Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 novembre 2003
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1997 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori Trentino vini in data 5 agosto 1998 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», riconosciuta con decreto ministeriale 26 novembre 1997;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000.
Visto il parere favorevole della provincia autonoma di Trento sulla sopra citata domanda;
Viste le successive istanze presentate dall'Associazione produttori Trentino vini e dal Consorzio tutela vini del Trentino intese ad ottenere nel disciplinare la previsione del taglio nella misura massima del 15% con mosti e vini provenienti da altre zone di produzione e l'innalzamento delle rese di uva/ettaro da 19,5 a 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato;
Visti il parere favorevole della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano sulle sopra citate istanze;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», formulati dal comitato stesso e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 3 settembre 2003, sostituente il parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», approvato con decreto ministeriale 26 novembre 1997, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.
 
Art. 2.
1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», il cui disciplinare di produzione e' dal presente decreto modificato, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse, ai sensi del sopracitato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.
2. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2003, i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», provenienti da vigneti non ancora iscritti all'elenco delle vigne attualmente operante presso i competenti organi territoriali, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto, o della provincia autonoma di Bolzano o della provincia autonoma di Trento, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui gli enti prima citati non abbiano potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 3.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali, attualmente in vigore, in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2003
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
«Vigneti delle Dolomiti», o in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten»

Art. 1.
La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato giallo.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato rosa.
L'indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno dei vitigni di cui ai precedenti commi nonche' dei vitigni Moscato giallo e Moscato rosa, con l'esclusione:
per la provincia di Bolzano, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner;
per la provincia di Trento, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Marzemino, Veltliner, Meunier, Negrara trentina, Pavana, Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano;
per la provincia di Belluno, dei vitigni Bianchetta trevigiana, Pavana, e' riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le corrispondenti province di Bolzano, Trento e Belluno fino ad un massimo del 15%.
Per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, con le esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantita' minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al comma precedente possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», prodotti nella tipologia novello devono essere ottenuti da vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per le corrispondenti province, con prevalenza del vitigno Lagrein, per la provincia di Bolzano e dei vitigni Lagrein e Teroldego da soli o congiuntamente per la provincia di Trento.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», comprende:
per la provincia di Bolzano l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Andriano Appiano, Barbiano, Bolzano, Bressanone, Bronzolo, Caines, Caldaro, Castelbello, Ciardes, Castelrotto, Cermes, Chiusa, Cornedo sull'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fie', Funes, Gargazzone, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Magre' all'Adige, Meltina, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Naz-Sciaves, Naturno, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Silandro, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vadena, Varna, Velturno, Villandro;
per la provincia autonoma di Trento l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia;
per la provincia di Belluno l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi, rossi e rosati a tonnellate 23 ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con la specificazione di vitigno, ad eccezione del vitigno Moscato rosa per il quale la produzione massima consentita e' di 12 tonnellate.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
E' consentita nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone di produzione, in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», anche con la specificazione del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianco 10,00% vol.;
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosso 10,00% vol.;
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosato 10,00% vol.;
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», novello 11,00% vol.;
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», frizzante 10,00% vol.
Il vino ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», tipologia frizzante, ottenuto da uve provenienti dal vitigno Moscato giallo deve assicurare il titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,00% vol.
Art. 7.
Alla indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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