Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 25 luglio 2003
Deroghe ai limiti ordinari dell'attivita' della «Finest S.p.a.». (Deliberazione n. 54/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante norme in materia di sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale del Friuli-Venezia Giulia, del Veneto, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha previsto la costituzione di una societa' finanziaria per azioni, la «Finest», con il compito di finanziare o partecipare ad imprese e societa' miste (e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale) promosse o partecipate nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonche' nell'Unione Sovietica, da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel Friuli-Venezia Giulia, nel Veneto e nel Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o societa' aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato la V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;
Visto l'art. 20, comma 1, lettera d) del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale stabilisce che le partecipazioni acquisite dalla «Simest S.p.a.» in imprese e societa' all'estero non possono superare di norma il 25 per cento del capitale e fondo sociale della societa' o impresa e devono, inoltre, essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione;
Visto il successivo periodo del comma 1 sopra richiamato, il quale prevede che questo Comitato, con propria delibera da adottare su proposta del Ministro del commercio estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:
a) le ipotesi in cui il limite del 25% della partecipazione puo' essere aumentato;
b) le ipotesi in cui il termine per la cessione puo' essere prorogato;
c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;
d) le ipotesi in cui la «Simest S.p.a.» puo' essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di societa' di diritto italiano, interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero;
Visto l'art. 21, comma 3, del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che alle partecipazioni e ai finanziamenti della «Finest S.p.a.» si applicano le stesse disposizioni che regolano le analoghe attivita' svolte dalla «Simest S.p.a.», di cui all'art. 20, comma 1, lettera c), sub h-ter) e lettere d), e) ed f), e commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (Gazzetta Ufficiale n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;
Vista la delibera di questo Comitato 9 giugno 1999, n. 87 (Gazzetta Ufficiale n. 182/1999) concernente le deroghe ai limiti ordinari dell'attivita' svolta dalla «Simest S.p.a.»;
Vista la delibera adottata dalla citata V commissione permanente nella seduta del 15 luglio 2003, su proposta del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Con riferimento alla lettera a) dell'art. 20, comma 1, lettera d), citato nelle premesse: il limite del 25% della partecipazione della «Finest S.p.a.» al capitale o fondo sociale dell'impresa puo' essere aumentato, ferma restando la partecipazione di minoranza della «Finest» stessa, nei seguenti casi:
1) al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, identificate secondo i parametri comunitari, entro il limite massimo di 260 mila euro per singola partecipazione;
2) al fine di favorire investimenti italiani nei Paesi di interesse strategico per l'Italia, la cui lista viene elaborata periodicamente di comune intesa dai Ministeri che fanno parte della V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;
3) al fine di favorire la partecipazione di imprese italiane al processo di privatizzazione in atto in molti Paesi. «Finest» puo' acquistare congiuntamente alle imprese italiane interessate partecipazioni di minoranza anche eccedenti il limite del 25 per cento del capitale sociale di imprese estere in via di privatizzazione. Tale deroga alla operativita' ordinaria ha valore esclusivamente in via transitoria, con il vincolo per «Finest» di dismettere, appena i tempi tecnici dell'operazione lo renderanno possibile e comunque prima del termine ordinario di otto anni, l'eccedenza di partecipazione rispetto al limite ordinario del 25 per cento del capitale o fondo sociale dell'impresa partecipata.
Con riferimento alla successiva lettera b), il termine ordinario di cessione delle partecipazioni acquisite da «Finest» puo' essere prorogato:
1) nei casi di intervento di istituzioni finanziarie sovranazionali (BERS, BEI, Gruppo World Bank, ADB, ecc.) a favore di societa' estere partecipate da imprese italiane. In tali circostanze il periodo di partecipazione di «Finest» e', di norma, coerente con quello delle suddette istituzioni finanziarie;
2) nei casi di partecipazione ad iniziative di sviluppo di parchi e distretti industriali e commerciali all'estero promossi e/o partecipati da aziende italiane o da consorzi da queste costituiti. In tali casi la partecipazione di «Finest» dovra' comunque essere ceduta al raggiungimento degli obiettivi cui il progetto e' finalizzato e, comunque, non potra' eccedere il termine di 12 anni;
3) nei casi di intervento di «Finest» in societa' estere che realizzino opere infrastrutturali di carattere strategico ed i cui termini di avviamento richiedano una durata di partecipazione di «Finest» piu' lunga di quella ordinaria; in ogni caso le partecipazioni in oggetto non potranno eccedere il termine di 15 anni.
Con riferimento alla successiva lettera c):
1) non si applica il limite massimo ordinario di partecipazione qualora «Finest» utilizzi risorse proprie unitamente a fondi affidati in gestione da terzi, quali regioni, province ed enti territoriali. In ogni caso la partecipazione pubblica complessiva non potra' eccedere il 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero.
Resta fermo comunque il limite massimo del 25% per le partecipazioni di «Finest» a societa' strumentali per la gestione dei fondi stessi;
2) non si applicano l'obbligo di cessione, il vincolo di durata e la percentuale di partecipazione qualora «Finest» partecipi a societa' italiane ed estere per le finalita' di cui all'art. 20, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo n. 143/1998.
Con riferimento alla successiva lettera d), «Finest» e' autorizzata a partecipare, nei limiti ordinari previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 100/1990, ad aumenti di capitale di societa' di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero, nei seguenti casi:
1) quando l'aumento di capitale e' destinato a capitalizzazione di societa' di scopo per la partecipazione a gare internazionali finalizzate alla acquisizione e/o alla gestione di societa' estere;
2) nel caso di aumenti del capitale sociale, effettuati da imprese di diritto italiano esclusivamente appartenenti alla categoria delle piccole e medie imprese secondo quanto stabilito dai parametri comunitari, che siano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero. La V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero ha facolta', sulla base di rapporti quadrimestrali inviati da «Finest» al Ministero delle attivita' produttive, di confermare o modificare gli indirizzi che determinano le priorita' di investimento, per settori, aree geografiche o tipologia di azienda.
Roma, 25 luglio 2003
Il Presidente delegato: Tremonti Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 249
 
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