Gazzetta n. 268 del 18 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 novembre 2003
Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Avellino per il quadriennio 2002-2006.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Avellino

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed in particolare l'art. 34, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con cui e' stata ridefinita la composizione del comitato provinciale I.N.P.S.;
Viste le circolari della Direzione generale della previdenza sociale div. III del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, numeri 31/89 e 33/89, rispettivamente del 14 aprile 1989 e del 19 aprile 1989, con le quali, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 88/1989, sono state fornite istruzioni agli uffici provinciali del lavoro in merito alla ricostituzione del predetto comitato provinciale I.N.P.S. sulla base della legge n. 88/1989;
Considerato che, per effetto della scadenza dei termini del pregresso quadriennio, si rende necessario provvedere alla ricostituzione del detto comitato secondo le nuove disposizioni contenute nell'art. 44 della legge n. 88/1989;
Considerato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i posti da attribuire ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, devono essere ripartiti tra i settori economici interessati all'attivita' dell'istituto in relazione allo sviluppo delle diverse attivita' produttive della provincia; all'entita' delle forze di lavoro che vi sono impiegate e alle diverse rappresentanze in seno al consiglio di indirizzo e vigilanza;
Tenuto conto dell'esito degli accertamenti esperiti ai sensi dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, fondati sugli elementi di valutazione acquisiti dalla locale camera di commercio, dalla prefettura e dall'I.N.P.S. di Avellino, atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi nell'ambito della provincia;
Considerato che dai suddetti dati forniti da C.C.I.A.A. ed I.N.P.S., per quanto concerne i datori di lavoro prevalgono, nell'ordine, i settori industriale ed agricolo rispetto a quello artigianale e terziario; i settori commerciale, artigianale ed agricolo per quanto riguarda i lavoratori autonomi; i settori industriale, agricolo, commerciale ed artigianale per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;
Considerato i dati concernenti la ripartizione della manodopera dipendente tra i vari settori produttivi, ammontante, complessivamente, a circa 100.000 unita';
Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, tuttora in vigore, gli undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti (ivi compreso il rappresentante dei dirigenti di azienda), nonche' i membri rappresentativi dei datori di lavoro (n. 3) e dei lavoratori autonomi (n. 3), devono essere nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti nella provincia;
Considerato che ai fini della effettiva attribuzione dei posti ai rappresentanti dei lavoratori, datori e lavoratori autonomi nell'ambito del ricostituendo comitato e a causa della limitatezza del loro numero, occorre accertare quali siano le associazioni sindacali piu' rappresentative e, pertanto, in assenza di specifiche norme di legge, occorre predeterminare i criteri di valutazione della maggiore rappresentativita';
Considerato che per la individuazione dei criteri selettivi della maggiore rappresentativita', un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene insufficiente la valutazione del solo dato numerico afferente alla consistenza numerica dei soggetti rappresentati dovendosi avere riguardo anche al grado di presenza degli interessi, proprio di uno specifico settore nell'ambito provinciale (da ultimo, Cons. St., sez. VI, 18 aprile 2000, n. 2315);
Considerato che in conformita' al citato orientamento, la Direzione generale dei rapporti di lavoro - div. III dell'Amministrazione centrale ha ribadito, con nota prot. n. 13409/93 del 26 aprile 1993, che, in assenza di positive disposizioni normative, i criteri selettivi della maggiore rappresentativita' devono essere tali da consentire un equo contemperamento tra i criteri ccdd. maggioritario (rappresentanza affidata ad un'unica associazione sindacale), proporzionale e pluralistico partecipativo (considerazione della specificita' e rilevanza degli interessi espressi);
Considerato che, dunque, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita' delle associazioni sindacali, e' necessario applicare i sottoelencati criteri di valutazione, individuati in sede ministeriale con le gia' menzionate circolari, ed identici a quelli imposti dalla legge sulla costituzione del CNEL, per il cui fine e' parimenti richiesta la nomina di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (cfr. art. 4, quinto comma, legge 30 dicembre 1986, n. 936):
