Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 3 novembre 2003, n. 329
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2186):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 9 aprile 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 maggio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
17 giugno 2003.
Relazione presentata il 24 giugno 2003 (atto n. 2186/A
- relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4219):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 31 luglio 2003 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
16 settembre 2003 e 2 ottobre 2003.
Esaminato in aula il 20 ottobre 2003 e approvato il 23
ottobre 2003.
 
A C C 0 R D O
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, qui di seguito denominanti Parti Contraenti; desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per la realizzazione di investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; considerando che l'unico modo per stabilire e mantenere un adeguato flusso internazionale di capitali consiste nell'assicurare un clima propizio agli investimenti nel rispetto delle leggi del Paese ricevente; riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la Promozione. a la reciproca Protezione degii Investimenti, contribuira' a stimolare initiative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I
Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. per "investimento" si intende, conformemente all'ordinamento giuridico del Paese ricevente ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta o da qualsiasi altro ordinamento giuridico di riferimento, ogni conferimento o bene investiti o reinvestiti in una attivita' produttiva, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi e regolamenti di quest'ultima. In tale contesto di carattere generale, sono considerati specificatamente come investimenti, anche se non in forma esclusiva: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto "in rem", compresi - per quanto impiegabili per investimento - i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) azioni, quote societarie, partecipazioni ed altri diritti similari - anche in caso di partecipazione minoritaria, nonche' fondi al - cui trasferimento all'estero l'investitore straniero sia legittimato, in societa' costituite nel territorio di una delle Parti Contraenti; c) obbligazioni, titoli pubblici o privati o qualsiasi altro diritto per prestazioni o servizi collegati ad investimenti a che abbiano un valore economico, come altresi' redditi capitalizzati; d) crediti a prestiti direttamente collegati ad un investimento, effettuati tramite canali bancari, regolarmente assunti e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese in cui tale investimento sia effettuato; e) diritti d'autore, di proprieta' industriale od intellettuale quali brevetti di invenzione, licenze, marchi registrati, segreti, modelli a designs industriali - nonche' procedimenti tecnici, trasferimenti di conoscenze tecnologiche, denominazioni registrate e l'avviamento; f) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto nonche' ogni licenza o concessione rilasciata in conformita' a vigenti disposizioni per l'esercizio delle relative attivita' economiche, comprese la prospezione, coltivazione, estrazione a sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, o effettui, investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente od abbia assunto, nei confronti di quest'ultima, obbligazione irrevocabile di effettuare investimenti nel suo territorio. i. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte, in conformita' alle sue leggi; ii. per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' costituita conformemente alla normativa della Parte Contraente, con domicilio nel territorio di tale Parte, a da quest'ultima riconosciuta, come Enti pubblici che esercitino attivita' economiche, societa' di persone o di capitali, cooperative, fondazioni, associazioni a cio' indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno; iii. agli effetti del presente Accordo, gli atti giuridici e la capacita' di ciascuna persona fisica o giundica nel territorio della Parte Contraente destinataria di un investimento, saranno regolati dalle legislazione di quest'ultima. 3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento compatibilmente con la situazione economico finanziaria di quest'ultimo, ivi compresi in particolare profitti o quote di proftti, interessi derivati da investimenti, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza a servizi tecnici a spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale. 4. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri a marittimi, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine a sottomarine, sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita', diritti sovrani ovvero esercitano giurisdizione, conformemente alle loro rispettive legislazioni ed al diritto internazionaie.
ARTICOLO II
Promozione a Protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne dara' autorizzazione in conformita' alla propria legislazione. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra in conformita'. alle norme ed ai principi del Diritto Internazionale. Ciascuna delle Parti Contraenti si asterra dall'adottare provvedimenti arbitrari o discriminatori che le danno la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.
ARTICOLO III
Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione piu' Favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, accordera agli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente, ai redditi ed alle attivita connesse con gli investimenti stessi nonche' a tutte le altre questioni regolate dal presente Accordo, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori o ad investitori di Paesi terzi. 2. Le disposizioni di cui al punto 1 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio ovvero per effetto di Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione, ovvero altri Accordi di naturale fiscale o diretti a facilitare gli scambi frontalieri.
ARTICOLO IV
Risarcimento per Danni o Perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa. di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nel territorio della quale a stato effettuato l'investimento offrira', per quanto riguarda l'indennizzo, un trattamento non meno favorevole diquello concesso ai suoi propri cittadini, alle proprie persone giuridiche ovvero agli investitori di un Paese terzo.
