Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 3 novembre 2003, n. 318
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1924):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 15 gennaio 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 5 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
17 e 18 giugno 2003.
Relazione scritta annunciata il 25 giugno 2003 (atto n.
1924/A - relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4212):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI e IX.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
16 e 30 settembre 2003.
Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 e approvato il
16 ottobre 2003.
 
ACCORDO
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABA LIBICA POPOLARE
SOCIALISTA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI

La Repubblica Italiana e la Grande Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista qui di seguito denominate Parti Contraenti,
CONFERMANDO lo spirito e il dettato del testo della Dichiarazione Congiunta sottoscritta A Roma in data 4 luglio 1998;
ANIMATE dal desiderio di superare le esperienze negative del passato e di raggiungere gli obiettivi che si pongono nel quadro della cooperazione economica e commerciale per l'interesse dei due popoli amici;
DESIDEROSE di creare un'atmosfera favorevole agli investimenti effettuati dagli investitori di unaParte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e
RICONOSCENDO l'importanza della promozione e della protezione degli investimenti, fondate su accordi internazionali, per il raggiungimento della prosperita' economica di entrambe le Parti Contraenti,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le seguenti espressioni avranno il significato indicato:
1. "Investimenti" indica tutti i generi di beni investiti, prima o dopo l'accordo, tra cui per esempio:
a. Proprieta' di beni mobili ed immobili o altri diritti di proprieta', ipoteche immobiliari, vincoli oppure cauzioni;
b. Azioni, obbligazioni, titoli e quote di proprieta' di societa';
c. Diritti su somme di denaro o altri diritti aventi un valore economico connesso ad un investimento nonche' diritti su qualsiasi impegno di valore monetario;
d. Diritti di proprieta' industriale o intellettuale, inclusi i diritti di autore, di pubblicazione ed i brevetti di invenzione, le ragioni e i marchi commerciali, i progetti industriali, i segreti industriali e le operazioni tecniche di industrializzazione, le tecnologie e le denominazioni commerciali;
e. Diritti su azioni economiche conferiti per legge o per contratto tra cui le concessioni per la prospezione di risorse naturali, la loro estrazione, sfruttamento e sviluppo;
f. Tutti gli investimenti in linea con la legislazione delle due Parti contraenti, le loro politiche economiche e i loro sistemi produttivi, tenendo dovutamente in considerazione ogni variazione dei capitali investiti, in modo da non influire su quanto concerne la classificazione degli stessi, a condizione che una simile modificazione non pregiudichi le approvazioni concesse originariamente ai capitali investiti.
2. "Redditi" somme ricavate dall'investimento, ivi compresi in particolare: profitti, usufrutti, dividendi, royalties, e altri compensi.
3. Investitore significa:
a. Qualsiasi persona fisica in possesso della cittadinanza di una delle due Parti contraenti;
b. Qualsiasi persona giuridica, avente la sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da essa riconosciuta, sia essa societa', consociata o filiale estera, cooperativa, impresa oppure consorzio , organizzazione, associazione, istituzione o ente o qualsiasi progetto di Impresa o istituzione costituito in conformilta' alla legislazione vigente nelle due Parti Contraenti;
4. "Territorio" significa il territorio di ciascuna delle due Parti Contraenti sia esso terra o mare, incluso il fondo del mare, il sottosuolo e lo spazio sovrastante e su quanto ogni Parte Contraente esercita la sua sovranita' e la sua giurisdizione in virtu' del diritto internazionale;
5. "Valuta di uso libero" significa qualsiasi valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale , utilizzabile per effettuare pagamenti nelle trattative commerciali internazionali e che abbia corso nei principali mercati di cambio internazionali.

