Gazzetta n. 273 del 24 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 ottobre 2003
Designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione CE n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 28 dicembre 2000 con il quale l'organismo «Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva;
Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Toscana con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorita' pubblica da designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» con sede in via Orcagna n. 70 - Firenze, in sostituzione di «Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.»;
Considerato che l'organismo «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 2 aprile 2003, protocollo numero 61941 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
Il decreto 28 dicembre 2000, con il quale il termine dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' revocato alla data del presente decreto.
 
Art. 2.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» con sede in via Orcagna n. 70 - Firenze, e' designato quale autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 2446/2000 del 6 novembre 2000.
 
Art. 3.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 4.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/92».
 
Art. 5.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» non puo' modificare, le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 6.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 7.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 8.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva.
 
Art. 9.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Roma, 16 ottobre 2003
Il direttore generale: Abate
 
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