Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 24 ottobre 2003, n. 323
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 100 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 5.820 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 ottobre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 847):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero)
il 15 novembre 2001.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 13 marzo 2002, con pareri delle commissioni
1ª; 2ª; 4ª; 5ª; 6ª; 7ª; 8ª; 9ª; 10ª, 11ª 12ª; 13ª e della
Giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 4
e 18 giugno 2002.
Relazione scritta annunciata il 26 giugno 2002 (atto n.
847/A - relatore sen. Provera).
Esaminato in aula il 24 luglio 2003 e approvato
l'11 marzo 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3764):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 18 marzo 2003, con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 15 aprile 2003 e 29
maggio 2003.
Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato, con
modificazioni, il 1° luglio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 847-B):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 luglio 2003, con pareri delle commissioni
1ª, 5ª e della Giunta per gli affari delle Comunita'
europee.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
l7 luglio 2003, 23 settembre 2003.
Esaminato in aula e approvato il 2 ottobre 2003.
 
ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE
CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITA' EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E IL TURKMENISTAN, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA TALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FLNLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica,
in prosieguo denominati "Stati membri", e
LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
in prosieguo denominate "la Comunita'",

da una parte.

E IL TURKMENISTAN,

dall'altra,

CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunita', gli Stati membri e il Turkmenistan e l'importanza dei loro valori comuni,
RICONOSCENDO che la Comunita' e il Turkmenistan desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, in particolare dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra,
VISTO l'impegno della Comunita', degli Stati membri e del Turkmenistan a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato,
RICONOSCENDO in tale contesto che, sostenendo l'indipendenza, la sovranita' e l'integrita' territoriale del Turkmenistan, si contribuira' a salvaguardare pace e stabilita' nell'Asia centrale,
PRENDENDO ATTO del fatto che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto lo status di neutralita' permanente dichiarato dal Turkmenistan e ha espresso il proprio sostegno al riguardo,
VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),
CONSIDERATO il deciso impegno della Comunita', degli Stati membri e del Turkmenistan per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (OSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza OSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nel documento OSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento" e in altri documenti basilari dell'OSCE,
PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare quelli delle persone appartenenti a minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato,
RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione dipendera' dal - e contribuira' al - proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nel Turkmenistan nonche' dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, in particolare sulla base delle conclusioni della Conferenza OSCE di Bonn,
DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperita' e la stabilita' nella regione,
DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse,
RICONOSCENDO E APPOGGIANDO il desiderio del Turkmenistan di avviare una stretta cooperazione con le istituzioni europee,
VISTA la necessita' di promuovere gli investimenti nel Turkmenistan, anche nel settore energetico, e l'importanza che al riguardo la Comunita' e gli Stati membri attribuiscono all'esistenza di condizioni eque per l'accesso e il transito delle esportazioni di prodotti energetici; ribadendo l'adesione della Comunita', dei suoi Stati membri e del Turkmenistan alla Carta europea dell'energia e il loro impegno per la piena applicazione del relativo trattato e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati,
TENENDO CONTO della disponibilita' della Comunita' a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria,
TENENDO PRESENTE che l'accordo favorira' il graduale ravvicinamento tra il Turkmenistan e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonche' la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto degli scambi,
CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),
CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare la condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, nonche' quelle riguardanti lo stabilimento di societa', la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali,
PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e, in particolare, per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica,
DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela dell'ambiente, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore,
RICONOSCENDO che la cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale rappresenta uno dei principali obiettivi del presente accordo,
DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni,
HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

E' istituito un partenariato tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono:

- sostenere l'indipendenza e la sovranita' del Turkmenistan, - sostenere le iniziative prese dal Turkmenistan per consolidare la
democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio
all'economia di mercato, - fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le
Parti al fine di potenziare le relazioni politiche, - promuovere il commercio, gli investimenti, in particolare nel
settore energetico, e relazioni economiche armoniose tra le Parti
ai fini di uno sviluppo sostenibile, - gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica,
sociale, finanziaria, civile, scientifica, industriale, tecnologica
e culturale.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 2

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e fondamentali definiti, in particolare, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza OSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del presente accordo.

ARTICOLO 3

Le Parti ritengono fondamentale, per la loro futura prosperita' e stabilita', che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in prosieguo denominati Stati indipendenti) mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi in base ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 4

Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunita' e il Turkmenistan, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico;

- rafforzera' i vincoli del Turkmenistan con la Comunita' e i suoi
Stati membri, e quindi con l'intera comunita' degli Stati
democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente
accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche; - cordurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle
questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando cosi'
la sicurezza e la stabilita' nella regione; - impegnera' le Parti a collaborare nelle materie attinenti al
rispetto dei principi democratici, al rispetto, alla tutela e alla
promozione dei diritti dell'uomo, compresi quelli delle persone
appartenenti a minoranze, nonche' a consultarsi, all'occorrenza,
sulle relative questioni.

Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale.

ARTICOLO 5

A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 77 e, previo mutuo accordo, in altre occasioni.

ARTICOLO 6

Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti;

- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra
rappresentanti della Comunita' e degli Stati membri, da una parte,
e del Turkmenistan, dall'altra; - avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le Parti, compresi
gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le
Nazioni Unite, le riunioni dell'OSCE, ecc.; - utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilita' di
riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a
sviluppare tale dialogo.

TITOLO III

SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 7

1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in tutti settori, per quanto riguarda:

- i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e atte
esportazioni, comprese le modalita' di riscossione: - le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e
trasbordo; - le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente
o indirettamente, alle merci importate; - i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti; - le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la
distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una
zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta
unione o di detta zona; b) ai vantaggi concessi a paesi particolari in base alle norme
dell'OMC e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in
via di sviluppo; c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico
frontaliero.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1998, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dal Turkmenistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.

ARTICOLO 8

1. Le Parti convengono che il principio del libero transito e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte.
2. Si applicano fra le Parti le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT 1994.
3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra Le Parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti.

ARTICOLO 9

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti; ciascuna Parte concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione internazionale in materia cui abbia aderito, secondo la propria legislazione. Si terra' conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accertato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

ARTICOLO 10

1. Le merci originarie del Turkmenistan sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo.
2. Le merci originarie della Comunita' sono importate nel Turkmenistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo.

ARTICOLO 11

Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.

ARTICOLO 12

1. Se un prodotto e' importato nel territorio di una delle Parti in quantitativi talmente grandi o in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunita' o il Turkmenistan, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.
2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunita' o il Turkmenistan, a seconda dei casi fornisce al consiglio di cooperazione, a norma del Titolo XI, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti.
3. Ove, in esito alle consultazioni, le Parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui e' stato adito il consiglio di cooperazione, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate.
4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime siano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.
5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica ne' compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative a norma dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o della relativa legislazione interna.

ARTICOLO 13

Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa la futura adesione del Turkmenistan all'OMC. Il consiglio di cooperazione puo' formulare raccomandazioni alle Parti su questi sviluppi; se le accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.

ARTICOLO 14

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, della tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprieta' intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

ARTICOLO 15

Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina e' contenuta in un accordo a parte siglato il 30 dicembre 1995 e applicato in via provvisoria dal 1 gennaio 1996.

