Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2003 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «CA' FOSCARI» DI VENEZIA
DECRETO RETTORALE 7 novembre 2003
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995) e modificato con decreto rettorale n. 428/Int. del 18 aprile 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1995), decreto rettorale n. 677/Int. dell'11 giugno 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1997), decreto rettorale n. 242/Int. del 10 marzo 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999), decreto rettorale n. 938 del 21 settembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000), decreto rettorale n. 180 dell'8 marzo 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 200l), decreto rettorale n. 1444 del 29 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2003) e decreto rettorale n. 518 del 1° agosto 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003), ed in particolare l'art. 61 che prevede che le modifiche di statuto siano deliberate dal senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 20 maggio 2003, che ha approvato la modifica dei commi 3 - 8 dell'art. 7 e degli articoli 10, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 26, 29 dello statuto di Ateneo;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 9 settembre 2003, che ha approvato, nello stesso testo, le modifiche allo statuto di Ateneo di cui alla precedente premessa;
Vista la nota prot. n. 27721 del 20 ottobre 2003, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le modifiche suddette;
Vista la nota prot. n. 3952 del 3 novembre 2003, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle suddette modifiche;
Ritenuto che il procedimento previsto per le modifiche dello statuto di Ateneo si sia utilmente concluso e che si possa procedere alla pubblicazione della citata modifica nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
Art. 1.
Lo statuto dell'Universita' «Ca' Foscari» di Venezia e' modificato all'art. 7, comma 3 e seguenti, e agli articoli 10, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 26 e 29, secondo il testo di seguito riportato che sostituisce il precedente:
«Art. 7 (Composizione del senato accademico). - 3. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il pro-rettore e il direttore amministrativo.
4. Per l'approvazione dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 6 e per l'espressione del parere sul bilancio di previsione, il senato accademico sente i direttori di dipartimento e i presidenti e i direttori dei centri interdipartimentali di ricerca e dei centri di erogazione di servizi.
5. Il senato accademico e' presieduto dal rettore. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore amministrativo.
6. Il senato accademico e' convocato dal rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il senato accademico e' comunque convocato almeno ogni tre mesi.
7. Il senato accademico dura in carica tre anni accademici.».
«Art. 10 (Pro-rettori). - 1. Il rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita' un pro-rettore vicario. Questi adotta, in caso di assenza o impedimento del rettore, i provvedimenti di ordinaria amministrazione.
2. Il pro-rettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal rettore: partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del senato accademico; egli puo' optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al preside della facolta' di appartenenza.
3. Il rettore puo' nominare, tra i professori di ruolo dell'Universita', pro-rettori attribuendo a ciascuno compiti e ambiti di competenza. I pro-rettori hanno delega alla firma degli atti e rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza i pro-rettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita' e possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
4. La carica di pro-rettore vicario e' incompatibile con quella di preside, di direttore di dipartimento e centro interdipartimentale di ricerca e di erogazione di servizi, di direttore di scuola di specializzazione, di presidente di collegio didattico e loro sostituti.».
«Art. 13 (Nucleo di valutazione). - 1. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito di svolgere la valutazione della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il nucleo redige una relazione generale sulla valutazione dell'Ateneo entro il 30 giugno di ogni anno e una relazione circa le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche entro il 30 aprile di ogni anno, entrambe da presentare al senato accademico. Il nucleo deve inoltre adempiere alle richieste ad esso espressamente rivolte dal Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
3. Il nucleo e' nominato dal rettore su designazione del consiglio di amministrazione che individua anche il presidente. E' composto da cinque a nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il nucleo risponde al rettore e dura in carica per tre anni. Il numero dei componenti e il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.
4. L'Universita' assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Art. 14 (Funzioni del consiglio dei direttori di dipartimento). - 1. Il consiglio dei direttori di dipartimento e' organo consultivo e di proposta dell'Ateneo in ordine alla promozione, allo sviluppo, all'organizzazione della ricerca e alla formazione post-laurea e post-dottorato.
2. In particolare esprime parere obbligatorio:
a) sulla costituzione e la disattivazione delle strutture di ricerca;
b) sui piani pluriennali di sviluppo e sul bilancio di previsione dell'Ateneo;
c) sui progetti di formazione post-laurea e post-dottorato;
d) sui criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;
e) sui criteri di valutazione dell'attivita' scientifica;
f) sui criteri di assegnazione delle borse post-laurea e post-dottorato e di composizione delle commissioni di valutazione dei candidati.
3. Il consiglio puo' dotarsi di proprio regolamento interno.
Art. 15 (Composizione del consiglio dei direttori di dipartimento). - 1. Il consiglio e' composto dai direttori dei dipartimenti. Elegge il presidente che dura in carica un triennio accademico ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
2. Il presidente e' eletto dai componenti del consiglio dei direttori di dipartimento con la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni.
In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
Il presidente puo' designare fra i membri del consiglio il vice presidente.
3. Il consiglio dei direttori di dipartimento si riunisce almeno quattro volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente o lo richiedano cinque dei suoi componenti ovvero il rettore.».
«Art. 19 (Composizione del consiglio degli studenti). - 1. Il consiglio degli studenti e' composto da non piu' di trenta membri, eletti tra gli iscritti all'Universita' secondo le modalita' contenute nel regolamento generale di Ateneo.
2. Il consiglio degli studenti rinnova ogni tre anni i suoi componenti.
3. Il consiglio degli studenti elegge tra i suoi componenti il presidente, che dura in carica un biennio accademico.
4. Il funzionamento e le modalita' di elezione sono stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.
Art. 20 (Difensore degli studenti). - 1. E' istituito il difensore degli studenti dell'Ateneo.
2. Il difensore e' nominato dal rettore, su designazione del consiglio degli studenti sentito il senato accademico, tra persone di comprovata competenza professionale per un periodo di tre anni accademici, rinnovabile immediatamente per una sola volta. Il consiglio di amministrazione fissa i suoi emolumenti.
3. Il difensore degli studenti e' a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al rettore, che in relazione al caso concreto adotta gli atti di competenza.
Gli studenti che si rivolgono al difensore hanno diritto, a loro richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.».
«Art. 24 (Funzioni dirigenziali). - 1. Ai dirigenti competono l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture che dirigono. Sono responsabili dell'attivita' svolta da tali strutture, della loro efficienza ed efficacia, della realizzazione dei programmi per il conseguimento degli obiettivi, del budget e delle risorse umane e strumentali attribuite. Sono tenuti all'attuazione, nell'ambito degli incarichi assegnati, di quanto deciso dagli organi accademici e dalla direzione amministrativa, compatibilmente con le risorse a disposizione. E' loro compito garantire la regolarita' e legittimita' dell'azione amministrativa. E' loro dovere proporre azioni per il miglioramento delle prestazioni dell'Ateneo. Sono valutati annualmente in base ai risultati conseguiti.
2. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene per concorso per titoli ed esami.
3. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti a tempo determinato dal consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, d'intesa con il rettore. Tali incarichi sono attribuiti a personale dipendente, con o senza qualifica dirigenziale, e a soggetti terzi, sulla base dell'articolazione delle posizioni organizzative e secondo criteri di professionalita' ed esperienza acquisita.
4. L'incarico a personale dipendente di ruolo con qualifica dirigenziale avviene mediante lettera d'incarico nella quale risulti, tra l'altro, l'oggetto dell'incarico e la durata, di norma non meno di due anni, rinnovabili, salvo i casi di revoca previsti dalla legge.
5. L'incarico a personale dipendente senza qualifica dirigenziale o a personale non dipendente avviene mediante contratto a tempo determinato. L'attribuzione a personale dipendente senza qualifica dirigenziale comporta il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. L'attribuizione dell'incarico a personale non dipendente avviene a seguito di pubblicazione di avviso pubblico e prevede la partecipazione alla selezione di chiunque, in possesso dei requisiti, intenda essere valutato. In entrambi i casi il contratto prevede l'oggetto dell'incarico e la durata, di norma non meno di due anni, rinnovabili, salvo i casi di revoca previsti dalla legge.
6. L'attribuzione dell'incarico a personale non dipendente avviene in misura limitata e in casi particolari, a seguito di vagliate e motivate valutazioni ed esigenze.
7. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del direttore amministrativo per particolari motivi di necessita' ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.».
«Art. 26 (Natura e funzioni del dipartimento). - 1. I dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano le attivita' di ricerca di uno o piu' settori scientifico-disciplinari omogenei per finalita' o per metodo di ricerca, ferma restando la liberta' di ricerca del singolo docente e il suo diritto di accedere direttamente ai relativi finanziamenti ove non partecipi a programmi di ricerca comuni.
2. I dipartimenti concorrono alla organizzazione delle attivita' didattiche dei corsi di laurea e laurea specialistica, delle scuole di specializzazione, dei master universitari e dei corsi di perfezionamento, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali; essi sono direttamente responsabili dell'organizzazione delle attivita' didattiche relative ai corsi di dottorato di ricerca, ai master universitari di cui siano proponenti e agli altri corsi di formazione post-laurea ed extra-universitari.
3. I dipartimenti:
a) sottopongono alle facolta', le richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca. Le facolta' coordinano le richieste dei dipartimenti con quelle espresse dai collegi didattici;
b) propongono alle facolta' i candidati alla copertura di posti di professore di ruolo nei settori scientifico-disciplinari di competenza.
4. I dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e nelle forme previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
5. Hanno altresi' autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione.
6. Al dipartimento afferiscono, su richiesta approvata dal consiglio, i professori e i ricercatori dei relativi settori di ricerca coerentemente ai criteri stabiliti nel proprio regolamento, nonche' il personale tecnico e amministrativo assegnato per il suo funzionamento. Fanno riferimento altresi' al dipartimento i professori a contratto dei settori scientifico-disciplinari ad esso pertinenti.
7. Al singolo professore e ricercatore e' garantita la liberta' di optare tra piu' dipartimenti.
8. I dipartimenti attivati nell'Universita' sono elencati nel regolamento generale di Ateneo.».
«Art. 29 (Giunta di dipartimento). - 1. La giunta, ove costituita, coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni.
2. Il consiglio puo' delegare alla giunta specifiche funzioni, secondo le modalita' e nei limiti determinati dal regolamento di dipartimento.
3. La giunta e' presieduta dal direttore ed e' composta secondo le modalita' definite dal regolamento di dipartimento. Della giunta fa parte il segretario amministrativo con funzioni di verbalizzazione.».
 
Art. 2.
Le modifiche di cui al precedente art. 1 entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Venezia, 7 novembre 2003
Il rettore: Ghetti
 
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