Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 25 luglio 2003
Concessione di agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (Art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289). (Deliberazione n. 53/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante la disciplina dei versamenti delle imposte e della compensazione dei crediti d'imposta;
Visto l'art. 27, comma 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), il quale ha individuato i territori ricadenti sotto la denominazione di aree depresse;
Visto l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), ed in particolare:
i commi 1 e 3, che istituiscono e disciplinano il Fondo per le aree sottoutilizzate e nel contempo stabiliscono che dette aree coincidono con l'ambito territoriale delle aree depresse;
il comma 13, che prevede la concessione di agevolazioni, nella forma del credito d'imposta, in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi della citata legge n. 488/1992 ed aventi sede nelle aree di cui sopra, che investono in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese e demanda a questo Comitato la definizione delle direttive, delle modalita' e delle procedure per la concessione delle agevolazioni stesse;
Visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 10/2001), recante la disciplina degli aiuti di Stato di minore entita' (c.d. de minimis);
Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 156/2003) con la quale, in sede di allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, e' stato determinato l'ammontare di quelle destinate ad assicurare il finanziamento delle agevolazioni relative a investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, di cui al citato art. 61, comma 13, ponendo lo stesso a carico della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2003, di 30 milioni di euro per l'anno 2004 e di 35 milioni di euro per l'anno 2005, per un totale complessivo di 80 milioni di euro per il triennio 2003-2005;
Vista la nota n. 0023356 del 14 luglio 2003, con la quale il Servizio progetti, studi e statistiche del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per le politiche fiscali e l'Agenzia delle entrate, ha presentato lo schema di delibera concernente le modalita' e le procedure per la concessione delle dette agevolazioni;

Delibera:

