Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 24 ottobre 2003, n. 321 |
Ratifica ed esecuzione del Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unita' per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge: Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unita' per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001. |
| Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum di Intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII dello stesso Memorandum. |
| Art. 3.
1. E' istituito presso il Ministero della difesa il Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale. 2. Nel Registro di cui al comma 1 e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non e' ad ordinamento militare. 3. Le unita' ed i mezzi navali, iscritti nel Registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana. |
| Art. 4.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'emanazione delle norme di attuazione della presente legge. |
| Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3593): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 28 gennaio 2003. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e XI. Esaminato dalla III commissione il 12 marzo 2003 e 3 e 4 giugno 2003. Esaminato aula il 30 giugno 2003 e approvato il 1° luglio 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2371): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 13ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 1° ottobre 2003. Esaminato in aula e approvato il 2 ottobre 2003. |
| MEMORANDUM DI INTESA
TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL COMANDO SUPREMO DELLE FORZE ALLEATE IN ATLANTICO
RIGUARDO ALLA
BANDIERA DELL'UNITA' PER RICERCHE COSTIERE DELLA NATO
(INDICAZIONI ABBREVIATA: ACCORDO DI BANDIERA ITALIA - SACLANT)
Il presente Accordo e' concluso tra Il Ministero della Difesa Italiano (MODIT) ed il Comandante Supremo delle Forze Alleate in Atlantico (SACLANT), il comandante militare delle forze strategiche responsabile della ricerca subacquea nell'ambito dell'Alleanza NATO.
I SCOPO
Il presente Accordo si propone di dare attuazione della politica concordata riguardante l'unita' per Ricerche Costiere Subacquee di SACLANT (di seguito definita "la nave") che sara' acquisita con fondi comuni della NATO. Il presente Accordo regolera' la gestione, l'amministrazione e l'operativita' della nave nel periodo in cui manterra' la nazionalita' italiana con bandiera italiana, tenendo conto de: a. L'Accordo tra l'Italia e SACLANT relativo all'installazione ed all'attivita' di SACLANTCEN sul territorio italiano, firmato il 2 dicembre 1988, di seguito definito "l'Accordo 1988"; b. L'Accordo tra l'Italia e SACLANT riguardo alle attivita' di ricerca dell'unita' per ricerche oceanografiche "Alliance" nelle aree marittime e nelle zone sotto la giurisdizione italiana firmato il 2 dicembre 1987 di seguito definito "l'Accordo 1987".
II PRECEDENTI A.
La nave e' proprieta' comune dei membri della NATO, acquisita per effettuare ricerche oceanografiche, rilievo marittimo ed attivita' tecniche e tecnologiche per il beneficio comune dell'Alleanza ed a favore della difesa collettiva, della sicurezza e della pace.
B.
SACLANT e' l'autorita' che ha in custodia la nave per conto dell'Alleanza (e delle Nazioni che fanno parte dell'Alleanza). SACLANT e' autorizzata ad agire per conto della NATO per tutte le questioni relative alla nave. La sua facolta' di agire puo' essere delegata ad un ente subordinato.
C.
L'Italia e' lo stato di bandiera in ordine a questioni di ordine pubblico internazionale e per la giurisdizione, secondo il diritto nazionale ed internazionale. La nave assumera', secondo il diritto internazionale, lo status di nave pubblica come previsto dall'art. III del presente Accordo. La nave battera' la bandiera navale italiana relativa allo status di nave pubblica e sara' inoltre contraddistinta da un segno distintivo sul fumaiolo che sara' rappresentato dal logo della NATO.
D.
MODIT e' autorizzata ad agire per l'Italia per tutte le questioni riguardanti la nave.
E.
La nave fa parte di SACLANTCEN ed e' assegnata alla supervisione ed al controllo del Direttore di SACLANTCEN.
III STATUS DELLA NAVE A.
SACLANT assegna e trasferisce la nave in amministrazione fiduciaria a MODIT il quale inserira' l'unita' in un apposito proprio registro. MODIT assegnera' alla nave, poiche' ha status di nave pubblica, un numero di fiancata ed un nominativo internazionale. MODIT rilascera' il documento di identificazione annesso a questo MOU (Annesso 1).
B.
La nave svolgera' servizio non commerciale ed operera' come facente parte di SACLANTCEN per quanto riguarda la missione e per gli scopi previsti dalla Carta NATO stabiliti dal Centro. La nave entrera' in attivita' per il beneficio comune di tutti gli stati membri della NATO. La nave sara' impegnata in prove oceanografiche, tecnologiche e tecniche in ambiente marittimo. Le prove possono comprendere studi come rilievi marini geofisici, geologici, biologici e chimici e studi atmosferici con l'impiego di strumenti acustici, di gravita', magnetici, sismici e di altri dispositivi.
