IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6, 7 e 16; Visto il testo unico delle Leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Urbino «Carlo Bo», emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180 e succes-sive modificazioni ed integrazioni, in particolare il comma 3 dell'art. 50; Vista la delibera adottata nella riunione del 21 novembre 2001 con la quale il senato accademico, nel quadro della valutazione del processo di attuazione dello statuto, ha costituito una commissione, con compiti meramente istruttori, per consentire al senato accademico, sentite le facolta', di proporre al consiglio di amministrazione le modifiche e le integrazioni piu' opportune; Constatato che i consigli delle facolta' di cui si compone l'Universita' degli studi di Urbino «Carlo Bo» hanno espresso il parere per le parti di loro competenza; Vista la proposta del senato accademico formulata nella seduta del 24 settembre 2003; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 settembre 2003; Vista la nota rettorale del 3 ottobre 2003 - Prot. n. 18974 - con la quale la proposta di modifica allo statuto e' stata inoltrata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto parere di legittimita' e di merito; Atteso che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota del 3 novembre 2003 - Prot. n. 3471 - ha trasmesso il decreto ministeriale 3 novembre 2003 con il quale sono stati formulati alcuni rilievi alle modifiche proposte; Considerato che il consiglio di amministrazione nella seduta del 12 novembre 2003, previo parere espresso dal senato accademico nella seduta del 12 novembre 2003, ha preso atto degli anzidetti rilievi conformandosi ai medesimi; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino «Carlo Bo», emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni, e' ulteriormente modificato ed integrato come segue:
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Principi direttivi Art. 8. Regolamenti Al comma 1. e al comma 4. le parole «Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita» vengono sostituite con le parole «Regolamento di amministrazione e contabilita». Titolo II STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA Art. 9. Strutture didattiche e scientifiche Al comma 1. le parole «art. 16» vengono sostituite con le parole «art. 17». Art. 10. Facolta' Al comma 1. le parole «corsi di laurea» vengono sostituite con le parole «corsi di studio». Art. 11. Preside Al comma 5. la parola «Pro-rettore» viene sostituita con le parole «Pro-rettore vicario», e, dopo le parole «consiglio di amministrazione» vengono aggiunte le parole «e del Nucleo di valutazione». Art. 12. Consiglio di facolta' Al comma 1. le parole «tecnico-amministrativo» vengono sostituite con le parole «tecnico e amministrativo». Art. 13. Consiglio di corso di studio Al comma 1. le parole «tecnico-amministrativo» vengono sostituite con le parole «tecnico e amministrativo». Dopo l'art. 14 - Dipartimenti - Istituti - Centri di ricerca e prima dell'art. 16 - Dottorati di ricerca, viene inserito il seguente nuovo «Art. 15 - Formazione post lauream», con il conseguente scorrimento della numerazione successiva. Art. 15. Formazione post lauream 1. L'Universita' promuove e organizza la formazione post lauream sia nel campo della ricerca sia ai fini delle professioni e favorisce la formazione continua e l'aggiornamento dei laureati, anche attraverso proprie istituzioni dedicate a tali fini. Titolo III ORGANI DI ATENEO Art. 21. Rettore (ora Art. 22) Al comma 1., lettera e), le parole «Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita» vengono sostituite con le parole «Regolamento di amministrazione e contabilita». Al comma 3., dopo la parola «funzione» vengono aggiunte le parole «. Il Pro-Rettore vicario» e dopo le parole «del consiglio di amministrazione» sostituire con la parola «e». Al comma 6., la lettera c) viene cosi' riformulata: «c) ai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione.». Art. 22. Senato accademico (ora Art. 23) Al comma 1. dopo le parole «di I fascia» viene inserita la seguente frase: «Sugli argomenti previsti al successivo comma 3, lettere b), d), i), l), il senato accademico e' integrato da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo, dal presidente del consiglio degli studenti e da un rappresentante dei direttori di dipartimento, ove essi siano costituiti almeno in numero di 3.». Al comma 3., lettera b), le parole «udito, per quanto di competenza, il» vengono sostituite con le parole «in conformita' alla verifica di fattibilita' finanziaria da parte del». Art. 23. Consiglio di amministrazione (ora Art. 24) Il comma 2. e' sostituito dal seguente: 2. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rettore; b) il pro-rettore vicario; c) il direttore amministrativo; d) due rappresentanti dei professori di prima fascia, che non rivestano la carica di preside; e) due rappresentanti dei professori di seconda fascia; f) due rappresentanti dei ricercatori; g) un rappresentante per ognuna delle tre aree scientifico-disciplinari in cui sono suddivise le facolta' dell'Ateneo. Le aree scientifico-disciplinari sono le seguenti: area scientifica (S.), area giuridico-economico-sociale (G.E.S.) e area umanistica (U.); h) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo; i) due rappresentanti degli studenti; l) il sindaco pro-tempore del comune di Urbino; m) il presidente pro-tempore della provincia di Pesaro e Urbino; n) il presidente pro-tempore della giunta della regione Marche o un assessore suo delegato; o) rappresentanti, fino ad un numero massimo di tre, di altri enti, pubblici o privati, istituzioni, associazioni e singoli che abbiano annualmente versato, anche in consorzio per ogni anno di vigenza del consiglio di amministrazione, un congruo contributo, comunque non inferiore allo 0,50% del bilancio dell'Universita' o finanziato in pari misura progetti di interesse generale dell'Ateneo. Possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione i componenti del collegio dei revisori dei conti singolarmente o collegialmente. Il comma 3. viene sostituito dal seguente: «I rappresentanti di area di cui alla lettera g) sono nominati dai consigli delle facolta' componenti l'area e devono riportare il voto favorevole della maggioranza di tali consigli. Il rappresentante dell'area va scelto tra docenti di facolta' diverse da quelle a cui appartengono gli eletti ai sensi delle lettere d), e) ed f) del comma 2.». Al comma 4. le lettere «i), l) ed m)» vengono sostituite con le lettere «l), m) ed n)». Al comma 5. la lettera «n)», viene sostituita dalla lettera «o)». Al comma 7. la parola «tre», viene sostituita dalla parola «due». Al comma 11. dopo le parole «proprio parere», vengono aggiunte le parole «, vincolante sugli aspetti finanziari,». Art. 24. Collegio dei revisori (ora Art. 25) Il comma 1. viene cosi' riformulato: 1. Il collegio dei revisori e' nominato dal consiglio di amministrazione e dura in carica un triennio. Si compone di tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui uno scelto tra i dirigenti o i funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Art. 25. Consiglio degli studenti (ora Art. 26) Al comma 4. dopo le parole «diritto allo studio» vengono aggiunte le parole «e nel comitato per lo sport universitario» e dopo le parole «a tutti gli effetti» vengono aggiunte le parole «e partecipa, per gli argomenti previsti dall'art. 23, alle sedute del senato accademico.». L'art. 27. - Nuclei di valutazione viene sostituito dal seguente nuovo «Art. 28 - Nucleo di valutazione interna di Ateneo.». Art. 28. Nucleo di valutazione interna di Ateneo. 1. Il nucleo di valutazione interna di Ateneo e' nominato dal rettore, su parere conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione, in modo da assicurare la piu' ampia e differenziata presenza di competenze disciplinari e l'apporto di esperti esterni di alta qualificazione. Un apposito regolamento fissa il numero dei membri e la loro durata in carica. Il «Titolo IV - Uffici ed organizzazione amministrativa» viene sostituito dal «Titolo IV - Organizzazione degli uffici» L'art. 28 - Generalita' viene sostituito dal seguente «Art. 29 - Funzioni di indirizzo». Art. 29. Funzioni di indirizzo 1. Gli organi di governo dell'Ateneo esercitano, secondo le rispettive competenze, le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli obiettivi indicati e agli indirizzi impartiti, a tal fine avvalendosi degli uffici di controllo di cui al successivo art. 31. 2. Spetta agli organi di governo dell'Ateneo, in particolare: a) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e l'adozione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; b) la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici; c) l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione fra gli uffici dirigenziali; d) la definizione di criteri generali per assicurare l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo. Dopo l'art. 29 - Funzioni di indirizzo, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli: Art. 30 - Funzioni di gestione; Art. 31 - Funzioni di controllo; Art. 32 - Direttore amministrativo; Art. 33 - Accesso alla dirigenza; Art. 34 - Incarichi dirigenziali; come di seguito riportati: Art. 30. Funzioni di gestione 1. Il direttore amministrativo e i dirigenti curano la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, ed in modo da garantirne l'imparzialita', legittimita', trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita'. Essi assumono in via esclusiva la responsabilita' dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo, e delle direttive da questi impartite. I poteri di spesa sono altresi' esercitati dai titolari dei centri di responsabilita' secondo quanto stabilito dal regolamento di amministrazione e contabilita'. Art. 31. Funzioni di controllo 1. Ai fini della verifica dei risultati della gestione e del rispetto degli indirizzi impartiti, l'Universita' puo' dotarsi, mediante apposito regolamento, di un ufficio di controllo strategico, posto in posizione di autonomia rispetto alla struttura amministrativa, che riferisce al rettore e agli altri organi di governo dell'Ateneo. 