Gazzetta n. 268 del 18 novembre 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 29 ottobre 2003
Chiarimenti in merito alla redazione dei bandi di gara di appalto concorso e di concessione lavori pubblici. (Determinazione n. 16/2003).

Riferimento normativo: art. 91 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

IL CONSIGLIO

Vista la legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Premesso:

L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, nell'esercizio delle funzioni cui e' istituzionalmente preposta, ha riscontrato nei bandi di gara relativi ad appalti concorso ed a concessione di lavori pubblici pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana frequenti casi di non corretta applicazione dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni nella parte in cui questo prescrive l'obbligo di specificare, nei suddetti bandi di gara, gli «elementi» ed i relativi «pesi» o «punteggi» necessari per individuare l'«offerta economicamente piu' vantaggiosa».
Successivi approfondimenti istruttori svolti dall'Autorita' hanno, pero', evidenziato che gli elementi prescritti dalla norma, qualora non indicati nel bando, erano comunque rinvenibili integralmente o nei bandi pubblicati nei siti web delle stazioni appaltanti o nei disciplinari di gara. Ritenuto in diritto: L'art. 91, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni prevede che nel caso in cui sia utilizzato ai fini dell'aggiudicazione il criterio dell'«offerta economicamente piu' vantaggiosa», la stazione appaltante deve necessariamente indicare nel relativo bando di gara gli «elementi» e relativi «pesi» o «punteggi», nonche' i «sub-elementi», «sub-pesi» e «sub-punteggi».
Il decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 67 di attuazione della direttiva 2001/78/CE impone alle stazioni appaltanti, di procedere alla pubblicazione degli avvisi di gara di appalti pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria utilizzando gli allegati modelli. Questi nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'«offerta economicamente piu' vantaggiosa», consente di indicare gli «elementi» e relativi «pesi» alternativamente o nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
Tuttavia, con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, va osservato che il ricorso a siffatta alternativa deve intendersi attualmente precluso per effetto dell'art. 91, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 che prescrive alle stazioni appaltanti l'indicazione dei suddetti criteri nel bando di gara.
Al riguardo, va rilevato che questa stessa Autorita', nel rispetto di tale disposizione - nel punto IV.2 del modello di bando di gara per appalti di lavori attualmente consultabile sul proprio sito web - ha espressamente previsto la necessaria indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2 del suddetto art. 91.
In base alle suddette considerazioni l'Autorita' e' dell'avviso che - ai sensi dell'art. 91, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 e successive modificazioni ed ai fini di una corretta formulazione dei bandi - gli elementi, i pesi o «punteggi» ed i «sub-pesi» o «sub-punteggi» necessari per la determinazione dell'«offerta economicamente piu' vantaggiosa» vanno indicati, oltre che nei bandi di gara inseriti nei siti web delle stazioni appaltanti e nei disciplinari di gara, anche nei bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Roma, 29 ottobre 2003
Il Presidente: Garri
 
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