ARTICOLO V
Nazionaiizzazione ed Esproprio 1. a) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, nel territorio dell'altra, direttamente od indirettamente, a tempo determinato o indeterminato, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a provvedimenti aventi analoghi effetti salvo che non ricorrano le seguenti condizioni: i. che detti provvedimenti siano stati adottati per motivi di pubblica utilita', ovvero, in caso di nazionalizzazione, per fini di interesse nazionale; ii. che essi siano stati adottati in conformita' alle procedure di legge previste; iii. che essi non siano discriminatori ne contrari rispetto ad un diverso impegno assunto; iv. che siano accompagnati da disposizioni che prevedano il pagamento di un risarcimento adeguato, effettivo ed immediato. b) Il giusto risarcimento sara equivalente all'effettivo valore di mercato deil'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione od esproprio siano state annunciate o rese pubbliche e sara' determinato in base a parametri tecnici internazionalmente accettati. Qualora il valore di mercato non possa essere sollecitamente accertato, il risarcimento verra' determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di impresa nonche' delle componenti a dei risultati delle correlate attivita imprenditoriali. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso del LIBOR ed a partire dalle data di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento, una volta determinato, verra' prontamente pagato nella valuta nella quale l'investimento sia stato effettuato ovvero in valuta liberamente convertibile accettata dall'investitore e ne sara' autorizzato il rimpatrio. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima. 3. Gli investitori di una Parte Contraente i cui investimenti nel territorio dell'altra siano stati colpiti dai provvedimenti di cui al presente articolo, avranno diritto ad un riesame di tali provvedimenti da parte delle competenti Autorita' giudiziarie od arnministrative della Parte Contraente che li avesse adottati e, questo, allo scopo di accertarne la validita' nonche' la corrispondenza con ogni relativa norma o procedura di legge.
ARTICOLO VI
Trasferimento a Rimpatrio di Capitali, Redditi,
Retribuzioni e Risarcimenti 1. Ognuna delle Parti Contraenti, nel contesto delle proprie leggi e regolamenti, garantira agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento, da pane degli investitori stessi, di ogni obbligo fiscale, il libero trasferimento all'estero, nella valuta nella quale l'investimento sia stato realizzato od in altra valuta convertibile, senza indebito ritardo e dal tasso di cambio applicabile alla data dei trasferimenti, di: a) capitali, quote aggiuntive di capitale ed incrementi di capitale utilizzati per il mantenimento e lo sviluppo di investimenti; b) redditi quali definiti al paragrafo 3 dell'articolo I del presente Accordo; c) somme derivanti dalla realizzazione di attivita' di bilancio ovvero dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento, inclusi eventuali plusvalenze ed incrementi del capitale iniziale investito; d) crediti a somme destinate al zzmborso di prestiti regolarmente assunti, direttamente collegati con investimenti, e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese ricevente nonche' somme destinate al pagamento degli interessi relativi; e) compensi ed indennita percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente che siano al seguito dell'impresa, derivanti da lavoro subordinato o da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio secondo le modalita' previste dalle leggi a dai regolamenti nazionali vigenti, come altresi' compensi per assistenza a servizi tecnici; f) risarcimenti pagati in applicazione degli articoli IV e V del presente Accordo. 2. Il libero trasferimento avra' luogo in conformita' alle correlative procedure stabilite da ciascuna Parte Contraente ed, in ogni caso, entro i sei mesi dalla richiesta.
ARTICOLO VII
Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente - od una sua istituzione - abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, detta Parte Contraente - o la sua Istituzione - verra' riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti e trasferimenti da, effettuare a beneficio della Parte Contraente o della sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno rispettivamente applicati gli articoli IV, V e VI del presente Accordo.
ARTICOLO VIII
Composizione delle Controversie tra Investitori a Parti Contraenti 1. Ogni eventuale controversia tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra riguardo l'adempimento delle disposizioni del presente Accordo, in relazione all'investimento della stessa nel territorio di quella, ivi comprese le eventuali dispute in merito all'ammontare del compenso in caso di nazionalizzazione, espropriazione, requisizione o misure aventi analogo effetto, sara', per quanto possibile, risolta per mezzo di consultazioni amichevoli tra le Parti in controversia. 2. Se tali consultazioni non consentissero una soluzione entro sei mesi dalle data della richiesta di composizione inviata per iscritto, la controversia potra' essere sottoposta a scelta dell'investitore: a) alla magistratura ordinana od amministrativa della Parte Contraente nel cui territorio si trovi l'investimento; b) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (I.C.S.I.D.), istituito dalle Convenzione sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati", aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965, qualora le due Parti Contraenti vi abbiano aderito, o, se del caso, alla Regolamentazione sui "meccanismi" aggiuntivi per la conciliazione e l'arbitrato del predetto Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti. c) nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non fossero disponibili ne l'L.C.S.I.D., ne' i Meccanismi Aggiuntivi, l'investitore potra' sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale "ad hoc", in conformita' con il Regolamento d'Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale e con le seguenti specifiche modalita': Gli arbitri saranno in numero di tre e, se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. In caso di ricorso alle regole. U.N.C.I.T.R.A.L., ii Presidente dell'Istituto di arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma sara' incaricato, ove necessario, delle nomine degli arbitri. L'arbitrato si terra' in Stoccolma, salvo diverso accordo tra le Parti. 3. Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia, potra' sollevare in una fase della procedura di arbitrato ne in sede di esecuzione di una sentenza di arbitrato, eccezioni basate sul fatto che un investitore parte avversa abbia, per effetto di una polizza di assicurazione o della garanzia prevista all'articolo VII del presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto o in parte le perdite subite. 4. Il Tribunale Arbitrale stabilira' se la Parte Contraente di cui si tratta non abbia adempiuto al presente Accordo e, nel caso in cui si determini che ci sia stato inadempimento a che questo abbia causato danni agli investitori, fissera' l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere. 5. Nel pronunciare la sua decisione il Tribunale Arbitrale applichera, oltre alle disposizioni del presente Accordo ed alla legislazione del Paese in cui a stato effettuato l'investimento, anche i principi di diritto internazionale applicabili in materia. 6. La sentenza, del Tribunale Arbitrale sara definitiva e vincolante per le Parti in controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad eseguirla in conformita' alla propria legislazione nazionale ed alle Convenzioni Internazionali in materia vigenti per ambo le Parti Contraenti; a non modificare l'ammontare dell'indennizzo stabilito dal lodo arbitrale ed a corrispondere gli interessi, che saranno calcolati secondo le modalita' previste nel presente Accordo prendendo in considerazione anche il periodo intercorrente tra l'emissione del lodo a la data dell'effettivo pagamento. 7. Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato od un procedimento giudiziario gia' in corso, finche' le procedure relative non siano state concluse a le parti nella controversia abbiano mancato di adempiere al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del competente tribunale interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza medesimi.