IV REGIME GIURIDICO A.
In qualita' di unita' di nazionalita' italiana ed impegnata in un servizio non commerciale per conto e sotto il controllo operativo di SACLANT, la nave sara' impiegata in modo tale da soddisfare i criteri di pratica accettati, gli interessi politici vitali e gli obblighi internazionali dell'Italia, conformi al carattere ed alla missione NATO dell'unita'. MODIT consigliera' SACLANT e lo terra' informato riguardo a tutte le pratiche, interessi politici vitali ed obblighi che l'Italia riterra' pertinenti ed adeguati all'unita'. MODIT ha il diritto di supervisionare la condotta dell'unita' e puo' esercitare tale diritto nel foro NATO appropriato o attraverso la consultazione con le autorita' di comando militari. MODIT si incarichera' di ottenere la clearance diplomatica in caso di una visita ad un paese non NATO.
B.
A bordo si applicheranno il diritto della navigazione e le procedure amministrative nazionali italiane le quali riguarderanno l'unita' solo fino al limite solitamente applicabile alle navi pubbliche italiane e subordinatamente al successivo paragrafo C. Si osserva che non si applicano, in genere, le leggi e le regolamentazioni italiane, le quali governano l'industria mercantile ed il naviglio commerciale.
C.
In qualita' di componente dell'Organizzazione Militare Internazionale della NATO, la nave rientrera' nell'ambito dell'Accordo sullo Status delle Forze del 1951 (NATO SOFA), del Protocollo di Parigi del 1952 e di altri accordi successivi pertinenti come stabilito nell`"Accordo 1988". SACLANT assumera' sempre il ruolo di Stato di origine quando l'unita' sara' dislocata in un paese NATO diverso dall'Italia.
V PROCEDURE CONCORDATE A.
Equipaggio 1. Si applicheranno, all'equipaggio che presta servizio in incarichi internazionali le Norme per il Personale Civile della NATO, a condizione che, --la descrizione tabellare del Capitano richieda la nazionalita' italiana ed un adeguato titolo marittimo italiano; -il resto dell'equipaggio e tutti gli altri ufficiali tengano e conservino gli attuali titoli di qualificazione stabiliti da SACLANTCEN; --le norme sui lavoro, il salario, il collocamento a riposo, le condizioni di lavoro, l'assicurazione ed altre questioni attinenti rispecchino il regolamento, le politiche e le procedure della NATO. 2. SACLANT sara' totalmente responsabile della sicurezza e dell'efficienza operativa della nave; tale responsabilita' si estende alla determinazione dell'entita' dell'equipaggio ed alle combinazioni di dotazione/qualificazione del personale. 3. La lingua operativa dell'unita' sara' l'Inglese. 4. SACLANT garantira' che le condizioni di lavoro a bordo della nave rispecchino le norme internazionali pertinenti accettate a livello generale (p. es. Convenzioni Internazionali di Organizzazione del Lavoro).
B. Organizzazione della Nave
1. SACLANT dovra' avere liberta' di scelta nel valersi dell'opera di una ditta commerciale in qualita' di gestore della nave per servizi, supporto e dotazione di personale. Qualsiasi contratto di questo tipo dovra' contenere clausole riguardanti l'aderenza alle norme (modificate per adattarsi alle circostanze) espresse nell'ambito del presente Accordo.
C. Certificazione e Ispezioni
1. Dal momento che alla nave non si applica in generale la prassi nazionale italiana relativa al naviglio commerciale, le parti di questo Accordo riconoscono che non esiste alcuna serie esauriente di regole riguardanti l'efficienza strutturale, l'affidabilita' dei macchinari, la sicurezza, gli alloggi, la salute e le ispezioni relative al rispetto delle norme. 2. La nave sara' costruita in conformita' alle norme e agli standard dell' American Bureau of shipping. Il Registro Italiano Navale (RINA), prima del rilascio dell'iniziale certificato di navigazione, ispezionera' la nave in accordo con la prassi Italiana. L'Autorita' Marittima Italiana sara' responsabile del rilascio dell'iniziale certificato di ispezione (Certificato di Navigabilita) secondo la prassi italiana. Le parti concordano nel prendere la nave in servizio dando pieno riconoscimento alle certificazioni della societa' di classificazione prima indicata che stabiliscono che la nave ha standard adeguati per il servizio incondizionato in mare secondo rigide condizioni. I certificati emessi secondo la prassi dell'Autorita' Italiana in conformita' alla pertinente Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita umana in Mare (p. es. Certificato di Sicurezza Costruzione, Certificato di Dotazioni di Sicurezza o Certificato RTF) dara' prova dell'idoneita' alla navigazione dell'unita'. 3. Dopo aver preso la nave in servizio, SACLANT e' totalmente responsabile dell'efficienza e della sicurezza. Nonostante cio', per modifiche ed installazioni maggiori ed importanti lavori, sono richieste, in aggiunta, l'approvazione e la certificazione. 4. Il rinnovo del certificato di navigazione sara' effettuato da SACLANT, secondo la prassi italiana, informandone MODIT.
