Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 24 ottobre 2003, n. 324
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa di euro 48.125 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1754):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), Ministro, ad interim, degli affari esteri e
dal Ministro della difesa (Martino) il 7 ottobre 2002.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 21 gennaio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
28 gennaio 2003, 6 febbraio 2003.
Relazione scritta annunciata il 6 maggio 2003 (atto n.
1754/A - relatore sen. Castagnetti).
Esaminato in aula e approvato l'11 marzo 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3765):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 17 marzo 2003 con pareri delle commissioni I,
IV, V e X.
Esaminato dalla III commissione, il 26 marzo 2003 e 27
maggio 2003.
Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato con
modificazioni il 1° luglio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1754-B):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 luglio 2003 con parere della commissione 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
29 luglio 2003, 23 settembre 2003.
Esaminato in aula e approvato il 2 ottobre 2003.
 
----> Vedere Accordo in lingua da pag. 6 a pag. 12 della G.U. <----
 
ACCORDO
TRA
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN
SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN, SULLA COOPERAZIONE
IN MATERIA DI DIFESA Il governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, d'ora innanzi chiamati le "Parti", - confermando la loro adesione alle finalita' ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per la Nuova Europa e di altri documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa; - in virtu' delle disposizioni del Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan firmato e Taskhent il 17 settembre 1997; - desiderosi di promuovere i rapporti di cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa e nello spirito del Partenariato per la Pace; - desiderando promuovere rapporti amichevoli e la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei rispettivi Paesi; hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1 Le Parti contraenti definiranno e svilupperanno la cooperazione nel settore della difesa su basi di uguaglianza, partenariato e vantaggio reciproco. Le Parti daranno vita e rapporti di cooperazione nei seguenti settori in base alle leggi nazionali dei rispettivi Stati: - politica di difesa e di sicurezza; - importazione, esportazione e transito di armamenti; - struttura di comando delle Forze Armate e controllo democratico su di esse; - supporto e organizzazione logistica; - amministrazione e gestione del personale militare e civile; - addestramento militare basico e avanzato e istruzione del personale militare delle Forze Armate dei rispettivi Paesi: - attivita' di comunicazione e informazione nell'ambito delle Forze Armate; - leggi militari, scienza e storia militare; - attivita' culturali, artistiche e sportive per il personale militare e le loro famiglie nel quadro del Comitato lnternazionale dello Sport Militare (CISM); - cooperazione civile-militare (CIMIC); - cooperazione e interazione nello spirito del Programma del Partenariato per la Pace Per mutuo accordo, le Parti possono cooperare in altri settori di interesse reciproco.
ARTICOLO 2 La cooperazione tra le Parti verra' attuata nelle forme sottoindicate: - visite ufficiali e incontri di lavoro di delegazioni ufficiali dei Ministeri della Difesa e delle Forze Armate; - frequenza di corsi di addestramento presso Scuole Militari di formazione basica e avanzata e presso Scuole di specializzazione, conformemente alle procedure concordate tra le Parti; - visite e incontri di lavoro di personale delle rispettive Forze Armate, viaggi di istruzione, visite a reparti a osservatori; - scambio di esperienze, consulenza, seminari, conferenze, simposi ed esposizioni; - scambio di informazioni nel settore della stampa e delle pubblicazioni militari; - manifestazioni culturali e sportive nell'ambito del CISM; - inviti reciproci di reparti militari per la partecipazione ad esercitazioni nello spirito del Programma del Partenariato per la Pace da svolgersi sui rispettivi territori. Per mutuo accordo, le Parti potranno proporre altre forme di cooperazione purche' rientrino nel quadro di questo Accordo.
ARTICOLO 3 Le attivita' militari nel settore operativo/addestrativo saranno coordinate dai rappresentanti delle rispettive Forze Armate dei Paesi delle Parti contraenti. Se necessario, saranno organizzati colloqui bilaterali specifici e periodici alternativamente nei due Paesi in date da convenirsi di comune accordo. Alle riunioni potranno partecipare anche rappresentanti delle singole Forze Armate, e seconda del casi. Verra' di norma stabilito un piano annuale di cooperazione militare da parte dei rappresentanti delle rispettive Forze Armate, entro una data ragionevole che consenta la realizzazione del piano nel corso dell'anno successivo. Per le attivita' tecniche nel settore dei materiali di difesa, le Parti, previo accordo, potranno istituire un Comitato Paritetico di cui faranno parte esperti del settore. Tale Comitato promuovera' la cooperazione bilaterale tecnica e industriale. Avranno luogo riunioni alternativamente nei due Paesi.
ARTICOLO 4 Le Parti si impegneranno nella promozione dell'importazione, esportazione e transito di armamenti e loro componenti, relativamente alle seguenti categorie: - aerei; - navi e unita' navali di superficie da combattimento; - armi, armamento pesante e relative munizioni; - equipaggiamenti sussidiari connessi. Queste attivita' si svolgeranno tramite operazioni tra Stato e Stato o tramite ditte accreditate dal rispettivi Governi. L'eventuale esportazione e Paesi terzi avverra' solo previo consenso del Paese che ha effettuato la fornitura. Ogni qualvolta le Parti intenderanno cooperare in altri settori di interesse prioritario, nel quadro di questo Accordo, esse ne faranno riferimento esplicito in protocolli aggiuntivi distinti, nei quali l'oggetto di tali accordi sara' espressamente individuato in base alle categorie comprese negli elenchi nazionali ove richiesto dalle leggi nazionali. Le parti auspicano di poter cooperare anche nel settore della produzione della difesa in base ad accordi distinti che verranno predisposti dalle competenti autorita'.
ARTICOLO 5 La informazioni scambiate ai sensi di questo accordo non saranno usate e detrimento degli interessi delle Parti. Ciascuna Parte garantira' e documenti, progetti, disegni, specifiche tecniche ed altre informazioni classificate ricevute in base a questo Accordo un livello di segretezza non inferiore a quello assegnato dalla Parte che li ha resi disponibili e prendera' tutte le misure necessarie perche tale classifica venga mantenuta fin quando richiesto dall'originatore stesso. Le informazioni, i documenti e/o i materiali si intendono classificati se contengono informazioni classificate e qualsiasi comunicazione contenente informazioni classificate effettuata in qualsivoglia circostanza e con qualsiasi mezzo. Le classifiche di segretezza adottate dalle Parti sono:

Per la Repubblica (in lingua inglese) Per la Repubblica
Italiana dell'Uzbekistan SEGRETISSIMO TOP SECRET UTA MUKHIM SEGRETO SECRET UTA MAKHFIY RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL MAKHFIY RISERVATO RESTRICTED KHIZMAT DOIRASIDA
FOIDALANISH UCHUN

Le Parti si impegnano ad usare i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto dello scambio previsti da questo Accordo solo per gli scopi espressamente indicati dalle Parti e nei termini di questo Accordo. La cessione e terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali ed equipaggiamenti di difesa, siano essi classificati o non classificati, ricevuti nel quadro della cooperazione prevista da questo Accordo, e subordinata al consenso scritto del Governo che li ha resi disponibili, salvo accordi diversi tra le Parti. Se nel quadro di questo Accordo, dovesse aver luogo uno scambio di informazioni classificate fra ditte e/o enti diversi dalle Parti, verranno stipulati accordi separati tra le autorita' competenti delle due Parti. Durante le trattative verranno rispettate le misure di sicurezza citate in questo Accordo relativamente alle informazioni classificate scambiate.
ARTICOLO 6 Lo scambio di delegazioni ufficiali delle due Parti avverra' in base al principio della reciprocita' e in base al seguenti criteri: - la Parte invitata sosterra' le spese di viaggio ed i costi degli stipendi e delle indennita' come pure dell'assicurazione sanitaria e sugli infortuni; - la Parte che invita la delegazione sosterra' i costi del trasporto locale, degli alloggi, del vitto e degli eventi culturali, ove essa possa mettere a disposizione strutture militare di livello appropriato. - la Parte che invita la deleagzione provvedera' all'assistenza sanitaria d'urgenza. La Parte invitata sosterra' i costi del rimpatrio del proprio personale arnmalato. - per tutte le attivita' che coinvolgano personale non facente parte della delegazione ufficiale, il supporto e relativi costi verranno concordati caso per caso; - per quanto attiene alle garanzie legali per il personale interessato della Parte invitata, saranno validi gli accordi internazionali in vigore, salvo accordi diversi tra le Parti manifestati con accordi tecnici specifici formulati per le attivita' comuni.
ARTICOLO 7 La cooperazione ai sensi di questo accordo non sara' in conflitto con gli impegni internazionali assunti dalle Parti e con la politica nazionale e internazionale da esse perseguita.
ARTICOLO 8 In caso di divergenze circa 1'interpretazione o l'applicazione di questo Accordo, le Parti risolveranno la questione amichevolmente o mediante trattativa o consultazioni al livello appropriato.
ARTICOLO 9 Questo Accordo, entrera' in vigore all'atto della ricezione della seconda delle due notifiche con le quali ciascuna Parte informa l'altra di aver completato le prescritte procedura interne. Questo Accordo restera' in vigore per tre anni che veranno automaticamente rinnovati per periodi di un anno. Questo accordo puo' essere emendato e integrato, per mutuo consenso scritto delle Parti, mediante Protocolli distinti che ne faranno parte integrante. Tali integrazioni ed emendamenti dovranno essere approvati bilateralmente in conformita' alle procedure legali degli stati di entrambe le Parti. Ciascuna delle Parti puo' revocare questo Accordo notificandone l'intenzione all'altra Parte per iscritto. La validita' dell'Accordo cessera' 90 giorni dopo la ricezione della notifica. In caso di cessazione, tutti i contratti in essere saranno portati e termine come convenuto in precedenza. Restano validi gli obblighi di cui all'articolo 5 di questo Accordo. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo. Fatto e Tashkent il 26-11-1999 in due esemplari originali ciascuno in lingua italiana, inglese ed uzbeka, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze circa l'interpretazione dell'accordo fara' fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN
(firma illegibile) (firma illegibile)
 
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