Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 3 novembre 2003 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» registrata con regolamento CE n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. |
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IL DIRIGENTE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Visto il regolamento CE n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio; Vista l'istanza presentata dal Consorzio salumi tipici piacentini, con sede in Piacenza, presso la C.C.I.A.A. di Piacenza, piazza Cavalli n. 25, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92; Vista la nota protocollo n. 64572 del 23 ottobre 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento CEE n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Vista l'istanza del 18 marzo 2002, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio salumi tipici piacentini, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2001 e con la rettifica ad esso apportata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 138 del 14 giugno 2002, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; Vista la suddetta rettifica consistente nella modifica della prescrizione «I suini debbono essere di peso di 160 kg, piu' o meno 10%, ...» riportata all'art. 2, quarto comma, con la prescrizione «I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, ammettendo uno scarto in difetto del 10% ...»; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio salumi tipici piacentini, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» registrata con regolamento CE n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2001 e con la rettifica riportata nelle premesse al presente decreto. |
| Art. 2. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 3. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 2003 Il direttore generale: Abate |
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