a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali nella provincia;
b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture sindacali;
c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi, integrativi, ed aziendali di lavoro;
d) consistenza rappresentativa in seno agli organismi collegiali provinciali;
e) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro rispettivamente presso la direzione provinciale del lavoro e l'amministrazione provinciale di Avellino;
f) consistenza del deposito presso la direzione provinciale del lavoro di Avellino, per l'autentica, di verbali di conciliazione redatti in sede sindacale ex art. 411 del codice di procedura civile;
Rilevato che dalle risultanze istruttorie e dalla valutazione comparativa compiuta alla stregua dei succitati criteri e dei dati acquisiti dai predetti enti, sono state individuate come maggiormente rappresentative nella provincia di Avellino:
per i lavoratori dipendenti: le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL;
per i datori di lavoro: l'Unione irpina industriali (aderente alla Confindustria) e l'Unione provinciale degli Agricoltori (aderente alla Confagricoltura);
per i lavoratori autonomi: la Federazione provinciale coltivatori diretti (CC.DD.), la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (C.N.A.), l'Unione dei commercianti, turismo e servizi (aderente alla Confcommercio); la Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.); la Confesercenti, l'ACAI e l'ASAI;
Visto il proprio decreto direttoriale n. 2142 del 20 giugno 2002 con cui questa direzione aveva gia' provveduto alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino per il quadriennio 2002-2006;
Visto il ricorso n. 2575/2002 proposto dall'UIL di Avellino al TAR Campania sezione di Salerno in data 5 ottobre 2002 contro la direzione provinciale del lavoro di Avellino, il Ministero del lavoro e politiche sociali e la CISAL di Avellino, in merito alla ripartizione dei posti tra le organizzazioni sindacali che devono risultare presenti in seno al comitato provinciale INPS;
Vista l'ordinanza n. 220/2003 del 20 febbraio 2003 del TAR per la Campania - Sez. di Salerno - con la quale e' stato disposto che «l'Amministrazione riesamini il provvedimento impugnato alla luce dei motivi di ricorso, in contraddittorio con le parti interessate, impregiudicato, nelle more, la funzionalita' dell'organo»;
Visto il verbale di riunione del 27 marzo 2003 di tutte le organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro facenti parte del Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino (CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL) per il riesame in contraddittorio del decreto direttoriale n. 2142 del 20 febbraio 2002;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti interessate ed in particolare della CGIL, CISL e UGL che hanno ritenuto «la loro partecipazione a questa riunione superflua e irrilevante in quanto le parti interessate al riesame, sempre nell'ambito dei parametri ministeriali gia' prefissati, sono da individuare soltanto nella UIL e nella CISAL», avendo tutte le altre organizzazioni sindacali mantenuto lo stesso numero di componenti nel corrente quadriennio (2002-2006) rispetto a quello precedente (1998-2002) a differenza di quanto verificatosi nei confronti della UIL, la cui rappresentativita' e' diminuita di una unita', contestualmente assegnata alla CISAL;
Ritenuto, in contrario avviso al parere espresso da CGIL, CISL, UGL nel summenzionato incontro, che per effetto del riesame ordinato dal TAR Campania, la nuova istruttoria debba dare luogo ad una verifica globale della consistenza effettiva della rappresentativita' di tutte le associazioni sindacali interessate alle nomine, ivi comprese quelle apparentemente non controinteressate rispetto alla ricorrente UIL;
Riesaminato pertanto, nel senso disposto dall'ordinanza TAR, il provvedimento di questa direzione n. 2142 del 20 giugno 2002, fermi restando i sette parametri ministeriali di cui all'impugnato decreto n. 2142, attualmente ridotti a sei a causa dell'accorpamento in un unico criterio delle vertenze individuali, plurime e collettive (indicato sub-e), cosi' come proposto dalla ricorrente UIL;
