Gazzetta n. 273 del 24 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 ottobre 2003
Determinazione del numero dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2002/2003.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministero della sanita', determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;
Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita' e visti i successivi decreti con i quali e' stato formato ed aggiornato l'elenco di tali specializzazioni;
Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle strutture ove si svolge la formazione specialistica;
Visto il decreto del Ministro della salute in data 13 giugno 2003 adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2002/2003;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva n. 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 20 maggio 2003 e 4 agosto 2003, con i quali si e' provveduto all'assegnazione di n. 5.388 borse di studio alle scuole di specializzazione universitarie di cui al predetto decreto legislativo n. 368/99;
Viste le proposte delle Universita' concernenti l'ammissione di medici operanti in strutture convenzionate, di medici del Servizio sanitario nazionale al di fuori della rete formativa e dei medici stranieri finanziati da enti privati o pubblici italiani o del proprio Paese;
Viste le richieste delle Universita' di attivazione di ulteriori posti mediante risorse finanziarie acquisite nei propri bilanci;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 giugno 2003, che, nel rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole di specializzazione, ha stabilito che le borse di studio a finanziamento regionale e quelle determinate da risorse comunque acquisite dalle Universita', per far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle singole regioni e provincie autonome, possono essere assegnate in soprannumero rispetto ai fabbisogni complessivi delle singole specializzazioni;
Vista la convenzione tra il Ministero degli affari esteri e l'Universita' degli studi di Ancona, con la quale si e' stabilito di eseguire il programma di «Formazione post-laurea» destinato a cittadini libici laureati anche in medicina e chirurgia;
Vista la sentenza della Corte costituzionale, in data 22 maggio 2002, con la quale viene dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, conseguentemente, il dispositivo previsto negli articoli 5 e 6 del predetto decreto ministeriale 25 marzo 2002 trova applicazione anche per il personale medico gia' in possesso di specializzazione;
Sentito il Ministero della salute;
Decreta:
Art. 1.

Per l'anno accademico 2002/2003 il numero di medici da ammettere alle scuole di specializzazione individuate nel decreto ministeriale 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni e' stabilito, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2001 citato nelle premesse, nell'allegata tabella secondo le seguenti categorie:
nella prima colonna numero di borse finanziate da enti locali territoriali;
nella seconda colonna numero di borse finanziate con risorse acquisite dalle Universita';
nella terza colonna posti riservati a medici extracomunitari;
nella quarta colonna posti riservati a medici del Servizio sanitario nazionale dipendenti da enti non convenzionati con le Universita';
nella V colonna medici dipendenti da enti convenzionati con le Universita';
nella VI colonna medici libici: convenzione tra Ministero affari esteri e Universita' di Ancona.
 
Art. 2.
In relazione all'attivazione dei posti aggiuntivi individuati nella prima e seconda colonna dell'art. 1 le Universita' sono tenute ad acquisire garanzie dagli enti e privati finanziatori per gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 39 del decreto legislativo n. 368/99.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2003
Il Ministro: Moratti
 
----> Vedere Elenco da pag. 6 a pag. 55 del S.O. <----
 
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