2. Uno specifico regolamento disciplina altresi' le modalita' di costituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici cui e' attribuito il controllo di gestione, posti sotto la diretta vigilanza del direttore amministrativo, al quale riferiscono. Art. 32. Direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo sovrintende agli Uffici e ai servizi centrali di Ateneo, ed esercita una generale attivita' di direzione e controllo nei confronti dell'intera struttura amministrativa dell'Universita'. 2. Il direttore amministrativo svolge una funzione di coordinamento dell'attivita' dei dirigenti. Nell'ambito degli atti organizzativi adottati e delle direttive emanate dagli organi di governo, egli assume le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro. 3. Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni degli organi di governo dell'Ateneo, ai quali puo' presentare proposte in materia di organizzazione degli uffici e gestione del personale. Egli redige ed invia al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attivita' svolta. 4. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, a soggetti provvisti di competenze professionali adeguate alle mansioni da svolgere. L'incarico ha durata non superiore a quattro anni, e' rinnovabile, e puo' essere revocato prima della scadenza, su proposta del rettore, con atto motivato del consiglio di amministrazione. Art. 33. Accesso alla dirigenza 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso per esami indetto dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il direttore amministrativo. 2. Le modalita' di svolgimento del concorso devono garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno e si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) composizione delle commissioni con presenza di esperti di provata competenza nelle materie di concorso, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. Art. 34. Incarichi dirigenziali 1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti dal rettore, su proposta del direttore amministrativo, a tempo determinato e con facolta' di rinnovo. 2. Gli incarichi sono conferiti ai dipendenti in possesso della qualifica di dirigente di ruolo, assunti secondo le modalita' di cui al precedente art. 33. 3. Entro limiti e secondo modalita' definiti con apposita delibera del consiglio di amministrazione, gli incarichi possono essere conferiti, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a persone esterne di comprovata e particolare qualificazione professionale e esperienza di funzioni dirigenziali o in posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza nel settore pubblico o privato, ovvero a dipendenti di ruolo dell'Ateneo privi di qualifica dirigenziale che siano in possesso di specifica preparazione professionale, culturale o tecnico-scientifica. 4. La grave inosservanza delle direttive, o i risultati negativi della gestione, accertati anche dai competenti servizi di controllo, possono comportare, secondo modalita' e procedure determinate da apposito regolamento, la rimozione dall'incarico. Sono fatte salve le eventuali diverse misure che attengono alla gestione del rapporto di lavoro. L'art. 29 - Sistema bibliotecario di Ateneo viene sostituito dall'«Art. 35 - Sistema bibliotecario di Ateneo». Art. 35. Sistema bibliotecario di Ateneo 1. Il regolamento generale di Ateneo definisce l'organizzazione e il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Universita', con lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate tra aree omogenee, l'acquisizione, la conservazione, l'aggiornamento e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonche' la diffusione dell'informazione bibliografica. L'art. 30 - Centri di servizio viene sostituito dall'«Art. 36 - Centri di servizio». Art. 36. Centri di servizio 1. Per l'organizzazione e l'erogazione di servizi strumentali all'attivita' didattica e di ricerca possono istituirsi, secondo modalita' definite dal regolamento generale di Ateneo, Centri di servizio di Ateneo o di facolta'. L'art. 31 - Centro universitario sportivo viene sostituito dall'«Art. 37 - Comitato per lo sport universitario». Art. 37. Comitato per lo sport universitario 1. E' costituito presso l'Universita' il comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attivita' sportiva degli studenti e del personale universitario, sovrintendendo agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione ed ai programmi di sviluppo delle varie attivita'. 