ARTICOLO 16

1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 10.
2. E' creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunita' e del Turkmenistan.
Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.

ARTICOLO 17

Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. All'occorrenza, a tali scambi si applicheranno le disposizioni di un accordo specifico che verra' concluso tra la Comunita' europea dell'energia atomica e il Turkmenistan.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI

CAPITOLO I

Condizioni di lavoro

ARTICOLO 18

1. Secondo le leggi, le condizioni e le procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunita' e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini del Turkmenistan legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento,
2. Secondo le leggi, le condizioni e le procedure applicabili nel Turkmenistan, questo paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai suoi cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento,

ARTICOLO 19

Il consiglio di cooperazione esamina in che modo sia possibile migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari in base agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza OSCE di Bonn.

ARTICOLO 20

Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 18 e 19.

CAPITOLO II

Condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa'

ARTICOLO 21

1. La Comunita' e gli Stati membri concedono, per lo stabilimento delle societa' turkmene ai sensi dell'articolo 23, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle societa' dei paesi terzi.
2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato II, la Comunita' o gli Stati membri concedono alle controllate delle societa' turkmene stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle societa' comunitarie.
3. La Comunita' e gli Stati membri concedono alle sedi secondarie delle societa' turkmene stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle sedi secondarie di societa' dei paesi terzi.
4. Fatte salve le riserve elencate nell'allegato III, il Turkmenistan concede, per lo stabilimento delle societa' comunitarie ai sensi dell'articolo 23, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' oppure, se migliore, alle societa' dei paesi terzi.
5. Il Turkmenistan concede alle controllate e alle sedi secondarie di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle sue societa' oppure, se migliore, alle societa' e alle sedi secondarie di societa' dei paesi terzi.

ARTICOLO 22

1. Le disposizioni dell'articolo 21 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime, comprese le attivita' intermodali che implicano una tratta marittima, ciascuna Parte autorizza le societa' dell'altra Parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di controllate o di sedi secondarie applicando, per lo stabilimento e le varie attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle controllate e sedi secondarie di societa' di paesi terzi.
Dette attivita' comprendono, fra l'altro:

a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto
marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti,
dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano
gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi
con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi
commerciali permanenti; b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la
rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e
connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi
tipo, in particolare il trasporto fluviale, ferroviario e
stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato; c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali
o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle
merci trasportate; d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra
l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di
dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie
in materia di telecomunicazioni); e) la conclusione di accordi commerciali, compresa la partecipazione
al capitale azionario della societa' e la nomina del personale
locale (oppure, per il personale straniero, in base alle
pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi
societa' di navigazione stabilita in loco; f) le operazioni effettuate a nome delle societa', l'organizzazione
dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

ARTICOLO 23

Ai fini del presente accordo:

a) per "societa' comunitaria" o "societa' turkmena" s'intende una
societa' costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno
Stato membro o del Turkmenistan che abbia la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' sul
territorio della Comunita' o del Turkmenistan. Tuttavia, una
societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o del
Turkmenistan che abbia solo la sede sociale sul territorio della
Comunita' o del Turkmenistan viene considerata una societa'
comunitaria o turkmena se le sue attivita' sono effettivamente e
permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o
del Turkmenistan. b) Per "controllata" di una societa' s'intende una societa'
controllata di fatto dalla prima. c) Per "sede secondaria" di una societa' s'intende un centro d'affari
senza personalita' giuridica, che ha l'apparenza della stabilita'
quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e
delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi
cosicche' questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sara' un
rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova
all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre
ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro
d'affari che ne costituisce l'estensione. d) Per "diritto di stabilimento" s'intende il diritto per le societa'
comunitarie o turkmene in base al punto a) di intraprendere
attivita' economiche istituendo controllate o sedi secondarie nel
Turkmenistan o nella Comunita'. e) Per "attivita'" si intende lo svolgimento di attivita' economiche. f) Per "attivita' economiche" si intendono le attivita' di natura
industriale, commerciale e professionale.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, incluse le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o del Turkmenistan stabiliti al di fuori della Comunita' o del Turkmenistan e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o del Turkmenistan e controllate da cittadini di uno Stato membro o del Turkmenistan, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nel Turkmenistan in base alle rispettive legislazioni.

ARTICOLO 24

1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte puo' adottare misure cautelari per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni del presente accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti;
2. Non ci si avvarra' di alcuna disposizione dell'accordo per chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' dei singoli clienti ne' informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
3. Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato IV.

ARTICOLO 25

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera delle Parti, delle misure necessarie per impedire l'elusione delle misure riguardanti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 26

1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una societa' comunitaria o turkmena stabilita, rispettivamente, sul territorio del Turkmenistan o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o sedi secondarie, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio, rispettivamente del Turkmenistan e della Comunita', cittadini degli Stati membri della Comunita' e del Turkmenistan, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 del presente articolo, impiegati esclusivamente da societa' o sedi secondarie. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono persone trasferite all'interno della societa' a norma della lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione abbia personalita' giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) almeno durante l'anno immediatamente precedente tale trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di
un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione
dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del
consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei
loro equivalenti, ivi compresi coloro che:

- dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento o reparto; - ispezionano e controllano attivita' degli altri funzionari che
svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a
raccomandare assunzioni, licenziamenti ed altre azioni relative al
personale;

b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non
comuni indispensabili per l'attivita', l'infrastruttura di
ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di
tali competenze puo' riflettere, oltre alle conoscenze
specificamente necessarie per l'impresa, una qualificazione ad
alto livello riguardante un tipo di lavoro o di commercio che
richieda una preparazione tecnica specifica, compresa
l'appartenenza ad un albo professionale; c) per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una
persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio
di una delle Parti e temporaneamente trasferita nel quadro di
attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte;
l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul
territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso
un'impresa (sede secondaria, controllata) di questa
organizzazione, che effettivamente svolge attivita' economiche
simili sul territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 27

1. Le Parti si adoperano per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo.
2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 35: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 35.
3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e in base alle disposizioni dell'articolo 41, il Governo del Turkmenistan informa la Comunita' della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' nel Turkmenistan di sedi secondarie e di controllate di societa' comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunita' puo' chiedere al Turkmenistan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.
4. Qualora l'introduzione nel Turkmenistan di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attivita' delle controllate e delle sedi secondarie di societa' comunitarie stabilite nel Turkmenistan piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma del presente accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e alle sedi secondarie gia' stabilite nel Turkmenistan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.

CAPITOLO III

Servizi transfrontalieri tra la Comunita' e il Turkmenistan

ARTICOLO 28

1. In base alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a prendere le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di societa' comunitarie o turkmene stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti.
2. Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 29

Le Parti collaborano al fine di sviluppare nel Turkmenistan un settore terziario orientato verso il mercato.

ARTICOLO 30

1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.

a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti
dalla Convenzione delle Nazioni Unite su un Codice di
comportamento per le conferenze di linea applicabili a una delle
Parti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono
operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoche' si
attengono al principio di una concorrenza leale su base
commerciale, b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera
concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche
e liquide alla rinfusa.