Tenuto conto del parere manifestato dalla direzione regionale del lavoro di Napoli con nota n. 4803 del 20 giugno 2002 «in ordine alla correttezza e regolarita' della procedura seguita da codesta Direzione provinciale del lavoro per la rilevazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai fini della ricostituzione dell'organismo collegiale in oggetto citato; regolarita' e correttezza che, a parere di questa Direzione regionale, rinvengono dall'accertata scrupolosa osservanza delle disposizioni ministeriali fin qui impartite in materia.»;
Esaminati di seguito i singoli motivi di ricorso con particolare riferimento agli ulteriori parametri individuati dalla ricorrente rispetto a quelli ministeriali fino ad oggi mai messi in discussione e/o impugnati:
1. «In primo luogo non e' dato comprendere per quale motivo non sia stato inserito, quale criterio di rappresentativita', la presenza della UIL e delle altre organizzazioni sindacali all'interno delle RR.SS. unitarie»;
A proposito di tale nuovo parametro che la UIL pretenderebbe sia inserito tra quelli in grado di dare contezza del livello di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali in provincia, questa direzione fa presente che la sola provincia di Avellino, pur non risultando certamente tra quelle a piu' alta densita' di sviluppo produttivo in Italia, conta, secondo i recenti dati pubblicati dalla locale camera di commercio (cfr. «Economia Irpina» n. 1-2/2003), ben 4798 attivita' produttive tra le aziende manifatturiere, 4521 attivita' edili, 14442 aziende agricole, 10184 esercizi commerciali, senza contare le aziende, di pur rilevante portata, presenti nei settori della distribuzione di energia, acqua, gas, in quello dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dello smaltimento di rifiuti, di informatica, tra le quali, complessivamente considerate, se ne contano oltre 1000 (secondo i dati ufficiali e pubblici provenienti dal suddetto organismo). Se appare quindi inattuabile la possibilita' per questo ufficio di procedere al conteggio dei rappresentanti sindacali presenti nelle aziende dell'avellinese (che pure e' una realta' produttiva relativamente modesta), cio' e' a maggior ragione vero per zone a sviluppo produttivo assai piu' elevato; sicche' e' evidente come tale criterio di valutazione non potrebbe in nessun caso essere annoverato dall'amministrazione centrale tra i parametri generali sopra indicati, atteso l'ovvio obiettivo di individuare dei criteri di omogenea applicabilita' su tutto il territorio nazionale. Peraltro la ricorrente stessa e' ben al corrente della difficolta' di reperimento di tali elementi atteso che in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' presentata a questo ufficio, proprio tale associazione sindacale e' stata in grado di quantificare il suo livello di rappresentativita' in seno alle R.S.U. «soltanto» in 115 aziende circa (senza tenere in considerazione tutto il settore pubblico che, evidentemente, ai fini della costituzione di una commissione I.N.P.S., non presenta alcun rilievo), omettendo di fornire i dati relativi alle aziende del settore chimico, della carta, della stampa, della cultura, del credito, ecc. ... Ed ancora, giacche' i dati su cui fondare la valutazione sul grado di rappresentativita' delle singole sigle sindacali si concretizzano, comunque, in una serie di numeri, e' ovvio che, in carenza della possibilita' di procedere ad una verifica azienda per azienda della fondatezza di quelli riferiti dai sindacati, certamente l'istruttoria demandata alla competenza di questo ufficio non puo' basarsi su elementi (come visto, peraltro anche incompleti), forniti esclusivamente dai soggetti direttamente interessati a conseguire la maggiore rappresentativita' possibile all'interno delle commissioni. Nondimeno, il livello di rappresentativita' delle sigle sindacali nelle R.S.U. e delle R.S.A. e' un dato che puo' ritenersi in gran parte soddisfatto con l'applicazione del 1° e 3° parametro ministeriale citati. In riferimento a questi ultimi, l'istruttoria ha dato il seguente esito:
per il criterio sub-a) e cioe' la consistenza del numero degli iscritti: CGIL: 22155, pari al 22,87%; CISL: 44723, pari al 46,17%; UIL: 17840, pari al 18,42%; UGL: 6153, pari al 6,35%; CISAL: 6000 pari al 6,19%;
per il criterio sub-b), riferentesi all'ampiezza e diffusione delle strutture sindacali in provincia (per la quantificazione delle quali si e' tenuto conto dei dati forniti dalla Prefettura di Avellino): CGIL: 19 sedi (44,19%); CISL: 8 (18,6%); UIL: 8 (18,6%); UGL: 5 (11,63%); CISAL: 3 (6,98%);
per il criterio sub-c) relativo alla partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi: CGIL: 8 (38,09%); CISL: 9 (42,86%); UIL: 3 (14,29%); UGL: 1 (4,76%); CISAL: 0;
2. «In secondo luogo non e' dato comprendere perche' si siano valutate distinte le vertenze individuali e plurime dalle vertenze collettive».
