Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE |
DECRETO 14 ottobre 2003 |
Disciplina delle procedure e modalita' di funzionamento del Fondo per il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche anmministrazioni e nel Paese, istituito dall'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
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IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il comma 1 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto il comma 7 dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, recante delega di funzioni nelle materie della innovazione tecnologica e dello sviluppo della societa' dell'informazione al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 recante delega di funzioni in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avvocato Luigi Mazzella; Ritenuta la necessita' di disciplinare procedure e modalita' del funzionamento del Fondo per il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, di cui all'art. 26 della legge n. 289/2002; Di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Premessa
1. Il presente decreto disciplina procedure e modalita' di funzionamento del Fondo per il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche anmministrazioni e nel Paese, istituito dall'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, d'ora in avanti indicato come «Fondo». |
| Art. 2.
Progetti finanziabili
1. Sono finanziabili i progetti ad alto contenuto innovativo ed elevata valenza strategica. I progetti devono essere idonei a promuovere, anche alternativamente: l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa; lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese attraverso la diffusione dell'uso degli strumenti digitali e della cultura informatica; l'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese; l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni; l'accessibilita' da parte dei disabili agli strumenti informatici e telematici. 2. Sono finanziabili dal Fondo anche progetti finalizzati all'estensione o al completamento di progetti esistenti. 3. I finanziamenti sono concessi per un importo pari al valore intero o parziale del progetto. |
| Art. 3.
Coordinatore
1. Le pubbliche amministrazioni possono presentare progetti anche congiuntamente; in tal caso una delle amministrazioni svolge il ruolo di coordinatore dell'aggregazione. |
| Art. 4.
Gruppo di lavoro per l'istruttoria e la valutazione
1. Per l'istruttoria e la valutazione dei progetti e' istituito un Gruppo di lavoro composto di quattro membri, dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale. Il coordinatore ed un membro sono designati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie; gli altri due membri sono designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il Gruppo di lavoro ha sede presso le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che svolgono le funzioni di segreteria tecnica: esso opera con autonomia di giudizio, in applicazione dei criteri fissati dalla legge e dal presente decreto e tenute presenti le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni definite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie. 3. Il Gruppo di lavoro puo' specificare ulteriori criteri di valutazione adottati con apposita delibera, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1. 4. Ai membri del Gruppo di lavoro non spettano compensi per l'incarico conferito, salvo il rimborso ai non residenti nel comune di Roma delle spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute. |
| Art. 5.
Procedimento
1. I progetti sono presentati al Gruppo di lavoro corredati di studio di fattibilita', analisi dei costi, indicazione della cifra richiesta, impegno a reperire i fondi necessari per la quota residua in caso di richiesta di finanziamento parziale, nonche' di ogni altra utile documentazione. 2. Il Gruppo di lavoro puo' richiedere ai proponenti chiarimenti e documentazioni sui progetti e puo' suggerire modifiche e accorpamenti dei progetti presentati. 3. A conclusione dell'esame, il Gruppo di lavoro trasmette gli atti, accompagnandoli con una relazione istruttoria e di valutazione ed una proposta di finanziamento, al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che puo' richiedere modifiche, accorpamenti o variazioni della quota da finanziare dei progetti. |
| Art. 6.
Approvazione
1. I progetti sono approvati con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze; il decreto determina l'entita' e le modalita' di erogazione del finanziamento. 2. In caso di finanziamento parziale, l'erogazione e' subordinata all'impegno assunto dai soggetti proponenti a reperire i fondi necessari al finanziamento della quota residua. 3. I fondi assegnati a ciascun progetto sono erogati in piu' soluzioni mediante un'anticipazione ed ulteriori pagamenti sulla base dello stato di avanzamento del progetto. |
| Art. 7.
Controlli
1. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie vigila sulla esecuzione dei progetti; a tal fine puo' chiedere relazioni ed effettuare ispezioni. Entro sei mesi, elevati a nove mesi ove sia esperita gara europea, dalla concessione del contributo hanno inizio i lavori, che sono ultimati nei successivi due anni. In caso di ritardi nella esecuzione o di difformita' rispetto al progetto presentato, il soggetto realizzatore e' tenuto a restituire le somme ricevute. |
| Art. 8.
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' nell'ambito del fondo di cui all'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Roma, 14 ottobre 2003.
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca
Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 256 |
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