IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato alla pesca e all'acquacoltura
Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante le modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio della licenza da pesca; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003 recante le modalita' di presentazione e le condizioni di ammissibilita' delle domande per le nuove costruzioni; Considerato che spetta agli Stati membri garantire l'adattamento della capacita' globale di pesca della propria flotta in funzione delle risorse alieutiche disponibili e che, nel corso del biennio 2003/2004, nel concedere aiuti pubblici al rinnovo della flotta, deve ridursi del 3% la capacita' globale di riferimento e che tali aiuti al rinnovo saranno ancora consentiti agli Stati membri fino al 31 dicembre 2004 e solo per unita' al di sotto di 400 GT; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora; Decreta Art. 1. 1. Possono presentare domanda per nuova costruzione, ai sensi delle norme nelle premesse indicate, i proprietari o eredi di nave perduta per naufragio negli ultimi dieci anni, sempreche' in relazione all'unita' perduta sia stato gia' richiesto, alla direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, il nulla osta per una nuova costruzione. 2. La domanda di cui al precedente comma deve contenere l'esplicita rinuncia al 30% del valore in GT e, ove non disponibile, in T.S.L. della nave perduta ovvero l'offerta in ritiro di tonnellaggio compensativo della medesima percentuale, senza possibilita' di incremento del valore in Kw della potenza motore relativo alla nave perduta. 3. Ai fini della presentazione della domanda di cui ai precedenti commi, completa della relativa documentazione, il termine perentorio di sessanta giorni di cui al decreto 30 giugno 2003 nelle premesse indicato, e' esteso di ulteriori quindici giorni. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione degli organi di controllo. Roma, 30 luglio 2003
Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n. 143 |