Gazzetta n. 274 del 25 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 31 ottobre 2003, n. 327
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 20.090 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 ottobre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1990):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
e dal Ministro della difesa (Martino) il 7 febbraio 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'11 aprile 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
13 maggio 2003.
Relazione presentata il 17 giugno 2003 (atto n. 1990/A
- relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4214):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni
I, II, IV, V e X.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
16 settembre 2003 e 2 ottobre 2003.
Esaminato in aula il 20 ottobre 2003 e approvato il
23 ottobre 2003.
 
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI SULLA
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica di Gibuti, qui di seguito denominati "le Parti":
RIAFFERMANDO il loro impegno nei confronti della Carta
delle Nazioni Unite;
DESIDERANDO di accrescere la cooperazione tra i loro
Ministeri della Difesa;
CONVINTI che la cooperazione bilaterale aiutera' la
comprensione reciproca su questioni militari e consolidera'
le rispettive capacita' difensive;
HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO 1
Le Parti agiranno, di concerto ed in conformita' con i
rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni
internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e
sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi
sul principio della reciprocita'.
ARTICOLO 2
L'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' concrete
per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito
del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il
Ministero della Difesa della Repubblica di Gibuti.
Delle consultazioni dei rappresentanti delle Parti si
potranno tenere alternativamente a Roma e a Gibuti allo
scopo di elaborare a concordare Programmi di cooperazione
bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e
le Forze Armate della Repubblica di Gibuti.
Nei citati Programmi di cooperazione bilaterale saranno
riportate le attivita', le forme, i periodi ed i luoghi del
loro svolgimento.
ARTICOLO 3
La cooperazione fra le Parti avra' luogo nei seguenti
campi:
a. sicurezza e politica di difesa;
b. industrie per la difesa e politica degli
approvvigionamenti dei materiali militari subordinate ai
due Ministeri della Difesa;
c. cessione gratuita di materiali non d'armamento
dichiarati obsoleti per cause tecniche;
d. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni
umanitarie e di sminamento;
e. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa,
sicurezza e controllo degli armamenti;
f. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed
equipaggiamento delle unita' militari, amministrazione a
gestione del personale;
g. formazione/addestramento;
h. questioni relative alla polizia militare;
i. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento
causato dalle strutture militari;
l. medicina militare;
m. storia militare;
n. Sport militare.
I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno
essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti si
impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di
reciproco interesse.
ARTICOLO 4
La cooperazione fra le Parti si sviluppera' nelle seguenti
forme:
a. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo,
loro sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti;
b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;
c. organizzazione e svolgimento di attivita' addestrative
ed esercitazioni;
d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
e. contatti fra istituzioni militali similari;
f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a
simposi, conferenze, corsi;
g. visite a navi, aerei ed altre strutture militari;
h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
i. scambi di attivita' culturali e sportive.
ARTICOLO 5
Le Parti, in conformita' con le rispettive normative
nazionali vigenti in materia, promuoveranno l'interscambio
dei materiali d'armamento di cui all'Articolo 3, compresi
delle relative componenti, nelle seguenti categorie:
a. aeromobili;
b. unita' navali da combattimento subacquee e di
superficie;
c. veicoli corazzati, armi leggere ed armamento di grosso
calibro e relativo munizionamento.
Le due Parti si consulteranno preventivamente sulla natura
degli armamenti che le Forze Armate di una delle Parti
vorranno introdurre sul suolo dell'altra Parte.
Detto interscambio potra' essere attuato con operazioni
dirette da Stato a Stato oppure tramite societa' private
autorizzate dai rispettivi Governi.
L'eventuale riesportazione a Paesi terzi dovra' avvenire
con il preventivo benestare del Paese cedente.
Qualora le Parti intendano promuovere l'interscambio in
altri settori di loro prioritario interesse, nel quadro del
presente Accordo, dovranno farvi esplicito riferimento in
protocolli aggiuntivi dove detti materiali siano
individuati secondo le categorie degli elenchi nazionali.
ARTICOLO 6
Le Parti sosteranno i costi di attuazione del presente
Accordo e delle eventuali attivita' di cooperazione sulla
base del principio di reciprocita'.
La Parte inviante paghera', per il proprio personale, le
spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come
anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni
altro compenso previsto dalla propria regolamentazione
nazionale.
La Parte ricevente sosterra' le spese relative al trasporto
locale, a partire dalla localita' d'accesso nel Paese, e le
spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito
di strutture militari, nonche' quelle relative alle
attivita' che organizzera' sotto la propria
respansabilita'.
I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono
regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna
delle Parti. In particolare:
a. la Parte ricevente provvedera' alle cure mediche
d'emergenza;
b. la Parte inviante provvedera' all'assicurazione medica
in caso di malattia o incidente, nonche' alle spese di
rimpatrio del proprio personale infermo.
Qualora la cooperazione riguardi attivita' a cui
partecipino gruppi composti da piu' di 10 persone sara'
oggetto di specifico Programma di cui all'Articolo 2.
Per quanto attiene all'ammissione di personale militare ai
corsi, al fine di regolamentare gli aspetti finanziari,
sanitari e le modalita' esecutive di dettaglio della
specifica forma di cooperazione, saranno stipulati appositi
Programmi tra le Parti, che tengano conto della normativa
vigente in ciascino dei due Paesi.
ARTICOLO 7
Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale
militare durante o in connessione con la propria
missione/esercitazione spetta alla Parte inviante.
Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale,
equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali
controversie tra le Parti ed il risarcimento dei danni
saranno risolti di reciproco accordo.
ARTICOLO 8
Le Autorita' del Paese ospitante hanno il diritto di
esercitare la loro giurisdizione sul personate ospite per
quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio
territorio e punite dalla propria legislazione.
Tuttavia, le Autorita' del Paese d'origine hanno il diritto
di esercitare prioritariamente la loro giurisdizione sui
membri della Forza Armata d'origine, per quanto riguarda:
a. le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del
Paese d'origine;
b. le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione,
commesse intenzionalmente o per colpa, che sono stati
commessi nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorita' del
Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che
gli e' attribuita in priorita, notificandolo alle autorita'
del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.
ARTICOLO 9
Le informazioni e i documenti scambiati nell'ambito della
cooperazione stabilita sulla base di questo Accordo saranno
protetti in conformita' alle norme dello Stato della Parte
che li ha adottati.
Ciascuna delle Parti trattera' tutte le informazioni, i
documenti e i materiali classificati in conformita' alle
misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle
che corrispondono al grado di segretezza determinato
dall'originatore, ed adottera' tutte le misure necessarie,
affinche' tale grado di segretezza sia rispettato fino a
quando lo richiede la Parte che li ha originati.
Sono considerate classificati le informazioni, i documenti
e i materiali che contengano informazioni riservate
corrispondenti al grado stabilito di segretezza, ed inoltre
qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi circostanza
ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni.
Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali
classificati, le Parti hanno adottato i seguenti gradi di
segretezza:

Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica di Gibuti
SEGRETISSIMO TRES SECRET
SEGRETO SECRET DEFENSE
RISERVATISSIMO CONFIDENTIEL DEFENSE
RISERVATO DIFFUSION RESTREINTE
Le Parti garantiscono che i documenti, materiali e
tecnologie che saranno oggetto di scambio saranno
utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente
dalla Parte cedente entro i limits concordati da entrambe
le Parti.
La trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti,
dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa,
classificati e non, acquisiti nell'ambito della
cooperazione derivante dal presente Accordo, sara'
sottomessa all'assenso scritto della Parte cedente.
Qualora le informazioni classificate dovessero diventare,
nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di
fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sara'
necessario raggiungere intese specifiche tra gli Organi
competenti dei due Stati.
Nel corso di tali trattative saranno applicate le misure di
sicurezza indicate nel presente Accordo.
ARTICOLO 10
In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del
presente Accordo le Parti si consulteranno per risolvere le
controversie a mezzo di trattative bilaterali e, se
necessario, per le vie ufficiali.
ARTICOLO 11
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di
ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si
saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento
delle rispettive procedure interne di ratifica previste a
tale scopo.
Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi
momento per Scambio di Note. Le eventuali modifiche
entreranno in vigore con le stesse modalita' previste per
l'entrata in vigore del presente Accordo.
Il presente Accordo, che avra' la durata di cinque anni,
sara' tacitamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a
meno che una delle Parti non lo denunci. La denuncia avra'
effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.
In caso di denuncia, le Parti si impegneranno a completare
le attivita' non terminate ed avranno inizio le
consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il
presente Accordo.
Fatto a Gibuti il 30-04-2002 in due originali, ciascuno
nelle lingue italiana e francese, ambedue i testi facenti
egualmente fede.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI
 
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