Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 dicembre 2002
Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Imperia.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;
Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;
Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;
Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Imperia;
Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;
Considerato che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un disavanzo di euro 176.001,38 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978;
Decreta:
Art. 1.
La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Imperia e' chiusa a tutti gli effetti.
 
Art. 2.
E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di euro 176.001,38.
Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2002
Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli
 
----> vedere tabelle a pag. 85 del S.O. <----
 
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