Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 8 agosto 2003
Criteri e modalita' per la costituzione ed il riconoscimento degli organismi interprofessionali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 62, con il quale e' stato approvato il codice civile ed, in particolare, gli articoli 14 e seguenti;
Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ed, in particolare, gli articoli 19, 20, 21 e 22;
Visto il regolamento (CE) n. 961/99 della Commissione, del 6 maggio 1999, che stabilisce le modalita' di applicazione all'estensione delle regole fissate dalle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli;
Visto il regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco;
Visto il regolamento (CE) n. 86/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, recante modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco;
Visto il regolamento (CE) n. 1513/01 del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 136/66 e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualita' dell'olio di oliva ed, in particolare, l'art. 4-bis;
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 104/00 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed, in particolare, gli articoli 13, 14, 15 e 16;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che detta disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole ed, in particolare, l'art. 12;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, relativo all'orientamento ed alla modernizzazione del settore agricolo ed, in particolare, l'art. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
Ritenuta la necessita' di provvedere a definire i compiti degli organismi interprofessionali, nonche' requisiti e criteri per il loro riconoscimento;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 24 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione degli organismi che possono comporre le O.I.

1. Possono partecipare alla composizione di organizzazioni interprofessionali, di seguito denominate O.I., in conformita' con l'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli, come sotto elencati:
a) Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli;
b) Organizzazioni nazionali del settore della trasformazione dei prodotti agricoli;
c) Organizzazioni nazionali del commercio;
d) Associazioni nazionali delle cooperative;
e) Unioni nazionali riconosciute delle organizzazioni dei produttori agricoli.
2. Gli organismi indicati al comma 1 sono considerati rappresentativi a livello nazionale quando sono in possesso dello specifico riconoscimento della pubblica amministrazione o quando sono presenti, direttamente o tramite organismi rappresentanti, nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
 
Art. 2.

Riconoscimento delle O.I.

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 1, le O.I. non devono svolgere direttamente attivita' relative alla produzione, al commercio ed alla trasformazione del prodotto agricolo.
2. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio QTC IV, dal legale rappresentante dell'O.I., con allegata la seguente documentazione:
a) atto costitutivo, statuto e attestazione del riconoscimento ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;
b) relazione sull'operativita' dell'organismo;
c) delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento;
d) documenti relativi alla rappresentativita' di ciascun organismo costituente l'O.I.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, espletata l'istruttoria, ed acquisito il parere del Ministero delle attivita' produttive, notifica la domanda di riconoscimento alla commissione dell'U.E., ove previsto dalla normativa, e decide, salvo parere contrario della predetta Commissione, entro tre mesi in merito al riconoscimento. Qualora, entro tale termine, non pervenga il parere della Commissione U.E., laddove previsto, potra' essere concesso un riconoscimento provvisorio.
4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali informa le regioni e le province autonome del pervenimento della domanda e successivamente da' comunicazione alle stesse dell'avvenuto riconoscimento.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone apposito elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute.
 
Art. 3.

Nomina degli amministratori

1. Ciascun organismo, di cui al precedente art. 1, comma 1, puo' partecipare all'O.I. e, al momento dell'adesione, ha il diritto di nominare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione. All'interno di tutti gli organi decisionali devono essere rappresentate tutte le fasi della filiera che compongono l'O.I., prevedendo regole che consentano una equilibrata rappresentanza negli stessi delle tre componenti essenziali della filiera, produzione, trasformazione e commercializzazione. Qualora il rappresentante nel consiglio di amministrazione non sia il presidente dell'organismo aderente, questi deve possedere pieni poteri per rappresentare l'organismo di appartenenza e per operare nell'ambito di quanto previsto dallo statuto dell'O.I.
 
Art. 4.

Controlli e revoca

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulle O.I. ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare la permanenza, in capo alle O.I., dei requisiti richiesti per il riconoscimento. I predetti controlli saranno esercitati tramite l'acquisizione di dati inerenti l'attivita' dell'O.I., anche su base informatica, nonche' con controlli in loco.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:
a) perdita di uno o piu' requisiti previsti per il riconoscimento;
b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;
c) irregolarita' gravi che impediscono il conseguimento delle attivita' di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
d) inosservanza dell'obbligo di notifica al Ministero, degli accordi, decisioni e pratiche concordate, per il necessario inoltro alla Commissione europea.
3. Il provvedimento di revoca e' comunicato al Ministero delle attivita' produttive, alla Commissione UE ed alle regioni e province autonome.
 
Art. 5.

Condizioni per l'estensione

1. Puo' essere chiesta l'estensione di regole, adottate dall'O.I., a condizione che riguardino i seguenti aspetti:
a) regole di produzione piu' restrittive della normativa comunitaria e nazionale in materia (ivi comprese quelle di tutela ambientale e benessere animale);
b) elaborazione di contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
c) regole di commercializzazione;
d) azioni di promozione e valorizzazione della produzione;
e) azioni di tutela della agricoltura biologica.
2. Le regole indicate al comma 1, e le relative modalita', per essere dichiarate estensibili, devono essere conformi ai regolamenti comunitari di settore e non debbono arrecare pregiudizio agli altri operatori nazionali e comunitari.
3. La richiesta di estensione e' adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.
4. La richiesta di estensione deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio QTC IV, dal legale rappresentante dell'O.I., con allegata la delibera di richiesta di estensione e i documenti comprovanti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 2.
5. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero delle attivita' produttive, sono stabiliti i criteri necessari ad accertare che l'O.I., che chiede l'estensione delle regole di cui al comma 1, controlli effettivamente il 75% della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto interessato.
6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, verificata l'esistenza delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, rende obbligatorie, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regole adottate dall'O.I. Nel provvedimento di approvazione vengono riportate le specifiche delle regole rese obbligatorie ed il periodo di validita' dell'obbligo.
7. Nel caso di estensione delle regole per uno o piu' prodotti e qualora una o piu' azioni di cui all'art. 5, comma 1, svolte da un'O.I. riconosciuta siano di interesse economico generale per gli operatori, il Ministero per le politiche agricole e forestali puo' stabilire, con apposito decreto, che gli operatori individuali o le associazioni non aderenti all'organizzazione che fruiscono di dette azioni siano tenuti a corrispondere all'O.I., che ne fa richiesta, tutti o parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nei limiti in cui siano destinati a coprire le spese direttamente conseguenti all'esecuzione delle azioni in questione.
8. Le regole rese obbligatorie sono comunicate alla Commissione U.E.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana.
Roma, 8 agosto 2003
Il Ministro
delle politiche agricole e forestali
Alemanno

Il Ministro delle attività produttive
Marzano
 
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