2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti:

a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente
accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione
del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri
della Comunita' e l'ex Unione Sovietica; b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei
futuri accordi bilaterali con i paesi terzi salvo circostanze
eccezionali in cui cio' sia necessario per offrire alle societa'
di navigazione di linea di una o dell'altra Parte del presente
accordo l'effettiva possibilita' di operare regolarmente nel
quadro degli scambi con il paese terzo in questione; c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi
bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla
rinfusa; d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure
unilaterali, nonche' gli ostacoli amministrativi, tecnici o di
altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o
discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel
trasporto marittimo internazionale.

3. Ogni Parte concede tra l'altro, alle navi che battono bandiera dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'uso dello infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonche' i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

ARTICOLO 31

Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonche' la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi, negoziati se necessario dalle Parti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

CAPITOLO IV

Disposizioni generali

ARTICOLO 32

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanita'.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte sul territorio delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.

ARTICOLO 33

Ai fini del presente titolo nessuno degli elementi del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purche' non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica del presente accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 32.

ARTICOLO 34

Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV anche le societa' controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da societa' turkmene e comunitarie.

ARTICOLO 35

A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra ai sensi del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non puo' comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

ARTICOLO 36

Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunita', dai suoi Stati membri o dal Turkmenistan in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica a norma dei principi dell'articolo V del GATS.

ARTICOLO 37

1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali gia' concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.
2. Nessun elemento del presente titolo puo' essere interpretato nel senso di impedire alle Parti di adottare o di applicare qualsiasi misura volta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione e altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessun elemento del presente titolo puo' essere interpretato nel senso di impedire agli Stati membri o al Turkmenistan di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non e' identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 38

Fatto salvo l'articolo 26, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV puo' essere intesa nel senso che dia diritto:

- ai cittadini degli Stati membri o del Turkmenistan di entrare o di
soggiornare sul territorio rispettivamente del Turkmenistan o della
Comunita' in qualsiasi veste, in particolare come azionisti o soci
di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti oppure come
fornitori o destinatari di servizi; - alle controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' turkmene
di impiegare cittadini del Turkmenistan sul territorio della
Comunita'; - alle controllate o sedi secondarie turkmene di societa' comunitarie
di impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio del
Turkmenistan; - alle societa' turkmene o alle controllate o sedi secondarie
comunitarie di societa' turkmene di distaccare, in base a contratti
temporanei, cittadini turkmeni che lavoreranno sotto il controllo
di altre persone; - alle societa' comunitarie o alle sedi secondarie o controllate
turkmene di societa' comunitarie a distaccare, in base a contratti
temporanei, lavoratori degli Stati membri.

CAPITOLO V

Pagamenti correnti e capitale

ARTICOLO 39

1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunita' e del Turkmenistan in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone che avvenga in base alle disposizioni del presente accordo.
2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e' garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in base al capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.
3. Fatti salvi i paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e del Turkmenistan ne' si rendono piu' restrittive le intese esistenti.
4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunita' e il Turkmenistan per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
5. Con riguardo alle disposizioni del presente articolo, fintantoche' non sara' stata introdotta la piena convertibilita' della moneta turkmena a norma dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale, il Turkmenistan e' autorizzato, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte al Turkmenistan per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione del Turkmenistan nei confronti del FMI. Il Turkmenistan applica queste restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni sono applicate in modo da recare il minor turbamento possibile all'esecuzione del presente accordo. Il Turkmenistan informa tempestivamente il consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e degli eventuali cambiamenti.
6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunita' e il Turkmenistan provochi o minacci di provocare gravi difficolta' per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunita' o del Turkmenistan, ciascuna Parte rispettivamente puo' adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.

CAPITOLO VI

Tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale

ARTICOLO 40

1. Ai sensi delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato V, il Turkmenistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunita', prevedendo anche strumenti efficaci per l'attuazione di tali diritti.
2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, il Turkmenistan aderira' alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato V di cui sono Parti gli Stati membri o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.

TITOLO V

COOPERAZIONE LEGISLATIVA

ARTICOLO 41

1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura del Turkmenistan a quella della Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti, il Turkmenistan si adoperera' al fine di rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'.
2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estendera' ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria e legislazioni su altri servizi finanziari, conti societari e imposizioni delle societa', proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, regole di concorrenza, compresi gli aspetti e le prassi connessi al commercio, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, impostazione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti e telecomunicazioni.
3. La Comunita' fornisce al Turkmenistan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che puo' comprendere, ed esempio:

- scambi di esperti; - la tempestiva comunicazione delle informazioni, in particolare
riguardo alla legislazione pertinente; - l'organizzazione di seminari; - formazione del personale coinvolto nell'elaborazione e
nell'attuazione della legislazione; - ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori
corrispondenti;

4. Le Parti si consultano sulle modalita' per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui esse incidono sugli scambi commerciali.

TITOLO VI

Cooperazione economica

ARTICOLO 42

1. La Comunita' e il Turkmenistan avviano una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonche' lo sviluppo sostenibile del Turkmenistan. La cooperazione rafforzera' e sviluppera' i vincoli economici a vantaggio delle Parti.
2. Le politiche e le altre misure contribuiranno all'attuazione delle riforme economiche e sociali e alla ristrutturazione nel Turkmenistan, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; si terra' conto anche delle considerazioni ambientali.
3. La cooperazione si concentrera' nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi privatizzazione, investimenti e sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare, energia e sicurezza del settore nucleare civile, trasporti, servizi postali e telecomunicazioni, turismo, tutela ambientale e cooperazione regionale.
4. Si rivolge particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione regionale.
5. Se del caso, la Comunita' puo' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorita' concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunita' europea al Turkmenistan e delle procedure stabilite per il coordinamento e l'attuazione.

ARTICOLO 43

Cooperazione per gli scambi di beni e servizi

Le Parti collaboreranno affinche' il commercio internazionale del Turkmenistan avvenga in conformita' delle norme dell'OMC. La
Comunita' fornira' al Turkmenistan assistenza tecnica a tal fine.
La cooperazione riguardera' aspetti specifici direttamente collegati all'agevolazione degli scambi, segnatamente al fine di aiutare il Turkmenistan ad armonizzare la sua legislazione e le sue normative con le norme dell'OMC, in modo da soddisfare quanto prima le condizioni per l'adesione all'Organizzazione. Cio' include:

- l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni
commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione; - l'elaborazione della legislazione pertinente.

ARTICOLO 44

Cooperazione industriale

1. La cooperazione e' tesa a promuovere, in particolare:

- i contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le
Parti; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dal
Turkmenistan per ristrutturare la propria industria; - il miglioramento della gestione; - il miglioramento qualitativo dei prodotti industriali: - lo sviluppo di strutture di produzione e di trasformazione
efficienti nel settore delle materie prime; - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate. inclusa la
commercializzazione dei prodotti; - la tutela dell'ambiente; - la riconversione dell'industria bellica, - a formazione dei dirigenti.

2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

ARTICOLO 45

Promozione e tutela degli investimenti

1. In base ai poteri e alle competenze rispettive della Comunita' e degli Stati membri, la cooperazione e' tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati nazionali e stranieri, creando, in particolare, migliori condizioni per la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle
possibilita' di investimento.
2. La cooperazione si prefigge in Particolare:

- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e il Turkmenistan
di opportunI accordi per La promozione e la tutela degli
investimenti; - la conclusione tra gli Stati membri e il Turkmenistan di opportuni
accordi per evitare la doppia imposizione; - la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti
stranieri nell'economia turkmena; - l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le
attivita' commerciali e lo scambio di informazioni su leggi,
normative e prassi amministrative in materia di investimenti; - lo scambio d informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto
forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane
commerciali e altre manifestazioni.

