IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39 come successivamente modificato ed integrato; Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi del citato art. 39; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare, l'art. 7 che prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzioni di personale a tempo indeterminato, devono inviare una comunicazione, recante gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire, necessaria al fine di provvedere all'assegnazione del personale collocato in disponibilita'; Viste le richieste (note n. 35/288 del 21 febbraio 2003 e n. 35/528 del 24 marzo 2003) del Ministero degli affari esteri di autorizzazione a bandire un concorso pubblico per esami a sei posti di dirigente amministrativo in prova, ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, e due concorsi, rispettivamente, per complessivi cinquantasei posti nell'area funzionale C e per complessivi cinquanta posti nell'area funzionale B; Vista la richiesta (nota n. 31178 del 30 maggio 2003) del commissariato del governo per la provincia di Bolzano di autorizzazione a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale dotato di specifiche professionalita' tecniche e amministrative per complessive duecentoquarantanove unita'; Considerato che il commissariato del governo per la provincia di Bolzano ha sottolineato la grave carenza di personale presente in tutti gli uffici statali della provincia che impedisce il normale svolgimento delle attivita' istituzionali; Ritenuto, pertanto, che il Ministero degli affari esteri e il commissariato del governo per la provincia di Bolzano possono, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere autorizzati ad avviare le citate procedure di reclutamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2003; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta: Fermo restando quanto previsto per le procedure di assunzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Ministero degli affari esteri e il commissariato del governo per la provincia di Bolzano sono autorizzati ad avviare procedure di reclutamento per il numero di posti indicati, rispettivamente, nelle tabelle n. 1 e n. 2, allegate al presente decreto. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2003 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 217 |