Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 16 ottobre 2003 |
Proroga e concessione del trattamento di mobilita' ai sensi dell'art. 41, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore di ex lavoratori dei consorzi agrari. (Decreto n. 32944). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223 del 1991; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari», ed in particolare, l'art. 5, comma 6, che definisce specifiche procedure di ricollocazione dei lavoratori dipendenti dagli stessi consorzi - in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilita' - presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura; Visto l'art. 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, nel prorogare fino al 31 dicembre 2001 i trattamenti di sussidio al reddito in favore dei lavoratori di cui al precedente capoverso, ha stabilito che i criteri e le modalita' della suddetta proroga fossero individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 31009 in data 7 maggio 2002, con il quale e' stata data attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato art. 130, comma 2, Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera b), del sopra indicato provvedimento, che ha prorogato, fino al 31 dicembre 2001, l'indennita' di mobilita' in favore degli ex dipendenti dei Consorzi agrari, che abbiano gia' goduto del suddetto trattamento per il periodo massimo loro spettante ai sensi del gia' richiamato art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, al fine di agevolare le citate procedure per la loro ricollocazione; Vista la nota in data 3 ottobre 2002 - confermata con successiva nota del 5 giugno 2003 - nella quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., ha comunicato che, sulla base delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 31009 del 7 maggio 2002, sono state presentate domande di proroga dell'indennita' di mobilita' fino al 3l dicembre 2001, da settanta lavoratori interessati; Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in deroga alla disciplina vigente in materia, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003; Considerato che, in data 30 giugno 2003, e' intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, specifico accordo, con il quale - allo scopo di agevolare il completamento dei programmi di reimpiego degli ex dipendenti dei consorzi agrari e riscontrandosi sussistenti le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002 - e' stata concordata, in favore dei suddetti ex dipendenti, la concessione del trattamento di mobilita', senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di tale trattamento, essendo emerso, nel corso della riunione, che taluni enti locali hanno dato disponibilita' ad iniziative di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, e che sono gia' state attuate ricollocazioni in esito alle direttive della Presidenza del Consiglio ed altre sono in corso di perfezionamento; Ritenuto, pertanto, di poter prorogare fino al 31 dicembre 2003, il trattamento di mobilita' in favore degli ex dipendenti dei consorzi agrari, che abbiano gia' fruito di tale indennita' ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge n. 388 del 2000, nonche' di poter concedere, anche senza soluzione di continuita' e sempre fino al 31 dicembre 2003, la prosecuzione del trattamento di mobilita' in favore degli altri ex dipendenti dei suddetti consorzi, per i quali il trattamento di mobilita' sia terminato, essendo scaduta la durata prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1991; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la proroga del trattamento di mobilita' in favore di settanta ex dipendenti dei Consorzi agrari, gia' beneficiari della proroga di cui all'art. 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con i criteri e le modalita' del decreto ministeriale n. 31009 del 7 maggio 2002. |
| Art. 2. La misura del trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del 20%. |
| Art. 3. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2003, in favore di centosettantatre ex dipendenti dei consorzi agrari, in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410. |
| Art. 4. La concessione del trattamento di mobilita', autorizzata con l'art. 3, decorre, per ciascuno degli ex dipendenti interessati, dalla data di scadenza del trattamento di mobilita', secondo la durata prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. |
| Art. 5. La proroga e la concessione del trattamento di mobilita', rispettivamente disposte con gli articoli 1 e 3, sono autorizzate nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari a Euro 5.040.560, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. |
| Art. 6. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2003 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 88 |
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