ARTICOLO 46

Commesse pubbliche

Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per beni e
servizi, in Particolare mediante bandi di gara.

ARTICOLO 47

Cooperazione in materia di standards e di valutazione della
conformita'

1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualita'. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformita' oltre a migliorare la qualita' dei prodotti turkmeni.
2. A tal fine le Parti cercano di cooperare per progetti di assistenza tecnica tesi a:

- promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le
istituzioni specializzate; - favorire il ricorso alle normativa tecniche della Comunita' e
l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di
standards di valutazione della conformita'; - mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in
materia di gestione della qualita'.

ARTICOLO 48

Prodotti minerari e materie prime

1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei
prodotti minerari e delle materie prime.
2. La cooperazione riguarda principalmente:

- gli scambi di informazioni sulle prospettive nel settore dei
prodotti minerari e dei metalli non ferrosi; - la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione; - le questioni commerciali; - l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale; - la formazione; - la sicurezza nell'industria mineraria.

ARTICOLO 49

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale
e commerciale (DPI).
2. La cooperazione scientifica e tecnologica comprende:

- scambi di informazioni scientifiche e tecniche; - attivita' comuni di RST; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati,
ricercatori e tecnici di entrambe le Parti impegnati in attivita'
di RST.

Ove tale cooperazione assumesse la forma di attivita' di istruzione e/o formazione, questa si deve conformare alle disposizioni dell'articolo 50.
Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica.
Nello svolgimento di queste attivita' di cooperazione, particolare attenzione e' rivolta alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e/o alla produzione delle armi di distruzione di massa.
3. La cooperazione prevista al presente articolo e' attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

ARTICOLO 50

Istruzione e formazione

1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nel Turkmenistan sia
nel settore pubblico che in quello privato.
2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:

- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione
del Turkmenistan, anche per quanto riguarda la certificazione e i
diplomi degli istituti superiori d'insegnamento; - la formazione dei quadri e dei funzionari dei settori pubblico e
privato in settori prioritari da stabilire; - la cooperazione tra centri d'istruzione nonche' tra detti centri e
le imprese; - la mobilita' degli insegnanti, dei laureati, del personale
amministrativo, dei giovani scienziati e ricercatori e dei giovani
in genere; - a promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati; - l'insegnamento delle lingue comunitarie; - la formazione postlaurea degli interpreti; - la formazione dei giornalisti; - la formazione degli insegnanti.

3. L'eventuale partecipazione di una Parte ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potra' essere esaminata secondo le rispettive procedure, se del caso saranno definiti quadri istituzionali e programmi di cooperazione attraverso la partecipazione del Turkmenistan al programma TEMPUS della Comunita'.

ARTICOLO 51

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione in questo settore si prefigge il proseguimento della riforma agraria l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'agroindustria e del terziario nel Turkmenistan lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti turkmeni, tutelando anche l'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di regolarizzare l'approvvigionamento alimentare, nonche' lo sviluppo delle imprese di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agricoli. Le Parti cercano inoltre di ravvicinare progressivamente le norme turkmene alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli,
comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.

ARTICOLO 52

Energia

1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva
integrazione dei mercati energetici europei.
2. La cooperazione si concentra sull'elaborazione e sullo sviluppo di una politica energetica e riguarda, fra l'altro:

- il miglioramento della gestione e della regolamentazione del
settore energetico in linea con principi dell'economia di mercato; - il miglioramento dell'approvvigionamento energetico compresa la
sicurezza delle forniture, secondo modalita' economicamente e
ambientalmente valide; - la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia e
l'applicazione del protocollo della Carta dell'energia relativo
all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi; - l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche; - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e
l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia: - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico; - il trasporto e il transito dei materiali e dei prodotti energetici; - l'introduzione di una serie di presupposti istituzionali,
giuridiche, fiscali e di altro tipo necessari per promuovere il
commercio e gli investimenti nel settore energetico; - lo sviluppo delle risorse idroelettriche e delle altre energie
rinnovabili.

3. Le Parti si scambiano informazioni sui progetti d'investimenti nel settore energetico, in particolare per quanto riguarda la produzione di risorse energetiche e la costruzione e il ripristino degli oleodotti, dei gasdotti o degli altri mezzi di trasporto dei prodotti energetici. Le Parti annettono particolare importanza alla cooperazione in materia di investimenti nel settore energetico e al modo in cui sono disciplinati. Esse collaborano per applicare al meglio le disposizioni del Titolo IV e dell'articolo 45 riguardo agli investimenti nel settore energetico.

ARTICOLO 53

Ambiente

1. Basandosi sulla Carta europea dell'energia e sulle dichiarazioni della conferenza di Lucerna dell'aprile 1993 e della conferenza di Sofia dell'ottobre 1995, e tenendo conto del trattato della Carta dell'energia, in particolare l'articolo 19, e del protocollo della Carta dell'energia relativo all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi, le Parti intensificano e rafforzano la
cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone.
2. La cooperazione e' intesa a proteggere l'ambiente mediante i seguenti interventi:

- efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione
ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente; - lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero
dell'aria e dell'acqua: - ripristino ecologico; - produzione e impiego sostenibili, efficaci ed ecologici
dell'energia; - sicurezza degli impianti industriali; - classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici; - qualita' dell'acqua; - riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti,
attuazione della convenzione di Basilea; - impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e
inquinamento da prodotti chimici; - protezione delle foreste; - salvaguardia della biodiversita', zone protette; uso e gestione
sostenibili delle risorse biologiche; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e
urbana; - uso degli strumenti economici e fiscali; - mutamenti climatici globali; - educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente; - applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale.

3. La cooperazione ha luogo in particolare attraverso:

- predisposizione di piani per fronteggiare catastrofi e altre
situazioni di emergenza; - scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il
trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel
rispetto dell'ambiente delle biotecnologie; - attivita' comuni di ricerca; - il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie; - la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia
europea per l'energia, e internazionale; - l'elaborazione di strategie, in particolare per quanto riguarda gli
aspetti globali e climatici nonche' ai fini di uno sviluppo
sostenibile; - studi sull'impatto ambientale.

4. Le Parti cercano di sviluppare la cooperazione su questioni sanitarie, in particolare attraverso l'assistenza tecnica per la prevenzione e la lotta contro le malattie infettive e la tutela delle madri e dei bambini.

ARTICOLO 54

Trasporti

Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei
trasporti.
Scopo della cooperazione e', tra l'altro, di ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto del Turkmenistan migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilita' dei sistemi di trasporto per arrivare ad un sistema piu' globale, individuando ed elaborando progetti prioritari e cercando di attirare investimenti per attuarli.
La cooperazione comprende tra l'altro:

- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto
stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale; - l'ammodernamento e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie,
fluviali, stradali e aeroportuali e della navigazione aerea,
nonche' gli aiuti alla navigazione, compresa la modernizzazione dei
grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per
i modi di trasporto suddetti, in particolare quelli collegati al
progetto TRACECA; - la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale; - la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo; - la predisposizione di un contesto legislativo e istituzionale per
l'elaborazione e l'attuazione delle varie politiche, compresa la
privatizzazione del settore dei trasporti.