2. Il comitato per lo sport universitario e' composto da: il rettore o un suo delegato, con funzioni di presidente; un componente designato dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale; un docente designato dal senato accademico ed un rappresentante del personale tecnico e amministrativo designato dal consiglio di amministrazione; due studenti designati dal consiglio degli studenti al suo interno; il direttore amministrativo o un suo delegato, anche con funzioni di segretario. Il Titolo V - Stato giuridico ed economico del personale viene sostituito dal «Titolo V - Disciplina del personale» La dicitura Capo I - Personale docente, viene soppressa. L'Art. 32 - Stato giuridico ed economico, viene sostituito dal seguente «Art. 38 - Personale docente». Art. 38. Personale docente 1. Ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'Universita' si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico vigente per il corrispondente personale delle Universita' statali, fatte salve eventuali disposizioni piu' favorevoli. 2. Le dotazioni relative ai posti di ruolo delle facolta', sono periodicamente determinate dal senato accademico entro i limiti di spesa fissati dal consiglio di amministrazione. 3. Al rettore, al pro-rettore vicario, ai pro-rettori, ai presidi e ai direttori di dipartimento e dei centri di servizio di Ateneo, spetta una indennita' di carica, il cui ammontare e' stabilito dal consiglio di amministrazione. L'indennita' di carica spettante al rettore viene fissata dal consiglio di amministrazione tenendo conto dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti per la retribuzione dell'incarico di direttore amministrativo. 4. Al personale docente dell'Universita' spetta il trattamento pensionistico previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Dopo l'Art. 32 - Stato giuridico ed economico (ora Art. 38 - Personale docente) viene inserito il seguente nuovo «Art. 39 - Personale tecnico e amministrativo»: Art. 39. Personale tecnico e amministrativo 1. La dotazione organica del personale tecnico e amministrativo e' periodicamente definita dal consiglio di amministrazione, secondo precisi criteri di programmazione. 2. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo avvengono tramite procedure selettive che garantiscono in misura adeguata l'accesso dall'esterno, e si conformano ai principi indicati all'Art. 33, comma 2. 3. Al personale tecnico e amministrativo della Universita' si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico vigente per il corrispondente personale delle Universita' statali, fatte salve eventuali disposizioni di Ateneo piu' favorevoli. 4. Al personale tecnico e amministrativo dell'Universita' spetta il trattamento pensionistico previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Vengono soppressi i seguenti articoli: Art. 33 - Trattamento di quiescenza; Art. 34 - Trattamento di previdenza; Art. 35 - Indennita' di carica. Viene soppresso il Capo II - Dirigenti - comprendente gli articoli: Art. 36 - Direttore amministrativo; Art. 37 - Dirigenti e funzioni dirigenziali. Viene soppresso il Capo III - Personale di amministrazione, di biblioteca, tecnico e ausiliario comprende gli articoli: Art. 38 - Aree funzionali e profili professionali; Art. 39 - Economo; Art. 40 - Pianta organica; Art. 41 - Concorsi, assunzioni, stato giuridico ed economico; Art. 42 - Trattamento di quiescenza; Art. 43 - Indennita' di buonuscita. Titolo VI NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE Viene modificata la numerazione dei seguenti articoli che mantengono comunque la stessa formulazione: Art. 44 - Servizio di tesoreria - ora Art. 40 - Servizio di tesoreria; Art. 45 - Funzionamento degli organi collegiali - ora Art. 41 - Funzionamento degli organi collegiali; Art. 46 - Partecipazione a organismi privati - ora Art. 42 - Partecipazione a organismi privati; Art. 47 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita' - ora Art. 43 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'. Art. 48. Logotipo (ora Art. 44) Al comma 2. le parole «Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite dalle parole «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca». Art. 49. Entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti (ora Art. 45) Al comma 1. dopo la parola «Statuto» sono aggiunte le parole «e le sue modifiche». Art. 50. Norme di attuazione e transitorie (ora Art. 46) Al comma 1. le parole «Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite dalle parole «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca». I commi, 3., 4. e 5. sono soppressi. Al comma 7. le parole «Sempre che» sono sostituite dalla parola «Qualora». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 13 novembre 2003 Il rettore: Bogliolo |