Questa direzione afferma che la distinzione tra le due tipologie di vertenze e' determinata esclusivamente dalla diversita' dei soggetti istituzionali che le gestiscono, i quali sono, rispettivamente, la direzione provinciale del lavoro e l'amministrazione provinciale come previsto dal decreto legislativo n. 469/1997 di conferimento di funzioni statali alle regioni e quindi alle province. In ogni caso, i relativi dati confluiscono sempre in un unico risultato di cui, a conclusione della istruttoria, e per effetto della somma tra controversie individuali, plurime e collettive (ora criterio sub-e)) si fornisce l'esito: CGIL: 262 vertenze (38,93%); CISL: 184 (27,34%); UIL: 54 (8,02%); UGL: 73 (10,85%); CISAL: 100 (14,86%);
3. «In terzo luogo non e' dato comprendere per quale motivo si sia ritenuta valutabile ai fini della rappresentativita' la risoluzione delle vertenze individuali e plurime di lavoro presso la sola direzione provinciale del lavoro. (...). Ed ancora, non e' dato comprendere per quale motivo si sia ritenuta valutabile ai fini della rappresentativita' la risoluzione delle vertenze collettive di lavoro presso la sola amministrazione provinciale».
A tale proposito questa Direzione afferma che il deposito presso la DPL e presso l'Amministrazione provinciale dei verbali di risoluzione delle vertenze (oltre a rendere questi ultimi immediatamente esecutivi) ha proprio la natura di pubblicizzare le controversie sia dal punto di vista normativo ma soprattutto sotto l'aspetto economico, al fine di determinare con certezza l'imponibile contributivo da assoggettare alle assicurazioni sociali obbligatorie ed evitare altresi' possibili elusioni contributive e fiscali. Tra l'altro, le sedi presso cui possono svolgersi siffatte controversie sono molteplici ed estremamente frammentate tra un gran numero di sigle (Unione industriali, Associazione costruttori edili, Confapi, Coldiretti, Unione Agricoltori, Acai, Confartigianato, Confcommercio, Asai, Cna, ed altri), sicche', pur senza alcuna intenzione di sminuire la reale entita' del grado di rappresentativita' di un qualche sindacato, si impone la necessita' di circoscrivere le sedi istituzionali da prendere in considerazione. Tuttavia, anche in questo caso, allo scopo di garantire l'esatta ottemperanza alla citata ordinanza del TAR Campania, questa Direzione ha effettuato un'ulteriore, per quanto tuzioristica, verifica, fondata sulle doglianze della ricorrente UIL, invitando le maggiori associazioni sindacali datoriali a fornire il numero di vertenze, individuali, plurime e collettive, eventualmente svoltesi dinanzi a loro nell'anno di riferimento. A tale richiesta, le organizzazioni interpellate che hanno inteso darvi un seguito, hanno tutte univocamente risposto di avere comunque, sempre provveduto a depositare presso la direzione provinciale del lavoro le transazioni da loro effettuate;
4. «In quarto luogo non e' dato comprendere per quale motivo si sia ritenuta valutabile ai fini della rappresentativita' il deposito di verbali di conciliazione presso la sola Direzione provinciale del lavoro».
