Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 14 novembre 2003 |
Modifiche al decreto del Ministro del tesoro del 13 maggio 1996, relativo ai criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (Decreto n. 104702). |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito «testo unico»); Visto l'art. 107, comma 1, del testo unico, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di determinare criteri oggettivi in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia; Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1996, recante i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del testo unico (di seguito, «decreto»); Ritenuta la necessita' di verificare ex ante la sussistenza di una struttura organizzativa adeguata all'operativita' svolta, al fine di assicurare al mercato elevati livelli di affidabilita'; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Decreta: Art. 1. L'art. 3 del decreto e' soppresso. |
| Art. 2. All'art. 4 del decreto, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale la Banca d'Italia verifica il possesso da parte dell'intermediario dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2. L'iscrizione e' negata qualora l'intermediario non disponga di un sistema informativo-contabile, di metodi di misurazione e gestione dei rischi nonche' di strutture di controllo interno adeguati rispetto al volume e alla complessita' dell'attivita' svolta o che intende svolgere. In tal caso, qualora la richiesta di iscrizione nell'elenco speciale sia motivata esclusivamente dal tipo di attivita' esercitata, entro due mesi dal provvedimento di diniego gli amministratori provvedono a convocare l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'; qualora invece la richiesta di iscrizione nell'elenco speciale sia motivata dal superamento delle soglie quantitative previste dall'art. 2, comma 2, entro il termine di sei mesi dal provvedimento di diniego l'intermediario deve riportare gli aggregati rilevanti al di sotto delle medesime soglie quantitative. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono l'intermediario e' cancellato dall'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico». |
| Art. 3. Gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del testo unico che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell'elenco speciale di cui al medesimo articolo, si adeguano entro novanta giorni dalla predetta data alle disposizioni del presente decreto ovvero dismettono l'attivita', adottando le eventuali modifiche statutarie. |
| Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 14 novembre 2003 Il Ministro: Tremonti |
|
|
|