Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 2003, n. 317
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici;
Ravvisata l'esigenza di avvalersi dell'articolo 1 della citata legge n. 137 del 2002 per apportare all'organizzazione del Ministero dell'interno, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, i correttivi indispensabili ad assicurare una migliore funzionalita' dell'azione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali non hanno espresso alcuna osservazione;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in data 15 ottobre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attivita' formative nonche' alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note al titolo:

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio
2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici.»:
«Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge
15 marzo 1999, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi,
correttivi o modificativi di decreti legislativi gia'
emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5
della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.».

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa»:
«Art. 5. - 1. E' istituita una Commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere.».
- Per la rubrica del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si rinvia alle note al titolo.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.».
- Per il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002,
n. 137, si rinvia alle note al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2001, n. 398, reca: «Regolamento recante
l'organizzazione degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno.».
- Il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, reca:
«Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernente le strutture organizzative dei Ministeri,
nonche' i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio.».

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v.
nella nota al titolo), come modificato dal decreto qui
pubblicato:
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di
protezione civile e prevenzione incendi, salve le
specifiche competenze in materia del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi
elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale di Governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
e asilo.
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
centrali e periferiche dell'amministrazione, con
particolare riguardo alle politiche del personale
dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo
delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.
3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile
1981, n. 121.».



 
Art. 2.

Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «superiore a quattro», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a cinque».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v.
nella nota al titolo), come modificato dal decreto qui
pubblicato:
«Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto.
Il numero dei Dipartimenti non puo' essere superiore a
cinque.
2. L'organizzazione periferica del Ministero e'
costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui
all'art. 11, anche con compiti di rappresentanza generale
del Governo sul territorio, dalle questure e dalle
strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco.».



 
Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 ottobre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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