Articolo 2
Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Le due Parti Contraenti opereranno, onde realizzare le finalita' di questo accordo, per rafforzare ed approfondire la reciproca cooperazione nei settori della promozione, della tutela e della protezione degli investimenti con tutti i mezzi e le possibilita'.
2. Le due Parti Contraenti predisporranno le condizioni d'investimento adatte per l'altra Parte Contraente nel rispetto della legislazione e dei regolamenti in vigore e di tutto cio' che non contrasti con il presente Accordo.
3. Gli investimenti delle due Parti Contraenti godranno in ogni momento di un trattamento paritetico; tali investimenti beneficeranno di piena e totale protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' alla legislazione e regolamenti in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Accordo, ed al diritto internazionale.

Articolo 3
Trattamento nazionale e clausola del Paese piu' favorito

1. Gli investimenti operati da una delle due Parti Contraenti o da uno dei loro investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente godranno di un trattamento di favore non minore al trattamento degli investimenti e proventi degli investitori nazionali e di qualsiasi altro Paese terzo. Tale trattamento sara' applicato pure all'amministrazione, allo sfruttamento, al possesso ed alla disponibilita' di tali investimenti, alle attivita' collegate ed ai loro proventi estendendo i vantaggi della promozione e della protezione stabiliti per il capitale pervenuto in conformita' a leggi e regolamenti sull'investimento in atto nelle due Parti Contraenti ed agli accordi internazionali in vigore concernenti gli investimenti.
2. Gli investimenti ed i proventi degli investimenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo godranno di facilitazioni, incentivi ed altre forme di incoraggiamento entro i limiti e alle condizioni previsti dalle legislazioni delle due Parti Contraenti.
3. Il presente Accordo non estende alle Parti Contraenti i privilegi di accordi, compresi quelli per evitare le doppie imposizioni, di unioni economiche, di convenzioni regionali e di zone di libero scambio firmati da una delle Parti Contraenti con Paesi terzi.

Articolo 4
Risarcimento per danni e perdite

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti concede agli investitori dell'altra Parte Contraente, i cui investimenti abbiano subito danni nel proprio territorio a causa di guerre, di qualsiasi conflitto armato o stato di emergenza, di ribellione o insurrezione, o di altri avvenimenti simili, un trattamento che riportera' la situazione allo stato precedente ripristinando quanto perduto oppure indennizzando i danni in maniera non inferiore in quantita' e qualita' al trattamento concesso dalla Parte Contraente ai suoi investitori o a quelli di un terzo Paese, scegliendo il trattamento piu' favorevole.
I pagamenti per gli indennizzi saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Articolo 5
Libero trasferimento di capitale, profitti e proventi

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantisce - dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali - liberamente e senza indugi, e comunque non oltre dodici mesi , il trasferimento all'estero dei pagamenti in relazione ad un investimento nella stessa valuta del capitale giunto in origine o in altra valuta convertibile:
a. Capitali ed importi aggiuntivi per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti ;
b. i profitti, i dividendi, le royalties, l'assistenza e compensi tecnici, gli interessi ed ogni altro provento derivante dagli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente nell'altra Parte Contraente;
c. tutte le somme dovute per la liquidazione parziale o totale di qualsiasi investimento appartenente ad un investitore di una delle due Parti Contraenti nell'altra Parte Contraente;
d. le somme per il rimborso di prestiti connessi all'investimento e dei relativi interessi;
e. proventi e guadagni dei cittadini delle due Parti contraenti impiegati o autorizzati a lavorare alle attivita' connesse in un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;
f. risarcimento di cui agli art. 4 e 6, nonche' ogni pagamento dovuto a titolo di surroga per effetto dell'art. 7 del presente Accordo;
2. Il cambio della valuta applicato ai trasferimenti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sara' calcolato al tasso di cambio ufficiale applicato alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.
3. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 saranno considerati assolti quando l'investitore avra' espletato le procedure previste dalla legge della parte contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento.