ARTICOLO 55

Servizi postali e telecomunicazioni

Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione nei seguenti settori con
azioni intese a:

- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle
telecomunicazioni e dei servizi postali; - definire i principi di una politica tariffaria e della
commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei
servizi postali; - trasferire tecnologia e know-how, in particolare per quanto
riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei; - favorire l'elaborazione di progetti nel campo delle
telecomunicazioni e dei servizi postali e gli investimenti in
questi settori; - migliorare l'efficienza e la qualita' dei servizi postali e delle
telecomunicazioni, anche liberalizzando le attivita' dei
sottosettori; - applicare le tecnologie piu' avanzate in materia di
telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda il
trasferimento elettronico di fondi; - gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione; - definire una base normativa adeguata per i servizi postali e delle
telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza; - impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle
poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.

ARTICOLO 56

Servizi finanziari e istituzioni fiscali

1. La cooperazione in materia di servizi finanziari e' volta ad agevolare l'inserimento del Turkmenistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornira' assistenza tecnica
per:

- lo sviluppo di un mercato dei titoli; - lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonche' di un mercato
comune delle risorse creditizie e l'inserimento del Turkmenistan
nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto
favorevole alla partecipazione delle societa' comunitarie alla
costituzione di joint-venture nel settore assicurativo del
Turkmenistan, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti
all'esportazione.

La cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni tra le Parti nel settore dei servizi finanziari.
2. Le Parti cooperano per sviluppare il sistema tributario e le istituzioni fiscali nel Turkmenistan scambiandosi, tra l'altro, informazioni ed esperienze in materia e formando il personale incaricato di elaborare e di attuare la politica tributaria.

ARTICOLO 57

Ristrutturazione e privatizzazione delle imprese

Riconoscendo la capitale importanza della privatizzazione ai fini di una ripresa economica sostenibile, le Parti decidono di collaborare per sviluppare il necessario quadro istituzionale, giuridico e metodologico, rivolgendo particolare attenzione alla natura ordinata
e trasparente del processo di privatizzazione.
L'assistenza tecnica si concentra tra l'altro sui seguenti aspetti:

- ulteriore sviluppo di una base istituzionale, nell'ambito del
Governo del Turkmenistan per contribuire alla definizione e alla
gestione del processo di privatizzazione; - ulteriore sviluppo della strategia di privatizzazione del Governo
del Turkmenistan, compreso il quadro legislativo, e dei meccanismi
di attuazione; - iniziative di mercato intese a favorire l'uso e la proprieta'
nonche' la privatizzazione delle terre; - ristrutturazione delle imprese non ancora pronte per la
privatizzazione; - sviluppo dell'impresa privata, soprattutto nel settore delle
piccole e medie imprese; - sviluppo di fondi d'investimento.

La cooperazione mira altresi' a promuovere gli investimenti comunitari in Turkmenistan.

ARTICOLO 58

Sviluppo regionale

1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo
regionale e di pianificazione territoriale.
2. A tal fine esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorita' nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, con particolare riguardo allo sviluppo delle zone svantaggiate.
Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro fra l'altro di scambiare informazioni relative agli strumenti per incentivare lo sviluppo regionale.

ARTICOLO 59

Cooperazione sociale

1. Le Parti collaborano al fine di migliorare fra l'altro la
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La cooperazione comprende in particolare:

- sensibilizzazione e formazione in materia di sanita' e di sicurezza
con specifico riguardo ai settori di attivita' ad alto rischio; - elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le
malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; - prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei
prodotti chimici tossici; - ricerca sullo sviluppo dell'informazione della comprensione
dell'ambiente di lavoro nonche' sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori.

2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per: - ottimizzare il mercato del lavoro; - ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza; - pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione; - favorire lo sviluppo dell'occupazione locale; - scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile,
compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e
l'imprenditoria.

3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nel Turkmenistan.
Dette riforme mirano ad introdurre nel Turkmenistan metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprendono tutte le forme di previdenza sociale pertinenti.

ARTICOLO 60

Turismo

Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che
comprende azioni intese a:

- agevolare il turismo; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know-how; - valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte; - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali,
compresa la preparazione di materiale promozionale; - impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.

ARTICOLO 61

Piccole e medie imprese

1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e le relative associazioni nonche' la cooperazione tra PMI
della Comunita' e del Turkmenistan.
2. E' prevista un'assistenza tecnica, in particolare nei seguenti settori:

- definizione di un quadro legislativo per le PMI; - creazione di un'infrastruttura adeguata per sostenere le PMI,
promuovere i contatti e la cooperazione commerciale tra le PMI in
Turkmenistan e in altri paesi, e formare le PMI affinche'
acquisiscano le competenze necessarie per ottenere i finanziamenti; - formazione in materia di marketing, contabilita' e controllo della
qualita' dei prodotti.

ARTICOLO 62

Informazione e comunicazione

Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media e un efficace scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita' e sul Turkmenistan compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati nel pieno rispetto dei diritti di proprieta'
intellettuale.

ARTICOLO 63

Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Tale cooperazione puo' comprendere scambi di informazioni sull'elaborazione delle leggi e sulla riforma istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, in particolare per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilita' delle politiche di tutela dei consumatori, l'organizzazione di seminari e
cicli di formazione.

ARTICOLO 64

Dogane

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealta' delle prassi commerciali, nonche' a ravvicinare il sistema
doganale del Turkmenistan a quello della Comunita'.
2. La cooperazione comprende in particolare:

- gli scambi di informazioni; - il miglioramento dei metodi di lavoro; - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento
amministrativo unico; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il
trasporto delle merci; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le
dogane; - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.

Si fornira' all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare il Titolo VIII, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.

ARTICOLO 65

Cooperazione statistica

La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e
contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nel Turkmenistan.
In particolare, le Parti cooperano al fine di:

- adeguare il sistema statistico turkmeno ai metodi, alle norme e
alle classificazioni internazionali; - scambiare informazioni statistiche; - fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche
necessarie per attuare e gestire le riforme economiche.

A tal fine la Comunita' fornisce al Turkmenistan l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 66

Economia

Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine esse si scambiano informazioni sui
risultati e sulle prospettive macroeconomici.
La Comunita' fornisce assistenza tecnica per:

- aiutare il Turkmenistan ed attuare le riforme economiche, anche
offrendo consulenze specialistiche e assistenza tecnica; - favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il
trasferimento del know-how per l'elaborazione delle politiche
economiche e procedere ad una vasta diffusione dei risultati della
ricerca in materia; - migliorare la capacita' del Turkmenistan di elaborare modelli
economici.