ARTICOLO IX
Composizione di Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere risolte mediante consultazioni amichevoli per vie diplomatiche, compreso il ricorso a Commissioni bilaterali specifiche gia' istituite tra le Parti medesime. 2. Nel caso che tali controversie non possano essere composte entro sei mesi, a partire dalle data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia effettuato richiesta scritta all'altra Parte, esse saranno sottoposte, su iniziativa di una delle due Parti, ad un Tribunale arbitrale "ad hoc", in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale arbitrale saracostituito nel seguente modo: entro due mesi dalle data di ricezione della richiesta di lodo arbitrale, ciascuna delle Parti nominera un membro del Tribunale. Questi due membri dovranno successivamente scegliere un cittadino di un Paese terzo che assumera' le funzioni di Presidente. Il Presidente dovraessere nominato entro due mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se i termini indicati al precedente punto 3 non fossero stati osservati, in mancanza di altro accordo, ciascuna Parte potra' invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alle nomine necessarie. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui possibile accettare l'incarico, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente delta Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile accettare, ne verra' invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia che lo segua immediatamente in ordine di precedenza e che non sia cittadino di una delle due Parti. 5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro a quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrate. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti, in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilira' il proprio regolamento.
ARTICOLO X
Applicazioni di Disposizioni Varie. 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo cbe da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di dritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta piu' favorevoli al loro caso. 2. Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti commerciali abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa piu' vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verra' agli stessi accordato il trattamento piu favorevole.
ARTICOLO XI
Iavestimenti effettuati prima dell'Entrata in Vigore
del presente Accordo Il presente Accordo si applichera' anche agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra e registrati da quest'ultima come investimento straniero in conformita' alle proprie disposizioni di legge. In ogni caso, esso non si applichera' alle controversie gia iniziate o risolte prima della sua entrata in vigore ne' alle pretese pendenti od insorte prima di tale data. Inoltre, esso non si applichera' a fatti ugualmente accaduti prima dell'entrata in vigore ovvero nei casi di sussistenza, a tale data, di situazioni di fatto preesistenti.
ARTICOLO XII
Entrata in Vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si siano comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
ARTICOLO XIII
Durata a Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni e si proroghera' tacitamente per successivi periodi di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo abbia denunciato per iscritto. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data della sua notifica. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da I a XI rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in Caracas il 14 febbraio 2001, in due esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana a spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GQVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
VENEZUELA
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI All'atto della firma dell'Accordo tra la Repubblica Italiana a la Repubblica Bolivariana del Venezuela sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state altresi' concordate le clausole seguenti, da considerarsi parte integrante dell'Accordo medesimo: 1. Con riferimento all'Articolo III: a) Ciascuna Parte Contraente regolera', secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti e quanto piu' favorevolmente possibile, i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro ed agli spostamenti nel suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei loro familiari, che siano al seguito dell'impresa e svolgano attivita' connesse agli investimenti in virtu' del presente Accordo. b) L'Articolo III nonche' il punto 2. dell'Articolo X del presente Accordo debbono essere interpretati nel senso che i principi del trattamento della nazione piu' favorita e dell'applicazione della normativa piu' favorevole, non si estendano ai privilegi particolari che le Parti Contraend potrebbero reciprocamente riservare agli investitori dell'altra per investimenti effettuati nel quadro di un credito agevolato, qualora tra di esse venisse concluso un accordo analogo al Trattato firmato in Roma il 10 dicembre 1987 ed istitutivo di una Relazione Associativa Particolare tra la Repubblica Italiana a la Repubblica Argentina. 2. Con riferimento all'Articolo X: Allo scopo di favorire i reciproci investimenti, le Parti Contraenti si ripromettono di concordare miglioramenti utili e opportuni ai contenuti di singole disposizioni del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato ii presente Accordo. Fatto in Caracas il 14 febbraio 2001, in due esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana a spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GQVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
VENEZUELA
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone