Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 novembre 2003
Disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario che svolgono attivita' di rilascio di garanzie. (Decreto n. 104700).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 («testo unico bancario»;
Visto l'art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico bancario, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, il potere di stabilire, per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto dall'art. 106, comma 3, del testo unico bancario;
Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1994, recante la definizione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico bancario, del contenuto delle attivita' indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attivita' nei confronti del pubblico;
Visto il decreto ministeriale del 2 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico bancario, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie;
Visto l'art. 114 del testo unico bancario secondo il quale il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1994 recante disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' finanziarie elencate all'art. 106 del testo unico bancario;
Ritenuto di dover modificare il decreto ministeriale 2 aprile 1999 per rideterminare i requisiti degli intermediari finanziari che rilasciano garanzie, al fine di accrescerne l'affidabilita';
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 2 aprile 1999
1. Nel titolo del decreto ministeriale del 2 aprile 1999, le parole «in via esclusiva o prevalente», sono soppresse.
2. Dopo l'art. 1 e' aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis (Requisiti degli intermediari finanziari che svolgono attivita' di rilascio garanzie). - 1. I soggetti che intendono svolgere l'attivita' di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie, oltre a rispettare le condizioni previste dall'art. 106 del testo unico bancario, devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) capitale sociale versato non inferiore a Euro 1.000.000; il capitale sociale deve essere investito in attivita' liquide o in titoli di pronta liquidabilita', entrambi depositati presso banche; per i soggetti esteri di cui al decreto ministeriale 28 luglio 1994 i predetti requisiti devono riferirsi al fondo di dotazione;
b) mezzi patrimoniali non inferiori a Euro 2.500.000;
c) oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attivita' di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie.
2. I requisiti indicati al precedente comma 1 devono essere mantenuti in via continuativa durante tutto il periodo di attivita' dell'intermediario.
3. Ai fini del precedente comma 1 non si considerano le garanzie:
a) rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari di cui all'art. 107 del testo unico bancario, in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa;
b) connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad altra attivita' finanziaria svolta dall'intermediario».
3. L'art. 2, comma 1, e' modificato come segue:
al primo rigo, dopo «I soggetti» e' aggiunto «di cui all'art. 1-bis»;
al terzo rigo e' soppressa la locuzione «un capitale sociale versato almeno pari a due miliardi di lire e».
 
Art. 2.
Disposizioni transitorie
1. Gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto gia' svolgono l'attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, si adeguano entro novanta giorni dalla data medesima alle disposizioni del presente decreto ovvero dismettono l'attivita', adottando le eventuali modifiche statutarie.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli intermediari finanziari di cui al comma 1 devono attestare all'Ufficio italiano dei cambi, secondo le modalita' da questo stabilite, l'avvenuto adeguamento alle disposizioni previste dal presente decreto ovvero l'intervenuta cessazione dell'attivita' nei termini di cui al comma 1.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 14 novembre 2003
Il Ministro: Tremonti
 
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