Questa Direzione afferma che il deposito presso di se' dei verbali di conciliazione redatti in sede sindacale ex art. 411 codice di procedura civile, oltre ad assolvere le funzioni di controllo e autentica della firma depositata dei rappresentanti sindacali, ha la natura di pubblicita' ai fini descritti nel precedente terzo punto. In realta', proprio le organizzazioni sindacali, benche' consapevoli dell'importanza, soprattutto sotto il profilo del giudizio sulla rappresentativita', dell'adempimento del deposito, non sempre osservano a tal fine un comportamento «diligente», e di conseguenza non possono ne' dolersi della considerazione solo parziale di un fattore di valutazione, la cui misura risulta essere nella loro piena disponibilita', e neppure imporre alla DPL una, quantomeno, problematica ricerca tra le piu' svariate sedi istituzionali. In ogni caso, per effetto dell'applicazione del criterio sub-f), l'istruttoria ha fornito i seguenti risultati: CGIL: 169 verbali, pari al 36,66%; CISL: 213 (46,2%); UIL: 48 (10,41%); UGL: 21 (4,56%); CISAL: 10 (2,17%);
5. Infine: «Non e' dato comprendere come siano stati valutati per la UIL i criteri sub a) b) c) e d) indicati a pag. 2 dell'impugnato decreto. E soprattutto non e' dato comprendere come siano stati valutati tali criteri per le varie organizzazioni sindacali»;
Questa direzione afferma che i dati numerici, per tutte le organizzazioni sindacali, relativi al criteri sub a) e b) sono stati acquisiti tramite la locale prefettura; i dati relativi al criterio sub-c) sono quelli acquisiti agli atti dell'ufficio e relativi ai contratti integrativi provinciali e aziendali depositati presso questa direzione provinciale del lavoro in applicazione delle leggi n. 402/1996 e n. 135/1997 nonche' della circolare ministeriale n. 139/1996 e della nota ministeriale n. 3037 del 16 aprile 1997; i dati relativi al criterio sub-d) sono stati acquisiti con specifiche richieste alla locale camera di commercio, all'INPS, all'amministrazione provinciale ed integrati con quelli esistenti agli atti d'ufficio (trattasi quindi di dati certi, oggettivi, provenienti da fonti istituzionali). Invero, per la quantificazione di tale ultimo parametro (criterio sub-d)), questa direzione ha provveduto a rideterminare, con i risultati appresso indicati, i valori assoluti e percentuali relativi al livello di partecipazione di tutte le organizzazioni sindacali provinciali agli organismi collegiali, inserendo nei conteggi i dati concernenti la presenza delle stesse ad una piu' vasta pletora di commissioni (individuate tra quelle proposte della ricorrente UIL), rispetto a quelle considerate nell'istruttoria del primo provvedimento: CGIL: 7 rappresentanti per un valore percentuale pari a 17,95%; CISL: 15,33 rappresentanti pari a 39,32%; UIL: 9, pari al 23,08%; UGL: 5,33 pari al 13,67%; CISAL: 2,33 pari al 5,98% (il numero decimale si spiega in ragione della circostanza che in alcune commissioni un unico soggetto rappresenta piu' sindacati; es.: se un membro rappresenta 3 sindacati, a ciascuno di essi viene attribuito il punteggio di 0,33);
Preso atto che l'esito della nuova istruttoria successiva all'ordine di riesame disposto dal TAR Campania, ha fornito i risultati percentuali (perc. complessiva diviso per il num. criteri = percentuale media) di seguito specificati: per i lavoratori dipendenti:
CGIL: 33,11%;
CISL: 36,75%;
UIL: 15,47%;
UGL: 8,64%;
CISAL: 6,03%; per i datori di lavoro:
Unione industriali (Confindustria): 55,99%;
Unione prov. agricoltori (Confagricoltura): 34,25%;
CONFAPI: 7,94%;
FCBCC: 1,82%; per i lavoratori autonomi:
Federazione provinciale coltivatori diretti (CC.DD.): 19,97%;
Unione commercianti (Confcommercio): 42,62%;
Confederazione nazionale artigianato (C.N.A.): 10,74%;
Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.): 15,25%;
Confesercenti: 1,52%;
Associazione cristiana artigiani italiani (A.C.A.I): 3,09%;
ASAI - Confartigianato: 2,37%;
Confcooperative: 1,78%;
C.A.S.A.: 1,11%;
Unione irpina artigiani: 0,79%;
CLAAI: 0,76%;
Tenuto conto che, sulla base delle indicate percentuali e delle espletate valutazioni comparative, la maggiore rappresentativita' delle sopraindicate organizzazioni, in relazione al numero dei posti disponibili, puo' suddividersi secondo le seguenti proporzioni:
per i lavoratori dipendenti (10 membri, oltre a quello nominato di diritto dalla CIDA): i risultati sono determinati dalla ripartizione dei 10 membri in base alle percentuali medie innanzi indicate, tenendo conto, altresi', dell'ordinario criterio dell'arrotondamento per eccesso o per difetto:
CISL: 4 membri (3,675)
CGIL: 3 membri (3,311)
UIL: 1 membro (1,547)
UGL: 1 membro (0,864)
CISAL: 1 membro (0,603)
CIDA: 1 membro (per quest'ultima associazione, riguardante i dirigenti d'azienda, vi e' espressa riserva di legge);
per i datori di lavoro (3 membri):
Unione irpina industriali: 2 membri;
Unione provinciale degli agricoltori: 1 membro;
per i lavoratori autonomi (3 membri):
Federazione provinciale coltivatori diretti: 1 membro;
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (C.N.A.): 1 membro;
Unione dei commercianti: 1 membro;
Preso atto, quindi, che la riconsiderazione dei dati sopra specificati in dettaglio, non ha modificato in modo sostanziale le percentuali di rappresentanza della UIL e della controinteressata CISA.L nonche' quelle delle altre organizzazioni sindacali che devono comporre il Comitato;
Verificata pertanto, anche l'assenza di errori materiali e/o calcolo nel giudizio sul grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali espresso dall'impugnato decreto, tali da alterare il numero dei componenti gia' individuati per ogni singola organizzazioni sindacali;
Viste le designazioni pervenute dalle predette organizzazioni sindacali;
Tutto cio' premesso;

Decreta:
Art. 1.

