Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 ottobre 2003, n. 322
Regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto l'articolo 13, comma 2, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con il quale e' previsto che sono stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, i prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, nonche' le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni e che i prodotti immessi in consumo muniti del contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito;
Visto l'articolo 67 del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, il quale dispone, fra l'altro, al secondo periodo del primo comma, che fino all'emanazione delle norme regolamentari ivi previste, restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili;
Visto l'articolo 19, comma 2, del regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;
Visto l'articolo 26, comma 2, del predetto regolamento n. 153 del 2001, recante disposizioni transitorie circa le tipologie di prodotti sulle quali continuano ad essere applicati, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, i contrassegni di Stato;
Visto il regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume, adottato con decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, con il quale sono state escluse dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione alcune bevande secondo determinate condizioni;
Ritenuto di dover ridurre, in relazione alle esigenze di semplificazione amministrativa, il numero delle tipologie del contrassegno di Stato, nonche', in considerazione delle capacita' dei recipienti che vengono utilizzati, di dover riordinare i tagli del contrassegno;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3/12171/U.C.L. del 4 agosto 2003;

Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Assoggettamento al contrassegno di Stato

1. Sono assoggettati al contrassegno di Stato i prodotti alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, vigente alla data del 1° gennaio 2002, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, nonche' la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati condizionati in dosi per preparare non piu' di un litro di prodotto. Tale obbligo si applica limitatamente ai prodotti destinati alla vendita al consumatore e sottoposti al pagamento dell'accisa sull'alcole etilico o di quella sui prodotti alcolici intermedi. Il contrassegno e' applicato ai recipienti contenenti volumi nominali di prodotto corrispondenti ai tagli del contrassegno previsti dal presente regolamento.
2. L'applicazione dei contrassegni ai recipienti contenenti i prodotti di cui al comma 1 e' effettuata con le modalita' stabilite dall'Agenzia delle dogane, che puo' anche consentire, su richiesta delle ditte interessate, l'applicazione di contrassegni di caratteristiche diverse, in mancanza di tipologie e tagli specifici. Le ditte possono ridurre la dimensione dei contrassegni, alle stesse consegnati, per esigenze tecniche dirette a consentirne una agevole applicazione, purche' in essi restino visibili i caratteri alfabetici e numerici e l'emblema di Stato.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, puo' essere autorizzata, su motivata richiesta del soggetto interessato, l'applicazione di contrassegni su prodotti, sottoposti al pagamento dell'accisa sull'alcole etilico contenuto, che non risultano soggetti all'obbligo di cui al comma 1, al fine di poterli escludere, in quanto muniti di contrassegno, dai vincoli di deposito e di circolazione, previsti dagli articoli 29, comma 1, e 30, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'autorizzazione e' concessa per uno specifico prodotto commerciale limitatamente alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che
reca le disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative (d'ora in avanti denominato «Testo unico
sulle accise») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 novembre 1995, n. 279.
- Il testo vigente dell'art. 13, comma 2, del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
ed amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e' il seguente:
«2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale,
le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo
muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi
vincolo di circolazione e deposito».
- Il testo vigente dell'art. 67, del predetto testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 dispone
che:
«Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni
transitorie). - Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme
regolamentari per l'applicazione del presente testo unico,
con particolare riferimento all'accertamento e
contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei
depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di
operatore professionale, di rappresentante fiscale o di
obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione
di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al
riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle
accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e
fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti
sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione
dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici
finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di
carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari,
l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni
specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno
emanate le predette norme regolamentari restano in vigore
quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili
all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno
determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2,
si determinano in base alle percentuali stabilite dalle
norme vigenti».
- Il regolamento adottato con decreto del Ministro
delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, i cui limiti di
applicabilita' sono stabiliti dal comma 4 dell'art. 20 del
decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, concerne
l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai
vincoli di deposito e di circolazione previsti per i
prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con
impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole
etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo
alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume ed
esclude dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai
vincoli di deposito e di circolazione alcune bevande
secondo determinate condizioni.
- Il testo vigente dell'art. 19, comma 2, del
regolamento recante disposizioni per il controllo della
fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito
dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti
al regime delle accise, adottato con decreto del Ministro
delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, e' il seguente:
«2. L'applicazione dei contrassegni sui recipienti
contenenti i prodotti determinati con il decreto di cui
all'art. 13, comma 2 del testo unico e' effettuata con le
modalita' tecniche stabilite dall'Agenzia, che puo' anche
consentire, nel caso di recipienti di capacita' fino a 5
centilitri, che il contrassegno sia applicato, anziche' sui
recipienti, sulla confezione che li contiene.
L'applicazione dei contrassegni e' effettuata presso:
a) i depositi fiscali nazionali abilitati alla
custodia dei prodotti da contrassegnare;
b) i depositi fiscali ubicati in altri Paesi
comunitari che agiscano per proprio conto;
c) i depositi fiscali ubicati in altri Paesi
comunitari che agiscano per conto di operatori nazionali;
d) gli impianti di Paesi terzi che agiscano per conto
di importatori nazionali;
e) gli impianti di condizionamento di prodotti
assoggettati ad accisa;
f) le dogane attraverso le quali avviene
l'importazione ed i depositi doganali.».
- Il testo vigente dell'art. 26, comma 2, del predetto
regolamento dispone che:
«2. Nelle more dell'emanazione del decreto previsto
dall'art. 13, comma 2, del testo unico, i contrassegni di
Stato continuano ad applicarsi allo spirito puro, ai
liquori, alle acquaviti, agli estratti per essenze per
preparazione liquori, ai vini aromatizzati ed ai vini
liquorosi, nei casi prescritti e secondo le
caratteristiche, i tagli ed i prezzi vigenti al momento
dell'entrata in vigore del presente regolamento.».
- Il testo vigente dell'art. 23 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, che reca la riforma
dell'organizzazione del Governo, e' il seguente:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali».
- Il testo vigente del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, che reca la disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
- Il testo del regolamento CE n. 2658/87 del Consiglio
del 23 luglio 1987 e le successive modifiche individuano i
prodotti corrispondenti ai codici di nomenclatura
combinata: NC 2204 per i vini di uve fresche, compresi i
vini arricchiti d'alcole e i mosti d'uva diversi da quelli
di cui alla voce 2009; 2205 vermut ed altri vini di uve
fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche;
2206 altre bevande fermentate (per esempio sidro, sidro di
pere, idromele), miscugli di bevande fermentate e miscugli
di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non
rinominati o compresi altrove; 2207 alcole etilico non
denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o
superiore a 80% vol, alcole etilico ed acquaviti,
denaturati, di qualsiasi titolo; 2208 alcole etilico non
denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a
80% vol, acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti
alcole di distillazione.
- L'art. 29, comma 1, del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, recita che:
«1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di
condizionamento e di deposito di alcole e di bevande
alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne
l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per
territorio».
- L'art. 30, comma 1, del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, prevede che:
«1. L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici
assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante
generale devono circolare con il documento di
accompagnamento previsto dall'art. 12» dello stesso
decreto.