Articolo 6
Nazionalizzazione ed espropriazione

1. Non si potra' nazionalizzare o espropriare in maniera diretta o indiretta gli investimenti di ciascuna delle due Parti Contraenti o dei loro investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per un motivo d'ordine generale e per ragioni di pubblica utilita' e a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria, in conformita' a disposizioni e procedure di legge, e contro tempestivo ed effettivo risarcimento.
2. In conformita' al presente Accordo non si potranno sottoporre gli investimenti di ciascuna delle due Parti Contraenti o quelli degli investitori delle stesse Parti Contraenti a misure che limitino il diritto di proprieta' o possesso, di amministrazione o di usufrutto di detti investimenti sia a titolo definitivo che temporaneo se non entro i limiti della legislazione in vigore o in base ad apposita sentenza del tribunale competente.
3. Il risarcimento sara' calcolato sull'equo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del decreto di esproprio. Esso sara' calcolato in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicabile alla data in cui la nazionalizzazione o espropriazione sia stata annunciata o resa pubblica.
L'equo valore di mercato non dovra' essere influenzato da qualunque modifica del valore causata dalla notorieta' della procedura di esproprio precedente alla decisione del provvedimento. Detto valore sara' determinato sulla base di regole ed usi internazionalmente riconosciuti.
La somma da risarcire dovra' includere l'interesse calcolato sulla base degli standard EURIBOR, qualora appropriato, dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento.
4. Il risarcimento sara' considerato effettivo qualora sia stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore estero ha effettuato l'investimento, o in qualsiasi altra valuta convertibile a scelta dell'investitore. Il risarcimento sara' considerato tempestivo qualora sia corrisposto senza indebito ritardo ed in ogni caso entro dodici mesi.
5. Se l'esproprio concerne una societa' mista costituita nel territorio di una delle due Parti Contraenti, l'ammontare del risarcimento da versare all'investitore dell'altra Parte Contraente sara' calcolato sulla base della sua quota in tale societa' mista e secondo quanto si evincera' dagli atti della sua costituzione.
6. Se non si giungesse ad un accordo tra l'investitore ed la Parte Contraente ospitante l'investimento, si ricorrera' alle procedure di soluzione dei conflitti d'investimento conformemente all'articolo 9 del presente Accordo.
7. Un investitore di una delle due Parti Contraenti, che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato espropriato, avra' diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se il risarcimento per detto esproprio sia conforme alle leggi ed ai regolamenti della Parte espropriante.
8. Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene in oggetto non sia stato utilizzato in tutto o in parte a fini pubblici, il proprietario o i suoi aventi causa avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo di mercato.

Articolo 7
Surroga

Qualora una Parte Contraente od una delle sue Istituzioni Pubblica conceda una garanzia contro rischi non commerciali per un investimento, effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima dovra' riconoscere il trasferimento del diritto di questi investitori alla Parte Contraente o a sua Istituzione garante e la surrogazione non andra' oltre il diritto originario degli investitori. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuarsi alla Parte Contraente in virtu' di tale surrogazione, si applicheranno gli articoli 4, 5 e 6 di questo Accordo.

Articolo 8
Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie in merito all'interpretazione, applicazione o cessazione del presente Accordo, dovranno essere composte tramite i canali diplomatici.
2. Qualora una controversia non sia stata risolta entro sei mesi dalla data in cui e' stata notificata, per iscritto, da una delle Parti Contraenti all'altra Parte Contraente, essa sara' sottoposta, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, a un tribunale arbitrale ad hoc come previsto nei paragrafi successivi del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sara' costituito, per ciascun caso specifico, come segue: ciascuna Parte Contraente dovra' nominare un arbitro ed i due arbitri cosi' nominati dovranno poi d'intesa nominare un cittadino di un Paese terzo che dovra' essere designato dalle due Parti Contraenti quale Presidente del Tribunale Arbitrale. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro sei mesi dalla data in cui una delle due Parti Contraenti ha notificato all'altra che intende sottoporre la controversia ad arbitrato.
4. Qualora non siano stati rispettati i termini di cui al comma 3 del presente Articolo, le Parti Contraenti potranno, in mancanza di altre intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli sia possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vicepresidente. Qualora anche il Vicepresidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sara' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.
5. Il Tribunale Arbitrale dovra' decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti Contraenti.
Per quanto riguarda le sue procedure, il Tribunale Arbitrale applichera' le regole UNCITRAL e, per quanto attiene alla questione oggetto della controversia, applichera' le regole del presente Accordo e quelle del diritto internazionale . La sede dell'Arbitrato sara' L'Aja (Olanda).