TITOLO VII

COOPERAZIONE PER LE QUESTIONI RELATIVE
ALLA DEMOCRAZIA E AI DIRITTI DELL'UOMO

ARTICOLO 67

Le Parti collaborano in merito a tutte le questioni connesse all'insediamento o al potenziamento delle istituzioni democratiche, comprese quelle necessarie per consolidare lo Stato di diritto, nonche' alla tutela dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali secondo i principi del diritto internazionale e dell'OSCE.
La cooperazione in questo settore comprende programmi di assistenza tecnica per l'elaborazione delle leggi e normative pertinenti; l'applicazione di dette leggi e normative; il funzionamento del sistema giudiziario; il ruolo dello Stato nelle questioni giudiziarie; il funzionamento del sistema elettorale, nonche', se del caso, la formazione in materia. Le Parti favoriscono contatti e scambi tra le rispettive autorita' nazionali, regionali e giudiziarie, tra i rispettivi parlamentari e tra le rispettive organizzazioni non governative.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ATTIVITA' ILLEGALI
E PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

ARTICOLO 68

Le Parti collaborano al fine di prevenire le attivita' illegali quali:

- attivita' illegali nel settore economico, compresa la corruzione; - operazioni illegali di merci varie, compresi rifiuti industriali e
traffico illecito di armi; - contraffazioni.

La cooperazione nei suddetti settori avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; e' prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa, anche nei seguenti settori:

- elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle
attivita' illecite; - creazione di centri d'informazione; - migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le
attivita' illecite; - formazione del personale e sviluppo delle infrastrutture per la
ricerca; - elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le
attivita' illecite.

ARTICOLO 69

Riciclaggio del denaro

1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e dei reati
connessi alla droga in particolare.
2. La cooperazione in questo settore comprende un'assistenza amministrativa ????? volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).

ARTICOLO 70

Droga

Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. Per quanto riguarda il controllo dei precursori chimici e di altre sostanze di base impiegate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, la cooperazione si basa sulle norme adottate dalla Comunita' e dalle autorita' internazionali interessate quali, ad esempio, quelle della CATF (Chemical Action Task Force). La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le
iniziative da assumere nei diversi settori connessi alla droga.

ARTICOLO 71

Immigrazione illegale

1. Gli Stati membri e il Turkmenistan convengono di collaborare per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale. A tal fine:

- il Turkmenistan accetta di riammettere tutti suoi cittadini
presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su
richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita'; - ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, in
base alla definizione comunitaria, presenti illegalmente sul
territorio del Turkmenistan, su richiesta di quest'ultimo e senza
altre formalita'.

Gli Stati membri e il Turkmenistan, inoltre, forniranno ai loro cittadini i documenti d'identita' all'uopo necessari.
2. Il Turkmenistan accetta di concludere accordi bilaterali con gli Stati membri che lo richiedono onde stabilire gli obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi arrivati nel territorio di uno Stato membro dal Turkmenistan o viceversa.
3. Il consiglio di cooperazione studia altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale.

TITOLO IX

COOPERAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 72

Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere inclusi nella cooperazione i programmi di cooperazione culturale della Comunita' o di uno o piu' Stati membri e potranno essere sviluppate altre attivita' di reciproco interesse.

TITOLO X

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 73

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 74, 75 e 76, il Turkmenistan beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunita' sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.

ARTICOLO 74

Detta assistenza finanziaria si svolge nell'ambito del Tacis, come previsto dal relativo regolamento del Consiglio.

ARTICOLO 75

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorita' concordate tra la Comunita' ed il Turkmenistan in funzione delle esigenze di quest'ultimo, della capacita' di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 76

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 77

E' istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il consiglio di cooperazione puo' formulare opportune raccomandazioni con l'accordo delle Parti.

ARTICOLO 78

1. Il consiglio di cooperazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da membri del Governo del Turkmenistan dall'altro.
2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un membro del Governo del Turkmenistan.

ARTICOLO 79

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione e' assistito da un comitato di cooperazione composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da rappresentanti del Governo del Turkmenistan, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il comitato di cooperazione e' presieduto a turno dalla Comunita' e dal Turkmenistan.
Il regolamento interno del consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del consiglio di cooperazione, e le modalita' del suo funzionamento.
2 Il consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi poteri al comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni del consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 80

Il consiglio di cooperazione puo' decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalita' di funzionamento.

ARTICOLO 81

Nell'esaminare le questioni sollevate nell'ambito del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca ad un articolo di uno degli accordi che costituiscono l'OMC, il consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo dai membri dell'OMC.

ARTICOLO 82

E' istituito un comitato parlamentare di cooperazione che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento turkmeno e del Parlamento europeo, anche su questioni relative al dialogo politico a livello parlamentare. Tale comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

ARTICOLO 83

1. Il comitato parlamentare di cooperazione e' composto da membri dei Parlamenti europeo e turkmeno.
2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il comitato parlamentare di cooperazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento turkmeno, conformemente al regolamento interno.

ARTICOLO 84

Il comitato parlamentare di cooperazione puo' chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'esecuzione del presente accordo al consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni.
Il comitato parlamentare di cooperazione e' informato delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione.
Il comitato parlamentare di cooperazione puo' presentare raccomandazioni al consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 85

1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
2. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti:

- incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle
controversie che possono derivare da operazioni commerciali o di
cooperazione tra operatori economici della Comunita' e del
Turkmenistan; - convengono che, se una vertenza e' sottoposta ad arbitrato,
ciascuna delle Parti puo' scegliere liberamente il proprio arbitro,
indipendentemente dalla nazionalita', salvo altrimenti disposto dal
regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti, e che il
terzo arbitro o l'arbitro unico, puo' essere cittadino di un paese
terzo; - raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune
accordo la legge applicabile ai loro contratti; - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla
Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale
internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di
mini organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il
riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere
firmata il 10 giugno 1958 a New York.

ARTICOLO 86

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle Parti di prendere, entro i limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le misure:

a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di
informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia
di sicurezza; b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e
materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione
indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non
alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non
destinati ad usi specificamente militari; c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi
disordini interni tali da compromettere il mantenimento della
legalita' e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di
gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di
una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere
la pace e la sicurezza internazionale; d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni
internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle
tecnologie industriali.

ARTICOLO 87

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- le misure applicate dal Turkmenistan nei confronti della Comunita'
non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati
membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti del Turkmenistan
non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini
turkmeni o tra societa' o imprese turkmene.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 88

1. Ciascuna Parte puo' adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il consiglio di cooperazione puo' comporre la vertenza mediante una raccomandazione.
3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra Parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' e gli Stati membri vengono considerati un'unica Parte in causa.
Il consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.
Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.

ARTICOLO 89

Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 12, 88 e 94.

ARTICOLO 90

Il trattamento riservato al Turkmenistan non puo' comunque essere meno favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

ARTICOLO 91

Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono il Turkmenistan, da un lato, e la Comunita', gli Stati membri o la Comunita' e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.

ARTICOLO 92

Fintantoche' le questioni contemplate dal Presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dalla sua entrata in vigore i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

ARTICOLO 93

Il presente accordo e' concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che potra' essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 94

1. Le Parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno ad uno degli obblighi previsti dall'accordo puo' adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 95

Gli allegati I, II, III, IV e V e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 96

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudichera' i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o piu' Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fermi restando gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.

ARTICOLO 97

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio del Turkmenistan.

ARTICOLO 98

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo.

ARTICOLO 99

L'originale del presente accordo, le cui versioni nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turkmena fanno ugualmente fede, e' depositato presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 100

Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma.
A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra il Turkmenistan e la Comunita', l'accordo tra la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.

