lo scambio di informazioni ed esperienze. A tal fine, le Parti agevoleranno le attivita' delle rappresentanze di una Parte che operano sul territorio dell'altra Parte;
h) la collaborazione fra le istituzioni del settore dell'istruzione, lo scambio di persone a tutti divelli di istruzione e lo scambio di informazioni nel campo dell'istruzione;
i) l'agevolazione e l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte per studi e ricerche, sia a livello universitario che postuniversitario;
j) la collaborazione nei vari campi dello sport, delle attivita' ricreative e della gioventu', ivi inclusi contatti diretti fra le associazioni e gli enti sportivi;
k) ogni altra forma di collaborazione che le Parti' o le istituzioni autonome competenti in entrambi i Paesi potranno concordare; e
l) la promozione dell'istruzione universitaria attraverso lo scambio di accademici e ricercatori e la conclusione di accordi fra le istituzioni universitarie dei due Paesi.
ARTICOLO 4
COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI ED ENTI CULTURALI
E PROGRAMMI DI COLLABORAZIONE
(1) Ciascuna fatte incoraggera' la costituzione sul proprio territorio di istituzioni culturali, nonche' di associazioni di amicizia in conformita' con la propria legislazione nazionale e la politica generale, a condizione che il consenso preventivo della Parte interessata sia ottenuto antecedentemente alla costituzione dell'istituzione o ente ai sensi del presente articolo.
(2) Le Parti incoraggeranno la conclusione di specifici Programmi di Collaborazione fra le istituzioni e gli enti culturali competenti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 (4) del presente Accordo,
ARTICOLO 5
LEGISLAZIONE NAZIONALE APPLICABILE
Tutte le attivita' svolte ai sensi del presente Accordo saranno soggette alla legislazione nazionale dei rispettivi Paesi.
ARTICOLO 6
COMMISSIONE MISTA ITALIA - SUD AFRICA
(1) Ai fini dell'attuazione del presente Accordo sara' costituita una Commissione Mista Italia - Sud Africa che si incontrera' periodicamente, come concordato dalle Parti. Gli incontri si terranno alternativamente a Roma e a Pretoria al fine di discutere Programmi di Collaborazione.
(2) Tali Programmi di Collaborazione, se approvati da entrambe le Parti, saranno validi per specifici periodi ed includeranno forme concrete di collaborazione, eventi e scambi, come pure le condizioni organizzative e finanziarie per la loro attuazione.
ARTICOLO 7
CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti sull'interpretazione e sull'attuazione del presente Accordo saranno risolte per via amichevole con negoziati attraverso i canali diplomatici.
ARTICOLO 8
EMENDAMENTI
Il presente Accordo potra' essere emendato in qualsiasi momento con il reciproco consenso attraverso uno Scambio di Note fra le Parti. L'entrata in vigore dell'eventuale emendamento sara' disciplinata dalle stesse disposizioni stabilite all'articolo 9 relative all'entrata in vigore del presente Accordo.
ARTICOLO 9
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si informeranno per iscritto attraverso i canali diplomatici sull'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali necessarie per l'attuazione dello stesso.
ARTICOLO 10
DENUNCIA
(1) Ciascuna Parte, con preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte attraverso i canali diplornatici, potra' denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo.
(2) La denuncia del presente Accordo non interessera' i Programmi intrapresi precedentemente alla denuncia dello stesso, a meno che le Parti non concordino diversamente.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i sigilli.
Fatto a Citta' del Capo il 13 marzo 2002
in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

(firma illeggibile) (firma illeggibile)

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL

SUD AFRICA
 
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