Articolo 9 Composizione delle controversie fra investitori di una Parte
Contraente e l'altra Parte Contraente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una delle due Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente in materia di investimenti, comprese quelle concernenti l'ammontare del risarcimento, saranno risolte per quanto e' possibile in via amichevole.
2. Qualora l'investitore ed una entita' di una delle due Parti Contraenti abbia stipulato un accordo in materia di soluzione di controversie, si applichera' la procedura prevista in detto accordo.
3. Qualora una controversia non possa essere risolta in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore potra', a sua scelta, sottoporre la controversia:
- a) al tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento;
- b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di investimenti (ICSID) di cui alla Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati, stipulata a Washington il 18 marzo 1965, qualora le Parti Contraenti vi abbiano aderito;
- c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il riferimento a dette regole arbitrali.
Una volta scelta una delle precedenti modalita' di composizione della controversia, l'investitore non potra' piu' seguire le altre due.
4. Nessuna Parte Contraente perseguira' tramite canali diplomatici una qualsiasi questione concernente la procedura giudiziale o arbitrale sino a quando le procedure non siano state concluse ed una Parte Contraente non si sia attenuta o non abbia ottemperato alla decisione presa dall'Autorita' Giudiziaria o dal Tribunale Arbitrale.

Articolo 10
Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui sono firmatarie le Parti Contraenti, o da disposizioni generali di diritto internazionale, si applicheranno le disposizioni piu' favorevoli alle Parti Contraenti ed ai loro investitori.
2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni o specifici contratti o autorizzazioni ed accordi in materia di investimenti, sia piu' favorevole di quello accordato ai sensi del presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole.
3. Successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, qualsiasi modifica delle leggi, dei regolamenti, degli atti o delle misure di politica economica che regolano, direttamente o indirettamente, gli investimenti non sara' applicata retroattivamente.

Articolo 11
Ambito di applicazione del presente Accordo

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal fatto che le due Parti Contraenti intrattengano o meno relazioni diplomatiche o consolari.
2. Le disposizione del presente Accordo si applicheranno agli investimenti effettuati o che saranno effettuati precedentemente all'entrata in vigore del presente Accordo in conformita' con le leggi e i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 12
Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica conformemente alle procedure vigenti nelle due Parti Contraenti.
2. Il presente accordo restera' in vigore per dieci anni, e potra' essere automaticamente prorogato per un analogo periodo a meno che una delle due Parti Contraenti non denunci dandone preavviso scritto all'altra Parte Contraente, un anno prima della scadenza, la sua volonta' di porvi fine o di modificarne le disposizioni. Alla scadenza del periodo iniziale di 10 anni, il presente Accordo potra' essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti Contraenti con preavviso di dodici mesi.
3. Le disposizioni del presente Accordo rimarranno in vigore - anche in caso di modifica o cessazione dello stesso conformemente al paragrafo precedente - per gli investimenti, in corso e rientranti nell'ambito di applicazione del presente Accordo, in conformita' alle sue disposizioni, per un periodo di altri cinque anni dalla data di cessazione dell'Accordo.
FATTO a Roma il 13 dicembre 2000 , in due originali, nelle lingue italiana, araba tutti i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA GRANDE JAMAHRIYA
ARABA LIBICA

POPOLARE SOCIALISTA

Firma Firma

Lamberto Dini Abdurrahman Mohmed Shalgam

Ministro degli Affari Esteri Segretario del Comitato Popolare

Generale per il Collegio Estero
e la Cooperazione Internazinale
 
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