Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 12 novembre 2003 |
Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Formazione delle graduatorie dei progetti presentati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale 3 luglio 2003, dalle regioni e province autonome. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive, di seguito denominato Ministero; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori; Visto, altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17385 del 20 febbraio 2003 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, per un importo complessivo di Euro 29.290.853; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 maggio 2003, di seguito denominato decreto 26 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2003, registro n. 3, foglio n. 331, che, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le iniziative di cui all'art. 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, raggruppandole secondo tre linee di intervento; Considerato che alla linea di intervento 2, come individuata dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 maggio 2003, sono stati assegnati Euro 24.000.000; Visto l'art. 3 del decreto 26 maggio 2003, che attribuisce al direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori il compito di assegnare, con propri decreti, all'interno di ogni linea di intervento e nel limite del relativo importo totale previsto, le risorse a ciascuna delle attivita' indicate, fissando criteri, termini e modalita' di utilizzo delle risorse stesse; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003, di seguito denominato decreto 3 luglio 2003, recante disposizioni per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che assegna le risorse disponibili alle tre tipologie di progetti previste: a) euro 10.000.000,00 ai progetti di rilevanza nazionale proposti dalle associazioni di consumatori presenti nel CNCU; b) euro 3.800.000,00 ai progetti di rilevanza regionale proposti dalle altre associazioni di consumatori presenti sul territorio; c) euro 10.000.000,00 ai progetti proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per il completamento di iniziative gia' avviate a favore dei consumatori; Vista la circolare 31 luglio 2003, di seguito denominata circolare, recante «Chiarimenti in merito alla presentazione dei progetti da cofinanziare ai sensi dei decreti ministeriali 26 maggio 2003 e 3 luglio 2003»; Viste, in particolare, le disposizioni del decreto ministeriale 3 luglio 2003, che regolano termini e modalita' per la presentazione delle domande (art. 8), l'istruttoria dei progetti (art. 9), l'attribuzione dei punteggi (art. 10), la formazione delle graduatorie e l'emanazione dei decreti di concessione (art. 11); Viste le domande di cofinanziamento presentate; Preso atto delle risultanze della istruttoria effettuata dai competenti uffici di questa Direzione generale; Considerato che occorre procedere alla formazione, con separati provvedimenti, di distinte graduatorie per ognuna delle tre tipologie di progetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio 2003, con l'indicazione dei soggetti beneficiari, del titolo del progetto ritenuto idoneo, del punteggio e del cofinanziamento concedibile in base alle spese riconosciute ammissibili; Decreta: Art. 1. Formazione della graduatoria dei progetti proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ritenuti idonei
1. La graduatoria dei progetti proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per il completamento delle iniziative gia' avviate a favore dei consumatori, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto 3 luglio 2003, e' cosi' formata:
----> Vedere graduatoria da pag. 28 a pag. 31 della G.U. <---- |
| Art. 2. Criteri per l'assegnazione dei fondi ai progetti cofinanziati
1. Il cofinanziamento viene concesso ai soggetti proponenti utilmente collocati nella graduatoria fino all'esaurimento dei fondi. 2. Qualora, per insufficienza dei fondi disponibili, anche a seguito dell'eventuale applicazione di quanto disposto al comma 2 dell'art. 2 del decreto 3 luglio 2003, un progetto non risulti completamente cofinanziato nella misura richiesta, a quest'ultimo verra' concesso il cofinanziamento nei limiti delle risorse residue, tenendo conto di quanto previsto al punto 7 della circolare nel caso in cui l'eventuale cofinaziamento parziale, per insufficienza delle risorse, interessi piu' di un progetto avente lo stesso punteggio. 3. Il soggetto proponente, qualora accetti il cofinanziamento nella misura ridotta, presenta una specifica dichiarazione di impegno a realizzare il progetto nella sua interezza cosi' come ammesso, ovvero una dichiarazione di rinuncia al cofinanziamento. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 12 novembre 2003 Il direttore generale: Primicerio |
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