D. Privilegi e Concessioni
1. In accordo con l'Annesso all'Accordo del 1987, riguardante la nave di SACLANTCEN "Alliance", gli stessi privilegi e concessioni saranno estese alla nave. MODIT e SACLANTCEN possono avviare colloqui e prendere accordi per mettere in atto ulteriori privilegi e concessioni.
E. Assicurazione
1. SACLANTCEN e' pienamente responsabile della gestione ed operativita' della nave e come tale assicurera' la nave contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti ed ogni altra responsabilita' (tranne che per quelle lesioni ed incidenti coperti da un programma assicurativo NATO che copre gli impiegati a status internazionale). MODIT sara' parte assicurata in qualsiasi copertura assicurativa P&I e SACLANT per qualsiasi tipo di responsabilita' in mare e SACLANT fara' salvi i diritti di MODIT rispetto a qualsiasi somma deducibile contemplata dalla polizza.
VI RESPONSABILITA' E PRETESE
1. Nel contesto degli Accordi sullo status delle forze e quelli sussidiari, quando la nave si trova nel territorio di un paese NATO (che non sia l'Italia), SACLANTCEN e' lo Stato di origine e la NATO e' lo Stato di soggiorno. In territorio italiano (sebbene l'unita' sia una Nave Pubblica), le pretese saranno trattate in conformita' al NATO SOFA e SACLANTCEN sara' lo Stato di origine e l'Italia lo Stato di soggiorno. Le pretese derivanti dal funzionamento dell'unita' in questi casi saranno trattate come descritto nell'Articolo VIII del NATO SOFA. Per la trattazione delle pretese in conformita' all'Articolo VIII, SACLANTCEN agira' in qualita' di parte contraente. 2. Per quanto riguarda ed a causa di incidenti in alto mare, nelle acque territoriali o interne o sul territorio di qualsiasi paese non appartenente alla NATO, MODIT sara' il destinatario delle pretese. Le pretese risultanti in questi casi saranno trattate come d'abitudine secondo le norme applicabili alle navi pubbliche italiane. Al ricevimento della pretesa, MODIT lo notifichera' e si consultera' con SACLANTCEN per quanto riguarda la risoluzione. 3. In ogni circostanza, qualsiasi compenso dovuto dal MODIT, sara' pagato da SACLANTCEN sulla base, del 100%. Tranne quando l'Italia e' lo Stato di soggiorno, SACLANTCEN rimborsera' totalmente MODIT delle necessarie spese legali o amministrative subite nella trattazione delle pretese derivanti dall'operativita' dell'unita'; tuttavia MODIT rinuncera' ai costi che sono esclusivamente attribuibili a stipendi e assegni accessori del Personale Civile o Militare. 4. Per quanto riguarda ed a causa di incidenti in alto mare, e nelle acque territoriali o interne o sul territorio di qualsiasi paese non appartenente alla NATO e che danno luogo a probabili controversie, MODIT ne dara' comunicazione a SACLANTCEN e si consultera' con esso. Si applichera' la prassi italiana relativa alle Navi pubbliche. Ogni compenso dovuto in seguito ad accertamento giudiziario sara' pagato da SACLANTCEN sulla base dei 100%. 5. In tutte le circostanze, la nave operera' secondo le condizioni applicabili stabilite dalla Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare (SOLAS). 6. In ogni caso di potenziale responsabilita', MODIT potrebbe decidere di far risolvere la controversia all'assicurazione. Il consenso di agire in tal modo con carattere di generalita' puo' essere dato a SACLANTCEN.
VII SPESE
Ad esclusione di quanto possa essere gratuitamente fornito dal governo italiano in base al precedente Articolo V.C., tutte le spese relative alla operativita' ed al supporto dell'unita' saranno interamente sostenute da SACLANTCEN.
