Gazzetta n. 274 del 25 novembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 10 ottobre 2003 |
Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (F.A.R.). |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art. 72, il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono attribuiti secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei principi indicati alle lettere a), b), c) dello stesso comma 2; Visto il proprio decreto n. 28906 del 25 settembre 2003, con il quale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno finanziario 2003 e' stato individuato, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 72, il capitolo n. 8932 concernente il «Fondo per le agevolazioni alla ricerca», con una dotazione di Euro 352.753.000 in termini di competenza e di cassa; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 agosto 1999, n. 201, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» e, in particolare, l'art. 5, il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di previsione dello stesso Ministero; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e, in particolare, l'art. 45, commi 15 e 16; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 8 agosto 2000, n. 593, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 gennaio 2001, n. 14, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 8 agosto 1997, n. 954, pubblicato nel supplemento ordinario n. 232 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 novembre 1997, n. 270, recante: «Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 23 ottobre 1997, n. 629, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 febbraio 1998, n. 27, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle piccole e medie imprese n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 23 luglio 1996 n. C 213/4; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla formazione, n. 98/C 343/07, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dell'11 novembre 1998, n. C 343/10; Vista la comunicazione della commissione europea relativa agli aiuti «de minimis» n. 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 6 marzo 1996, n. C68/9; Attesa la necessita' di emanare il decreto previsto dall'art. 72, comma 2, della richiamata legge n. 289 del 2002 per gli interventi da effettuare da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca; Vista la documentazione trasmessa con nota del 25 luglio 2003, n. 6353, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini dell'intesa prevista dal ripetuto art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002; Considerato che l'intensita' dell'aiuto derivante dall'applicazione delle misure agevolative come di seguito disciplinate risulta inferiore a quella delle misure attualmente in vigore, gia' approvate dalla Commissione europea; D'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le agevolazioni di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di seguito: «MIUR») a valere sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (di seguito: «FAR»), come individuato con il decreto ministeriale citato nelle premesse, anche se relative a domande presentate antecedentemente a tale data, sono concesse secondo i criteri e le modalita' stabilite dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti. |
| Art. 2. 1. Le agevolazioni ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 1997, n. 954, dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 ottobre 1997, n. 629, e degli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 12 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000, n. 593, sono concesse secondo le seguenti forme e misure e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, pari al 50% in equivalente sovvenzione lorda (di seguito: «ESL») per le attivita' di ricerca industriale e al 25% in ESL per le attivita' di sviluppo precompetitivo: a) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita' di ricerca industriale, l'agevolazione viene concessa nelle seguenti forme: 1) 20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa; 2) 75% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato; b) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita' di sviluppo precompetitivo, l'agevolazione viene concessa nelle seguenti forme: 1)10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa; 2) 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato. 2. Per ciascuna delle tipologie di attivita' di cui al comma 1, possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo del 25%: a) 10% per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese (P.M.I), cosi' come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese. A tal fine, in caso di progetti proposti congiuntamente da piu' imprese, tutte quante devono possedere i requisiti previsti; b) 10% per le attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato di Amsterdam; c) 5% per le attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Amsterdam; d) 10% per i progetti per i quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 1) prevedano lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore al 10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di uno o piu' partner di altri Stati membri della UE, purche' non vi siano rapporti di partecipazione azionaria o di appartenenza al medesimo gruppo industriale tra l'impresa richiedente e il partner estero; 2) prevedano lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore al 10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di enti pubblici di ricerca e/o universita'. 3. Ai fini del rispetto dei limiti di cui al comma 2, per i costi delle attivita' da svolgersi nelle regioni di cui alla lettera b) dello stesso comma, il cumulo con le ulteriori agevolazioni ivi indicate non puo' superare il limite del 25% dei costi ammissibili. 4. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla ricerca, la quota di agevolazione aggiuntiva di cui al comma 2 comporta una corrispondente riduzione della quota di credito agevolato. |
| Art. 3. 1. Le agevolazioni di cui all'art. 2, in caso di progetti che ricomprendano costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree del territorio nazionale afferenti alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sono concesse secondo le seguenti forme e misure e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla ricerca, pari al 50% in ESL, per le attivita' di ricerca industriale e al 25% in ESL per le attivita' di sviluppo precompetitivo: a) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita' di ricerca industriale, l'agevolazione viene concessa nelle seguenti forme: 1) 25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa; 2) 75% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato; b) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita' di sviluppo precompetitivo, l'agevolazione viene concessa nelle seguenti forme: 1) 10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa; 2) 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato. 2. Per ciascuna delle tipologie di attivita' di cui al comma 1, possono essere concesse, nelle stesse forme e misure, le ulteriori agevolazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2. |
| Art. 4. 1. Le agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 1997, n. 954, dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 ottobre 1997, n. 629, e dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000, n. 593, sono concesse secondo le seguenti forme e misure e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla formazione «generale»: a) 25% dei costi riconosciuti, nella forma del contributo nella spesa; b) 70% dei costi riconosciuti, nella forma del credito agevolato. 2. Possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili: a) 20% per i progetti di formazione proposti da PMI; b) 10% per le attivita' di formazione da svolgersi nelle aree ammesse alla deroga ai sensi dell'art. 87.3, lettera a), del Trattato di Amsterdam; c) 5% per le attivita' di formazione da svolgersi nelle aree ammesse alla deroga ai sensi dell'art. 87.3, lettera c), del Trattato di Amsterdam. 3. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla formazione «generale», la quota di agevolazione aggiuntiva di cui al comma 2 comporta una corrispondente riduzione della quota credito agevolato. |
| Art. 5. 1. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2, 3 e 4 e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. La durata dei finanziamenti e' stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data di concessione, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di cinque anni. |
| Art. 6. 1. In caso di progetti proposti congiuntamente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, l'agevolazione nei confronti delle universita' pubbliche e degli enti pubblici di ricerca, ivi compresi Enea e Asi, viene concessa dal MIUR nella forma del contributo nella spesa e nelle seguenti misure: a) 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita' di ricerca industriale; b) 25% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita' di sviluppo precompetitivo; c) le ulteriori agevolazioni di all'art. 2, comma 2, sono concesse nel rispetto delle misure ivi indicate e nella forma del contributo nella spesa. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', alle domande di finanziamento proposte dai consorzi o societa' consortili di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, purche' senza fini di lucro e caratterizzati da una partecipazione societaria di universita' o enti pubblici di ricerca, ivi compresi Enea ed Asi, non inferiore al 50%. |
| Art. 7. 1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica richiamati nelle premesse. Tali disposizioni continuano, altresi', ad applicarsi nel caso in cui l'utilizzo delle risorse nazionali concorra al completo utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea. |
| Art. 8. 1. Al fine di verificare la corretta osservanza delle disposizioni di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le agevolazioni concesse dal MIUR a valere sulle risorse del FAR formeranno oggetto di una relazione annuale da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze. |
| Art. 9. Il presente decreto sara' comunicato alla competente direzione della Commissione europea. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2003 Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 220 |
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