Gazzetta n. 274 del 25 novembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 27 ottobre 2003 |
Autorizzazione all'Istituto «Watson» abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da tredici a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita'. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visti il proprio decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'Istituto «Watson» e' stato abilitato ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia; Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale al predetto Istituto e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del titolo II del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998; Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Watson» ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da tredici a venti unita' e per l'intero corso a ottanta unita'; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui nella seduta del 12 settembre 2003; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 ottobre 2003 trasmessa con nota n. 821 in pari data; Decreta: Art. 1. 1. L'Istituto «Watson», abilitato ad istituire e ad attivare con decreto in data 20 marzo 1998 nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia, e' autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da tredici a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 2003 Il capo del Dipartimento: D'Addona |
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