1. Accedono ai contributi previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 61, comma 13, le imprese la cui sede legale e' ubicata nelle aree sottoutilizzate di cui al comma 1 del medesimo art. 61, e il cui personale dipendente e assimilato e' prevalentemente occupato in sedi ubicate nelle medesime aree, operanti - fatto salvo il disposto dell'art. 1 del citato regolamento CE n. 69/2001 - nei settori ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, che incrementano i propri investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, a sostegno delle attivita' produttive, attraverso mezzi locali certificati, tra i quali emittenti televisive locali iscritte all'Auditel, emittenti radiofoniche locali iscritte ad Audiradio, quotidiani locali iscritti ad Audipress e/o ADS, giornali periodici iscritti all'USPI, agenzie per le affissioni iscritte all'INPE. L'incremento puo' avvenire anche nell'ambito del programma d'investimento pubblicitario realizzato attraverso attivita' locali di promozione, sponsorizzazione, pubbliche relazioni, direct response, nel limite massimo del 12% dell'incremento realizzato con l'utilizzo dei mezzi locali certificati.
2. Il contributo, nei limiti delle risorse assegnate con la propria delibera n. 16/2003, e' riconosciuto nella forma di credito d'imposta ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997. L'incremento agevolabile di cui al punto 1 e' determinato dalla differenza tra le spese in campagne pubblicitarie localizzate sostenute e/o da sostenere nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza, di cui al successivo punto 3, e quelle sostenute allo stesso titolo nel periodo d'imposta precedente. Il contributo e' determinato applicando all'incremento realizzato le percentuali di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera, in relazione al territorio in cui e' ubicata la sede legale dell'impresa. Il diritto al credito d'imposta compete, nel limite complessivo di 100.000 euro e nel rispetto della regola del de minimis di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001.
3. Per fruire del contributo, le imprese inoltrano per via telematica, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, un'istanza per l'importo complessivo degli investimenti di cui al punto 1 realizzati o da realizzare nel periodo d'imposta di riferimento, redatta sulla base di un modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nell'istanza sono indicati, a pena di nullita':
gli elementi identificativi dell'impresa, con espressa indicazione, tra l'altro, della sede legale e dell'attivita' svolta;
l'ammontare degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese, da realizzare o realizzati nel periodo d'imposta di riferimento, con indicazione della loro ripartizione regionale;
l'ammontare degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese, realizzati nel periodo d'imposta precedente;
eventuali aiuti di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001, fruiti nei tre anni precedenti alla presentazione dell'istanza;
ogni altro dato o elemento individuato con il predetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
4. L'Agenzia delle entrate rilascia per via telematica attestazione dell'avvenuta presentazione delle istanze e, successivamente, esamina le stesse istanze secondo l'ordine cronologico della loro trasmissione, comunicando per via telematica il riconoscimento del contributo salvo quanto previsto al punto 7. L'assenza di uno degli elementi di cui al punto 3, ovvero l'esaurimento dei fondi stanziati, comporta il diniego del contributo stesso. Il beneficio s'intende comunque negato, decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, in assenza di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate.
5. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato nel periodo d'imposta cui si riferisce l'istanza in misura non superiore al 30% del contributo riconosciuto con la comunicazione di cui al punto 4. L'assegnazione dei fondi per l'anno 2003 e' finalizzata alla copertura di tali compensazioni. Per fruire del restante 70% il beneficiario comunica, entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in cui e' presentata l'istanza, l'avvenuta realizzazione del programma nel medesimo periodo d'imposta. A tal fine il beneficiario presenta una comunicazione per via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, redatta sulla base di un modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 3, contenente i dati relativi all'effettiva realizzazione del programma pubblicitario e all'incremento agevolabile realizzato nel periodo d'imposta di riferimento nonche' gli altri elementi individuati con il medesimo provvedimento.
6. Per le modalita' di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
7. L'Agenzia delle entrate rilascia per via telematica attestazione dell'avvenuta presentazione della comunicazione e, entro trenta giorni dal suo ricevimento, comunica in via telematica l'ammontare complessivo del contributo riconosciuto in via definitiva che non potra' comunque essere superiore all'importo riconosciuto nella comunicazione di cui al punto 4.
Il beneficiario utilizza il credito residuo nei due periodi d'imposta successivi a quello di presentazione dell'istanza, rispettivamente nelle misure massime del 43% e del 57%. La parte di importo non utilizzato nei predetti limiti puo' essere utilizzata entro e non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza. La realizzazione del programma d'investimento in misura inferiore al 75% dell'incremento agevolabile determinato ai sensi del punto 2 ed indicato nell'istanza, ovvero la mancata comunicazione dell'avvenuta realizzazione nei termini previsti, comporta la decadenza dal contributo e preclude la possibilita' di riproporre una nuova istanza nei dodici mesi successivi al periodo d'imposta cui si riferisce la domanda. Il credito d'imposta di cui al punto 5, primo periodo, non spettante e gia' fruito, e' versato, maggiorato degli interessi, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui e' presentata l'istanza. Le risorse non utilizzate e quelle recuperate sono portate in incremento alla dotazione dell'esercizio successivo.
8. Il credito d'imposta, che non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del reddito imponibile, alla determinazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Per conseguire il diritto al contributo, tutti i pagamenti relativi al programma d'investimento pubblicitario sono effettuati a mezzo di bonifico bancario o di conto corrente postale. Per gli investimenti effettuati anteriormente alla data di pubblicazione della presente delibera non si applicano le disposizioni di cui al punto precedente; i pagamenti relativi a detti investimenti devono comunque essere documentati con qualsiasi atto idoneo a dimostrarne l'avvenuta effettuazione.
10. Le imprese beneficiarie conservano, nei termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche le dichiarazioni liberatorie che i soggetti che hanno reso le prestazioni incluse nel programma di investimento in campagne pubblicitarie localizzate sono tenuti a rilasciare ai fini dell'attestazione del pagamento del corrispettivo, della mancata emissione di note di credito, ovvero del loro ammontare qualora queste siano emesse.
Roma, 25 luglio 2003
Il Presidente delegato: Tremonti Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 269
 
Allegato

INVESTIMENTI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE LOCALIZZATE (percentuali di
intensita' di aiuto)

Tipologia beneficiari Ubicazione dei | | | beneficiari |Piccole imprese|Medie imprese|Grandi imprese --------------------------------------------------------------------- Aree in deroga ex art. | | | 87 par. 3, lettera a) | | | del Trattato CE (esclusa| | | Calabria) |50% |50% |35% --------------------------------------------------------------------- Calabria |65% |65% |50% --------------------------------------------------------------------- Aree delle regioni | | | Abruzzo e Molise in | | | deroga ex art. 87, | | | par. 3, lettera c) del | | | Trattato CE |30% |30% |20% --------------------------------------------------------------------- Altre aree ex art. 87, | | | par. 3, lettera c) del | | | Trattato CE |18% |14% |8% --------------------------------------------------------------------- Aree delle regioni | | | Abruzzo e Molise non in | | | deroga. Aree obiettivo 2| | | e phasing out ob. 2 |15% |7,5% |-
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone