Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 27 ottobre 2003 |
Autorizzazione all'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» a trasferire i corsi di specializzazione in psicoterapia, in Genova, e ad aumentare il numero massimo degli allievi. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento; Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001; Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Genova corsi di specializzazione in psicoterapia; Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale l'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» con sede in Genova e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del titolo II del decreto ministeriale n. 509/1998; Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento di sede da via Cipro n. 4/4, sc. A, a corso Torino n. 17/10, sc. A, e all'aumento del numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno da sedici a venti unita' e per l'intero ciclo a ottanta unita'; Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 settembre 2003; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 7 ottobre 2003 trasmessa con nota n. 821 in pari data; Decreta: Art. 1. 1. L'«Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» - abilitato con decreto in data 20 marzo 1998, ad istituire e ad attivare nella sede di Genova corsi di specializzazione in psicoterapia e' autorizzato a trasferire la sede da via Cipro n. 4/4, sc. A, a corso Torino n. 17/10, sc. A, e ad aumentare il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno da sedici a venti unita' e per l'intero ciclo a ottanta unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 2003 Il capo del Dipartimento: D'Addona |
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