Gazzetta n. 274 del 25 novembre 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 31 ottobre 2003, n. 327 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 20.090 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1990): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro della difesa (Martino) il 7 febbraio 2003. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 aprile 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª e 13ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 13 maggio 2003. Relazione presentata il 17 giugno 2003 (atto n. 1990/A - relatore sen. Provera). Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003. Camera dei deputati (atto n. 4214): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, II, IV, V e X. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 16 settembre 2003 e 2 ottobre 2003. Esaminato in aula il 20 ottobre 2003 e approvato il 23 ottobre 2003. |
| ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti, qui di seguito denominati "le Parti": RIAFFERMANDO il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; DESIDERANDO di accrescere la cooperazione tra i loro Ministeri della Difesa; CONVINTI che la cooperazione bilaterale aiutera' la comprensione reciproca su questioni militari e consolidera' le rispettive capacita' difensive; HANNO CONVENUTO quanto segue:
ARTICOLO 1 Le Parti agiranno, di concerto ed in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocita'. ARTICOLO 2 L'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' concrete per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Gibuti. Delle consultazioni dei rappresentanti delle Parti si potranno tenere alternativamente a Roma e a Gibuti allo scopo di elaborare a concordare Programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica di Gibuti. Nei citati Programmi di cooperazione bilaterale saranno riportate le attivita', le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento. ARTICOLO 3 La cooperazione fra le Parti avra' luogo nei seguenti campi: a. sicurezza e politica di difesa; b. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti dei materiali militari subordinate ai due Ministeri della Difesa; c. cessione gratuita di materiali non d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche; d. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie e di sminamento; e. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti; f. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unita' militari, amministrazione a gestione del personale; g. formazione/addestramento; h. questioni relative alla polizia militare; i. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari; l. medicina militare; m. storia militare; n. Sport militare. I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse. ARTICOLO 4 La cooperazione fra le Parti si sviluppera' nelle seguenti forme: a. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti; b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti; c. organizzazione e svolgimento di attivita' addestrative ed esercitazioni; d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; e. contatti fra istituzioni militali similari; f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, corsi; g. visite a navi, aerei ed altre strutture militari; h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche; i. scambi di attivita' culturali e sportive. ARTICOLO 5 Le Parti, in conformita' con le rispettive normative nazionali vigenti in materia, promuoveranno l'interscambio dei materiali d'armamento di cui all'Articolo 3, compresi delle relative componenti, nelle seguenti categorie: a. aeromobili; b. unita' navali da combattimento subacquee e di superficie; c. veicoli corazzati, armi leggere ed armamento di grosso calibro e relativo munizionamento. Le due Parti si consulteranno preventivamente sulla natura degli armamenti che le Forze Armate di una delle Parti vorranno introdurre sul suolo dell'altra Parte. Detto interscambio potra' essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi. L'eventuale riesportazione a Paesi terzi dovra' avvenire con il preventivo benestare del Paese cedente. Qualora le Parti intendano promuovere l'interscambio in altri settori di loro prioritario interesse, nel quadro del presente Accordo, dovranno farvi esplicito riferimento in protocolli aggiuntivi dove detti materiali siano individuati secondo le categorie degli elenchi nazionali. ARTICOLO 6 Le Parti sosteranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attivita' di cooperazione sulla base del principio di reciprocita'. La Parte inviante paghera', per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione nazionale. La Parte ricevente sosterra' le spese relative al trasporto locale, a partire dalla localita' d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonche' quelle relative alle attivita' che organizzera' sotto la propria respansabilita'. I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti. In particolare: a. la Parte ricevente provvedera' alle cure mediche d'emergenza; b. la Parte inviante provvedera' all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonche' alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo. Qualora la cooperazione riguardi attivita' a cui partecipino gruppi composti da piu' di 10 persone sara' oggetto di specifico Programma di cui all'Articolo 2. Per quanto attiene all'ammissione di personale militare ai corsi, al fine di regolamentare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalita' esecutive di dettaglio della specifica forma di cooperazione, saranno stipulati appositi Programmi tra le Parti, che tengano conto della normativa vigente in ciascino dei due Paesi. ARTICOLO 7 Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta alla Parte inviante. Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo. ARTICOLO 8 Le Autorita' del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personate ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione. Tuttavia, le Autorita' del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare prioritariamente la loro giurisdizione sui membri della Forza Armata d'origine, per quanto riguarda: a. le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine; b. le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per colpa, che sono stati commessi nell'esecuzione ed in relazione con il servizio. Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorita' del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che gli e' attribuita in priorita, notificandolo alle autorita' del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato. ARTICOLO 9 Le informazioni e i documenti scambiati nell'ambito della cooperazione stabilita sulla base di questo Accordo saranno protetti in conformita' alle norme dello Stato della Parte che li ha adottati. Ciascuna delle Parti trattera' tutte le informazioni, i documenti e i materiali classificati in conformita' alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore, ed adottera' tutte le misure necessarie, affinche' tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte che li ha originati. Sono considerate classificati le informazioni, i documenti e i materiali che contengano informazioni riservate corrispondenti al grado stabilito di segretezza, ed inoltre qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni. Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti hanno adottato i seguenti gradi di segretezza:
Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica di Gibuti SEGRETISSIMO TRES SECRET SEGRETO SECRET DEFENSE RISERVATISSIMO CONFIDENTIEL DEFENSE RISERVATO DIFFUSION RESTREINTE Le Parti garantiscono che i documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla Parte cedente entro i limits concordati da entrambe le Parti. La trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo, sara' sottomessa all'assenso scritto della Parte cedente. Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sara' necessario raggiungere intese specifiche tra gli Organi competenti dei due Stati. Nel corso di tali trattative saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo. ARTICOLO 10 In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolvere le controversie a mezzo di trattative bilaterali e, se necessario, per le vie ufficiali. ARTICOLO 11 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica previste a tale scopo. Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento per Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalita' previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo, che avra' la durata di cinque anni, sara' tacitamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. In caso di denuncia, le Parti si impegneranno a completare le attivita' non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Gibuti il 30-04-2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, ambedue i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI |
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