Il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Avellino e' ricostituito per il quadriennio 2002-2006, con la seguente composizione: in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:
1) sig. Somma Vincenzo - CISL;
2) sig. Cafazzo Donato - CISL;
3) sig. Melchionna Mario - CISL;
4) sig. Antonaccio Emilio - CISL;
5) sig. Rusolo Raffaele - CGIL;
6) sig. De Nicolais Liberator - CGIL;
7) sig. Mattia Pasquale - CGIL;
8) sig. Preziosi Andrea - UIL;
9) sig. Montano Vincenzo - UGL;
10) sig. Canarino Gerardo - CISAL;
11) sig. Arbucci Vincenzo - CIDA; in rappresentanza del datori di lavoro:
12) sig. Maioli Giacinto - Unione industriali;
13) sig. Ventre Crescenzo - Unione industriali;
14) sig. Anchinico Marco - Confagricoltura; in rappresentanza dei lavoratori autonomi:
15) sig. Vece Giulio - CC.DD.;
16) sig. La Stella Oreste - Confcommercio;
17) sig. Valentino Carminantonio - C.N.A.; membri di diritto:
18) direttore p.t. della direzione provinciale del lavoro di Avellino;
19) direttore p.t. della ragioneria provinciale dello Stato;
20) direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Avellino.
 
Art. 2.

Ai fini della composizione delle commissioni speciali lavoratori autonomi, previste dall'art. 46, comma 3 della legge n. 88/1989, sono nominati:
Per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (8 membri):
1) sig. Vece Giulio (Presidente) - CC.DD.;
2) sig. Saccone Felice - CC.DD.;
3) sig. Contento Giovanni - CC.DD.;
4) sig. Renzulli Michele - C.I.A.;
5) sig. Pagliuca Giuseppe - C.I.A.
Membri di diritto:
6) direttore p.t. della direzione provinciale del lavoro di Avellino;
7) direttore p.t. della ragioneria provinciale dello Stato;
8) direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Avellino.
Per la categoria degli esercenti attivita' commerciali (8 membri):
1) sig. La Stella Oreste (Presidente) - Confcommercio;
2) sig. Antoniello Domenico - Confcommercio;
3) sig. Festa Errico - Confcommercio;
4) sig. Carchia Aurelio - Confcommercio;
5) sig. Lepore Mariano - Confesercenti.
Membri di diritto:
6) direttore p.t. della direzione provinciale del lavoro di Avellino;
7) direttore p.t. della ragioneria provinciale dello Stato;
8) direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Avellino.
Per la categoria degli artigiani (8 membri):
1) sig. Valentino Carmine Antonio (Presidente) - C.N.A.;
2) sig. Egidio Gerardo - C.N.A.;
3) sig. Petoia Antonio - C.N.A.;
4) sig. Limone Adolfo - C.N.A.;
5) sig. Mocella Vito - A.S.A.I.
Membri di diritto:
6) direttore p.t. della direzione provinciale del lavoro di Avellino;
7) direttore p.t. della ragioneria provinciale dello Stato;
8) direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Avellino.
 
Art. 3.

La commissione speciale lavoratori dipendenti (17 membri), prevista dall'art. 46, comma 2, della legge n. 88/1989 e' composta dai membri dal n. 1 al n. 14 e dal n. 18 al n. 20 indicati nel precedente art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni da detta pubblicazione.
Avellino, 6 novembre 2003
Il direttore provinciale: D'Argenio
 
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