 
Art. 2.
Esclusioni

1. Sono escluse dall'obbligo di applicazione del contrassegno le preparazioni toniche richiamate dalle note esplicative al capitolo 22 della nomenclatura combinata, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 2002/C 256/01 del 23 ottobre 2002, limitatamente a quelle che, per la loro composizione, devono essere assunte in piccole quantita'. Restano, inoltre, ferme sia l'esclusione dall'obbligo di applicazione del contrassegno, sia l'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti non contrassegnati, previste dal regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione per alcune bevande secondo determinate condizioni, adottato con decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219.
 
Art. 3.
Caratteristiche e prezzi dei contrassegni

1. I contrassegni di cui all'articolo 1 sono i seguenti:
a) contrassegno per i prodotti alcolici sottoposti all'accisa sull'alcole etilico nel taglio unico «fino a 5 centilitri»;
b) contrassegno per i prodotti alcolici, diversi da quelli di cui alla lettera c), sottoposti all'accisa sull'alcole etilico, nei tagli «fino a 0,10 l», «0,20 l», «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l»;
c) contrassegno per le bevande alcoliche, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione e la frutta sotto spirito, sottoposte all'accisa sull'alcole etilico, nei tagli «fino a 0,10 l», «0,20 l», «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l», «4,50 l»;
d) contrassegno per le bevande alcoliche sottoposte all'accisa sui prodotti intermedi, nei tagli «fino a 0,10 l», «oltre 0,10 l fino a 0,75 l», «1,00 l», «oltre 1,00 l, fino a 2,00 l», «oltre 2,00 l fino a 5,00 l», «30,00 l», «60,00 l».
2. Le caratteristiche delle tipologie di contrassegni di cui al comma 1 sono indicate nell'allegato A e sono rappresentate graficamente nei fac-simile di cui all'allegato B.
3. I prezzi dei contrassegni di cui all'articolo 1, per mille esemplari, sono i seguenti:
a) tipologia A
1) unico taglio «fino a 5 centilitri» euro 5,00;
b) tipologia B
1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00;
2) taglio «0,20 l» euro 15,00;
3) tagli «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l» euro 47,00;
c) tipologia C
1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00;
2) taglio «0,20 l» euro 15,00;
3) tagli da «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l», «4,50 l» euro 47,00;
d) tipologia D
1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00;
2) tagli «oltre 0,10 l fino a 0,75 l», «1,00 l», «oltre 1,00 l fino a 2,00 l», «oltre 2,00 l fino a 5,00 l», «30,00 l», «60,00 l» euro 15,00.
 