ARTICOLO 101

Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e il Turkmenistan, le Parti convengono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.
Fatto Bruxelles, addi' venticinque maggio millenovecentonovantotto.
Elenco degli allegati

Allegato I Elenco indicativo dei vantaggi concessi dal Turkme-
nistan agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 7,
paragrafo 3 Allegato II Riserve comunitarie a norma dell'articolo 21,
paragrafo 2 Allegato III Riserve del Turkmenistan a norma dell'articolo 21,
paragrafo 4 Allegato IV Servizi finanziari di cui all'articolo 24, paragrafo 3 Allegato V Convenzioni sulla proprieta' intellettuale, industriale
e commerciale di cui all'articolo 40

Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

ALLEGATO I

Elenco indicativo dei vantaggi concessi dal Turkmenistan agli Stati
indipendenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3

1. Imposizione delle importazioni/esportazioni
Non vengono applicati dazi all'importazione e all'esportazione.
Servizi quali lo sdoganamento, commissioni e altri dazi applicati dalle dogane nazionali, dalla borsa merci statale e dal fisco non vengono corrisposti nei seguenti casi:

- importazione di granaglie, alimenti per la prima infanzia e
alimenti venduti alla popolazione a prezzi controllati dallo Stato; - merci importate su base contrattuale e finanziate attraverso il
bilancio pubblico del Turkmenistan.

2. Condizioni di trasporto e di transito

Per quanto riguarda le Parti dell'accordo multilaterale "sui principi e le condizioni delle relazioni nel settore dei trasporti" e/o in base ad intese bilaterali sui trasporti e sul transito, non vengono applicati tasse o oneri tra le Parti per il trasporto e lo sdoganamento delle merci (comprese quelle in transito) e il transito dei veicoli.
I veicoli provenienti dagli NSI in transito attraverso il territorio del Turkmenistan sono esenti dal pagamento di dazi.

ALLEGATO II

Riserve comunitarie a norma dell'articolo 21, paragrafo 2

Settore minerario

In alcuni Stati membri, puo' essere necessaria una concessione per consentire a societa' controllate non comunitarie di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attivita' estrattive.

Pesca

Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranita' o la giurisdizione degli Stati membri della Comunita' sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' e che sono registrati nel territorio comunitario.

Acquisto di beni immobili

In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di societa' non comunitarie e' soggetto a restrizioni.

Servizi audiovisivi compresa la radio

Puo' essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine.

Servizi di telecomunicazione compresi i servizi mobili e satellite

Servizi riservati

In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per i servizi e le infrastrutture complementari e' soggetto a restrizioni.

Servizi professionali

Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire societa' a determinate condizioni.

Agricoltura

Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle societa' controllate non comunitarie che intendono dedicarsi ad attivita' agricole. Per l'acquisto di vigneti, le societa' controllate non comunitarie devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione.

Agenzie di stampa

In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle societa' radiotelevisive e' limitata.

ALLEGATO III

Riserve turkmene a norma dell'articolo 21, paragrafo 4

1. Ai sensi della legislazione turkmena vigente, le societa' o le persone fisiche che desiderino investire in determinate attivita' economiche in Turkmenistan devono ottenere una licenza. Le condizioni per il rilascio di dette licenze non devono dar luogo a discriminazioni tra societa' turkmene e straniere.
Le licenze non possono essere utilizzate ne' per vanificare i vantaggi concessi alle societa' comunitarie a norma dell'articolo 21, paragrafo 4 del presente accordo, ne' per eludere altre disposizioni dello stesso, in particolare per impedire lo stabilimento di societa' comunitarie in un settore qualsiasi dell'attivita' economica, fatte salve le disposizioni di cui al punto 2. La revoca di una licenza deve essere debitamente giustificata e puo' essere oggetto di ricorso nonche' all'occorrenza, di una procedura di composizione delle controversie.

2. Si applicano le riserve seguenti.

Acquisto di beni immobili

Le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquistare appezzamenti di terreno.
Esse possono tuttavia affittare detti appezzamenti a lungo termine.

Agricoltura

Agli stranieri vengono imposte limitazioni per quanto riguarda la riproduzione di cavalli e pecore sardzhin.

Siti e monumenti storici

3. L'applicazione delle riserve di cui al punto 2 non deve comunque dar luogo a un trattamento meno favorevole di quello concesso alle societa' dei paesi terzi. L'eventuale abolizione di parte di queste restrizioni sara' estesa alle societa' comunitarie sulla base del trattamento nazionale o, se migliore, del trattamento della nazione piu' favorita.
L'evoluzione della normativa turkmena in materia di investimenti avverra' in conformita' delle disposizioni e dello spirito del presente accordo, compresi i suoi principi generali, le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa', le disposizioni in materia di cooperazione legislativa (Titoli I, IV e V) e lo scambio di lettere tra la Comunita' e il Turkmenistan sullo stabilimento delle societa'.

ALLEGATO IV

Servizi finanziari di cui all'articolo 24, paragrafo 3

Per servizio finanziario s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle Parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attivita':

A. Assicurazioni e servizi connessi

1. Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione)
i) sulla vita
ii) generale

2. Riassicurazione e retrocessione
3. Intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia
4. Servizi connessi alle assicurazioni quali le consulenze, i servizi attuariali, la valutazione dei rischi e la liquidazione dei risarcimenti.

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni)

1. Accettazione dei depositi e degli altri fondi rimborsabili da parte del pubblico
2. Prestiti di tutti i tipi, compreso il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali
3. Leasing finanziario
4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, i travellers' cheques e le tratte bancarie
5. Fideiussioni e impegni
6. Compravendita, per proprio conto o per conto di clienti, sul mercato valutario, sul mercato terziario o altrove, di:

a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di
deposito, ecc.) b) valuta estera c) operazioni derivate tra cui contratti a termine e a premio d) strumenti relativi ai tassi di cambio e di interesse, compresi gli
swap, gli accordi su quotazioni per operazioni a termine. ecc. e) titoli trasferibili f) altri strumenti e attivita' finanziarie negoziabili, compreso il
metallo prezioso

7. Partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (pubblicamente o privatamente) e la prestazione dei servizi connessi
8. Intermediazione di credito
9. Gestione delle attivita' finanziarie, come liquidita' e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari
10. Liquidazione e compensazione delle attivita' finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili
11. Consulenza e altri servizi finanziari connessi per tutte le attivita' elencate ai paragrafi 1 - 10, comprese le informazioni commerciali e le analisi dei crediti, la ricerca e la consulenza sugli investimenti e sulla gestione di portafoglio, le consulenze in materia di acquisti nonche' di ristrutturazione e strategia aziendale
12. Comunicazione e trasferimento di tutte le informazioni finanziarie, elaborazione dei dati finanziari e fornitura del software corrispondente da parte degli operatori che prestano altri servizi finanziari.

Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attivita':

a) le attivita' svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici
per attuare politiche monetarie o dei cambi; b) le attivita' svolte dalle banche centrali, dagli enti o dai
dipartimenti governativi o da enti pubblici per conto o con la
garanzia del governo, escluse quelle svolte da fornitori di
servizi finanziari in concorrenza con detti enti pubblici; c) le attivita' che rientrano nel sistema ufficiale della previdenza
sociale o nei programmi di pensionamento dello Stato, escluse le
attivita' svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza
con enti pubblici o con istituzioni private.

ALLEGATO V

Convenzioni sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 40

1. L'articolo 40, paragrafo 2 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche l'atto di Parigi, 1971); - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti
interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli
organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi
(Atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979); - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione
internazionale dei marchi (Madrid, 1989); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e
dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato
nel 1979); - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito
di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977,
modificato nel 1980); - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali
(UPOV) (Atto di Ginevra, 1991).

2. Il consiglio di cooperazione puo' raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 40. In caso di problemi di proprieta' intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attivita' commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono tempestivamente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington
1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Turkmenistan concede alle societa' e ai cittadini della Comunita', per il riconoscimento e la tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dal Turkmenistan a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.

PROTOCOLLO

RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA

TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO I

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o
regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che
disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle
merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi
altra procedura doganale, comprese le misure di divieto,
restrizione e controllo; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di
assistenza in materia doganale; c) "autorita' interpellata" l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di
assistenza in materia doganale; d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona
fisica identificata o identificabile. e) "operazioni contrarie alla legislazione doganale": qualsiasi
violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e
l'esame di operazioni contrarie a tale normativa.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorita'.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire il rispetto della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta
legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano
fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato
ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in nodo da
fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni
contrarie alla legislazione doganale; c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la
possibilita' che vengano utilizzate per operazioni contrarie alla
legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di
ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati
per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici nazionali e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorche'
ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni che risultino, o appaiano, contrarie a tale legislazione
e che possano interessare le altre Parti; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione
doganale; - persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di
ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni
contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere
che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per
operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure
necessarie per

- consegnare tutti documenti e
- notificare tutte le decisioni .sp, che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono
essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone
fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i
casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche al dipartimento amministrativo cui e' pervenuta la domanda dell'autorita' richiedente quando quest'ultima
non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle infrazioni della legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una Parte possono essere presenti, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate
di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
3. Fascicoli e documenti originali vengono richiesti soltanto qualora le copie autenticate risultino insufficienti. Gli originali inviati saranno restituiti quanto prima.

ARTICOLO 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto
nel presente protocollo, qualora cio' possa:

a) pregiudicare la sovranita' del Turkmenistan o di uno Stato membro
a cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi
essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10,
paragrafo 2; c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della
legislazione doganale, oppure; d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

ARTICOLO 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni
comunitarie.
2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce.
3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle Parti solo previa autorizzazione scritta dell'autorita' che le ha fornite. Tale impiego e' soggetto a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'.
4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorita' competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.
5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su
quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli
interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 13

Esecuzione

1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali del Turkmenistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati, e possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano
necessarie.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e
degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

- non pregiudicano gli obblighi imposti alle Parti contraenti da
altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza
reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli
Stati membri e il Turkmenistan; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione,
tra i servizi competenti della Commissione e le autorita' doganali
degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute nel quadro
del presente accordo che possano interessare la Comunita'.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo hanno la precedenza su quelle degli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e il Turkmenistan, qualora le disposizioni di questi ultimi fossero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilita' del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato di cooperazione istituito all'articolo 79 del presente accordo.

ATTO FINALE

IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominati "Stati membri", e

della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "La Comunita",

da una Parte, e

i plenipotenziari del TURKMENISTAN,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il 25/5/98 per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, in appresso denominato "accordo" hanno adottato i testi seguenti:

l'accordo, compresi i suoi allegati, e il seguente protocollo:

Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari del Turkmenistan hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e allegati al presente Atto finale:

Dichiarazione comune relativa ai dati personali
Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 13 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa alla nozione di "controllo" di cui all'articolo 23, lettera b) e all'articolo 34
Dichiarazione comune relativa all'articolo 33 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 40 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 94 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i Plenipotenziari del Turkmenistan hanno inoltre preso nota del seguente scambio di lettere allegato al presente Atto finale:
Scambio di lettere tra la Comunita' e il Turkmenistan in relazione allo stabilimento delle societa'
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari del Turkmenistan hanno inoltre preso atto della seguente dichiarazione allegata al presente Atto finale:
Dichiarazione del Governo francese

DICHIARAZIONE COMUNE

Nell'applicare l'accordo, le Parti sono consapevoli della necessita' di tutelare adeguatamente i privati cittadini per quanto riguarda l'elaborazione e la libera circolazione dei dati personali.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

Le Parti possono indire riunioni ad hoc al massimo livello se ritengono che le circostanze lo giustifichino.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 13

Fintanto che il Turkmenistan non sara' entrato a far parte dell'OMC, le Parti si consulteranno in seno al comitato di cooperazione sulle politiche tariffarie all'importazione del Turkmenistan, compresi i cambiamenti a livello di protezione tariffaria. Le consultazioni verranno proposte, in particolare, prima di aumentare detta protezione.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO" DI CUI AGLI
ARTICOLI 23, LETTERA b) E 34

1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipendera' dalle circostanze oggettive del caso specifico.
2. Ad esempio, una societa' verra' considerata "controllata" da un'altra societa', e quindi una sua consociata, se:

- l'altra societa' detiene direttamente o indirettamente la
maggioranza dei diritti di voto o se - l'altra societa' ha il diritto di nominare o licenziare la maggior
parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed e'
al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata.

3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 33

Non si puo' considerare che il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di alcune Parti e non di altre vanifichi o diminuisca i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 40

Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know-how.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 94

1. Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono che per "casi particolarmente urgenti' di cui all'articolo 95 dell'accordo s'intendono le violazioni di una sua clausola sostanziale ad opera di una delle Parti, La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del
diritto internazionale o b) nell'inosservanza degli elementi di base dell'accordo di cui
all'articolo 2.

2. Le Parti convengono che per "misure del caso" ai sensi dell'articolo 94 s'intendono le misure prese in conformita' del diritto internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi dell'articolo 94, l'altra Parte puo' ricorrere alla procedura di composizione delle controversie.

SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E IL TURKMENISTAN SULLO
STABILIMENTO DELLE SOCIETA'

A. Lettera del Governo del Turkmenistan

Signor

Mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il......
Come e' stato sottolineato durante i negoziati, il Turkmenistan concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle societa' comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che cio' riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle societa' comunitarie nel Turkmenistan.
Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', il Turkmenistan non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle societa' comunitarie rispetto alle societa' turkmene o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.
Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera,
Voglia accettare, Sig......., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo del
Turkmenistan

B. Lettera delle Comunita' europea

Signor

La ringrazio della Sua lettera in data odierna, cosi' redatta:
"Mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il...........
Come e' stato sottolineato durante i negoziati, il Turkmenistan concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle societa' comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che cio' riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle societa' comunitarie nel Turkmenistan.
Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', il Turkmenistan non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle societa' comunitarie rispetto alle societa' turkmene o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.
Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera."
Mi pregio confermarLe che ho ricevuto la Sua lettera,
Voglia accettare, Sig. ......., l'espressione della mia profonda stima.

A nome della
Comunita' europea
DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO FRANCESE

La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e di cooperazione con il Turkmenistan non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' europea in virtu' del trattato che istituisce la Comunita' europea.

Fatto a Bruxelles, addi' venticinque maggio millenovecentonovantotto.
 
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