VIII DATA EFFETTIVA. DURATA, VARIAZIONE E TERMINE
1. Il presente Accordo, composto di 7 pagine e un annesso, entrera' in vigore non appena le Parti Contraenti avranno notificato reciprocamente l'espletamento delle formalita' richieste dalla loro legislazione interna o regolamentazione per l'approvazione o la ratifica del presente Accordo e, a meno che non scada prima, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 3., rimarra' in vigore per tutto il tempo in cui la nave e' in servizio NATO e quindi per il tempo necessario a risolvere tutte le questioni relative alla nave. 2. Il presente Accordo puo' essere modificato con il consenso reciproco delle due parti. Per effettuare una modifica, la parte proponente dovra' sottoporre la proposta per iscritto all'altra parte, la parte ricevente la proposta dovra' accettare o rifiutare o presentare una controproposta per iscritto entro 90 giorni dal ricevimento della proposta. Le trattative continueranno in modo tempestivo e scrupoloso fino al raggiungimento della soluzione. 3. Nonostante il precedente paragrafo 1., ciascuna delle parti puo' porre termine al presente Accordo secondo la propria volonta'. Per porre termine all'Accordo, la parte proponente sottoporra' un avviso di termine, per iscritto, all'altra parte almeno 270 giorni prima della data di scadenza desiderata. Se la nave non e' stata autorizzata a battere la bandiera di un altro stato prima della data di scadenza desiderata, il presente Accordo continuera' ad aver vigore fino a quando non sara' ottenuta la nuova nazionalita' o fino a quando SACLANT non concordi diversamente riguardo al termine. Gli obblighi, derivati relativi ad una parte del presente Accordo non saranno non adempiuti a causa dei suo termine e tanto meno il termine avra' influenza su diritti, obblighi o situazioni legali create per mezzo di questo Accordo prima della sua scadenza. Fatto in due originali nelle lingue Italiana ed Inglese, entrambi i testi aventi eguale valore
PER IL MINISTERO DELLA FOR THE SUPREME DIFESA DELLA REPUBBLICA HEADQUATERS, ITALIA ALLIED COMMANDER ATLANTIC Firmato a Roma Firmato a (illegibile) nel giorno 15/5/2001 nel giorno(illegibile)
ANNESSO 1 all'Accordo di Bandiera Italia-SACLANT
DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DELL'UNITA' UNITA' PER RICERCHE COSTIERE (CRV)
1. La CRV LEONARDO, di proprieta' comune degli stati membri della NATO, e' una nave pubblica tenuta in amministrazione fiduciaria da parte del MODIT. La nave batte la bandiera navale italiana relativa allo status di nave pubblica ed e' inoltre contraddistinta da un segno distintivo sul fumaiolo che sara' rappresentato dal logo della NATO. 2. Alla CRV e' stato assegnato, ma non esposto, un distintivo di fiancata ed un nominativo internazionale. E' verniciata di bianco con il logo della NATO come segno d'identificazione e mostra costantemente la bandiera della NATO sul pennone di sinistra. Le sue dimensioni sono 27.5 metri di lunghezza, 9.0 metri di larghezza e 2.77 metri di pescaggio. 3. La CRV non e' armata e neppure impegnata in scopi commerciali. Viene impiegata, per conto di tutte le nazioni NATO, esclusivamente per ricerche oceanografiche e prove tecniche, attivita' aventi il solo obiettivo scientifico. L'unita', tuttavia, e' una nave pubblica con immunita' sovrana e pertanto dovrebbe essere trattata secondo la Convenzione delle N.U. 1982 sul diritto del Mare e le altre norme e Convenzioni internazionali di rilievo. 4, ll Capitano della CRV tiene a bordo un "Certificato di bandiera" che, se richiesto, servira' a confermare ulteriormente lo status dell'unita'. 5. In conformita' all'Accordo del 2 Dicembre 1988 tra il Comandante Supremo delle Forze Alleate in Atlantico ed il Governo della Repubblica Italiana: a. e' permesso alla CRV di utilizzare la Spezia, Italia, come propria base portuale e di operare in zone di mare che rientrano nella giurisdizione italiana, compresi porti militari e commerciali; e, b. in qualita' di componente di SACLANT, Centro di Ricerca Subacqueo di La Spezia, alla CRV sono garantiti immunita' e privilegi previsti nella "Convenzione tra gli stati membri della NATO sullo status delle loro Forze Armate" firmato a Londra il 19 giugno 1951, come pure quelli previsti dal "Protocollo dello Status del Comando Militare Internazionale", creato di conseguenza al Trattato dell'Atlantico del Nord, fumato a Parigi il 28 agosto 1952. 6. In conformita' al suo status secondo il diritto internazionale come nave pubblica ed alle immunita' e privilegi estesi alle sue attivita' dal diritto internazionale e dalle convenzioni elencate nel precedente paragrafo 5.b., le autorita' portuali e doganali italiane, ed altri funzionari dell'amministrazione marittima, non dovranno, secondo la, normali prassi, salire a bordo della CRV o ispezionarla. Le autorita' portuali italiane dovranno, su presentazione di questo documento, completare rapidamente tutte le formalita' portuali necessarie ed estendere alla CRV ogni concessione relativa al suo status. |
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