Art. 4.
Periodo transitorio

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e per non oltre due anni dalla stessa, alle ditte utilizzatrici, sono consegnati, fino ad esaurimento delle scorte, contrassegni delle tipologie attualmente in uso, equivalenti a quelli richiesti, indicati all'articolo 3. Gli stessi sono applicati ai recipienti entro tre anni dalla suddetta data.
2. Nel periodo di cui al comma 1, i contrassegni delle tipologie attualmente in uso sono ceduti al prezzo stabilito, per i contrassegni equivalenti, dall'articolo 3.
 
Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 ottobre 2003

Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2003

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 300
 
Allegato A

CARATTERISTICHE DEI CONTRASSEGNI

Tipologia A.
La tipologia A comprende il solo taglio «fino a 5 centilitri» che presenta le seguenti caratteristiche.
Filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio.
Formato carta mm 20 X 20.
Formato di stampa mm 14 X 16.
Stampa litografica a due colori di cui uno in fluorescenza:
ocra (fluorescente) per il fondino e l'emblema dello Stato;
verde per le leggende.
Numerazione, serie alfabetica e taglio sono riportati in nero con stampante «laser».
Le leggende riportano su piu' righe: «Accisa sull'alcole etilico», «Contrassegno di Stato», «fino a 5 cl», segue su una riga la serie alfabetica e la numerazione. Tipologia B.
La tipologia B presenta le seguenti caratteristiche.
Filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio.
I tagli «fino a 0,10 l» e «0,20 l» hanno un formato carta mm 110 X 18 ed un formato stampa mm 70 X 14. Questi due tagli differiscono per la posizione del formato stampa che per il primo taglio «fino a 0,10 l» e' situato nella parte centrale del contrassegno e per il secondo taglio «0,20 l» e' situato nella parte sinistra.
I tagli «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l» hanno un formato carta mm 146 X 22 ed un formato stampa mm 90 X 14. Il formato stampa e' situato nella parte sinistra del contrassegno.
Per tutti i contrassegni di questa tipologia la stampa e' calcografica a tre colori:
verde per l'emblema dello Stato;
ocra per il fondino e le leggende;
rosso per l'elemento geometrico.
Numerazione, serie alfabetica e taglio sono riportati in nero con stampa tipografica.
Le leggende riportano «Accisa sull'alcole etilico - Prodotti alcolici», «Contrassegno di Stato». Tipologia C.
La tipologia C presenta le seguenti caratteristiche.
Filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio.
I tagli «fino a 0,10 l» e «0,20 l» hanno un formato carta mm 80 X 18 e un formato stampa mm 70 X 14. Il formato stampa e' situato nella parte centrale del contrassegno.
I tagli da «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l», «4,50 l» hanno un formato carta mm 146 X 22 ed un formato stampa mm 90 X 14. Il formato stampa e' situato nella parte sinistra del contrassegno.
Per tutti i contrassegni di questa tipologia la stampa e' calcografica a tre colori:
marrone per l'emblema dello Stato;
verde per il fondino e le leggende;
azzurro per l'elemento geometrico.
Numerazione, serie alfabetica e taglio sono riportati in nero con stampa tipografica.
Le leggende riportano «Accisa sull'alcole etilico - Bevande alcoliche», «Contrassegno di Stato». Tipologia D
La tipologia D presenta le seguenti caratteristiche.
Filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio.
Il taglio «fino a 0,10 l» ha un formato carta mm 20 X 20 ed un formato stampa mm 14 X 16. Stampa litografica a due colori di cui uno in fluorescenza:
viola (fluorescente) per il fondino e l'emblema dello Stato;
ocra per le leggende.
Numerazione, serie alfabetica e taglio sono riportati in nero con stampante «laser». Le leggende riportano su piu' righe: «Accisa sui prodotti intermedi - Bevande alcoliche», «Contrassegno di Stato», «fino a 0,10 l». Segue su una riga la serie alfabetica composta da una o piu' lettere maiuscole e la numerazione in cifre.
I tagli «oltre 0,10 l fino a 0,75 l», «1,00 l», «oltre 1,00 l fino a 2,00 l», «oltre 2,00 l fino a 5,00 l», «30,00 l», «60,00 l» hanno un formato carta mm 150 X 20 ed un formato stampa mm 90 X 14. Per questi contrassegni la posizione del formato stampa e' situato nella parte sinistra del contrassegno.
Stampa litografica a due colori: viola e arancio, di cui uno in fluorescenza:
arancio per il fondino, l'emblema dello Stato ed un elemento geometrico;
viola (fluorescente) per le leggende e i restanti elementi geometrici.
Numerazione, serie e taglio sono riportate in nero con stampa tipografica.
Le leggende riportano: «Accisa sui prodotti intermedi - Bevande alcoliche», «Contrassegni di Stato».
 
Allegato B

FAC-SIMILE DEI CONTRASSEGNI

----> Vedere allegato da pag. 16 a pag. 18 della G.U. <----
 
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