Gazzetta n. 274 del 25 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 10 novembre 2003
Riconoscimento al sig. Ripamonti Antonio di titolo estero, ai fini dell'esercizio in Italia della qualifica professionale di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'

Vista la domanda con la quale il sig. Ripamonti Antonio ha chiesto il riconoscimento del Certificate of Professional Qualification (Level 1, 2 e 3) of the United Kingdom conseguito presso l'HABIA (Hair Dressing And Beauty Industry Authority), ente con sede a Reggio Emilia, autorizzato dal Governo britannico alla formazione professionale dei parrucchieri, secondo gli standard previsti dai National Vocational Qualification (NVQS), ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' di parrucchiere ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;
Visto l'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 229, che, nelle more dell'attuazione del comma 1 dell'articolo stesso, individua il Ministero delle attivita' produttive come l'amministrazione competente al riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea al fine dell'esercizio in Italia, a titolo di lavoro autonomo o subordinato, delle attivita' di cui all'allegato A, prima parte, Lista I, Lista II, Lista III, Lista IV, Lista V, Lista VI, del decreto legislativo medesimo, escluse quelle attribuite alla competenza di altre amministrazioni dalle lettere b), c) e d) del comma 2 dello stesso art. 6;
Ritenuto che l'attivita' per la quale il sig. Ripamonti Antonio ha chiesto il riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale posseduti debba farsi rientrare del decreto legislativo n. 229 e che pertanto il Ministero delle attivita' produttive sia l'amministrazione competente al riconoscimento;
Visto in particolare quanto disposto dagli articoli 3, comma 3, lettera b) e 5, comma 1 del decreto legislativo n. 229 sopracitato, in merito al riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale e in merito ai titoli equivalenti;
Decreta:
Art. 1.
1. Al sig. Ripamonti Antonio, nato il 3 novembre 1961 a Calco (Lecco), cittadino italiano, sono riconosciuti il titolo di qualificazione e la pratica professionale di cui in premessa quali titoli validi ai fini dello svolgimento in Italia, dell'attivita' di parrucchiere, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2003
Il direttore generale: Goti
 
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