Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 3 novembre 2003, n. 330
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 6.905 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2061):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 4 marzo 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 6 maggio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª 6ª, 8ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
13 e 27 maggio 2003.
Relazione presentata il 24 giugno 2003 (atto n. 2061/A
- relatore sen. Pianeta).
Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4218):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 31 luglio 2003 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, IX.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
16 e 30 settembre 2003.
Esaminato in aula il 20 ottobre 2003 e approvato il
23 ottobre 2003.
 
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA
DEMOCRATICA E POPOLARE RELATIVO AI
TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA
DI VIAGGIATORI E MERCI E DI TRANSITO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, di seguito' denominate " le Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti su strada di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:
TITOLO I
I - CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Campo di applicazione I trasportatori di ciascuno Stato Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il trasportatore ha la sede, secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.
Articolo 2
Definizioni Ai sensi del presente Accordo e per la sua applicazione, si intende per: 1 - Trasportatore: una persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare trasporti di viaggiatori o di merci conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese. 2 - Veicolo: la definizione di tipo di veicolo sara' stabilita dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo. 3 - Autorizzazione: ogni licenza, concessione o autorizzazione rilasciata ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.
TITOLO II
AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI
Servizi regolari
Articolo 3 Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con veicolo su itinerario determinato secondo frequenze, orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati. Con tale servizio si e' autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre localita' stabilite. I veicoli con i quali e' esercitato tale servizio debbono essere idonei alle necessita' del traffico. Ai fini del regolare svolgimento del servizio il trasportatore e' tenuto ad accettare a bordo del veicolo qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata - salvo quanto disposto dal successivo articolo 6 - nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali che regolano i servizi di linea per il trasporto di persone.
Articolo 4 I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita'. competenti delle Parti Contraenti sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26 dei presente Accordo.
Articolo 5 Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile. Le Autorita' competenti delle due Parti Contraenti rilasciano l'autorizzazione relativa al - percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocita', salvo diverse intese. La durata dell'autorizzazione e' stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista prevista dall' art. 26 del presente Accordo. L'autorizzazione e' rilasciata per l'espletamento del servizio su un determinato itinerario in base a domanda presentata dal trasportatore all'Autorita' competente della Parte Contraente nel cui territorio il trasportatore stesso ha sede. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, delle frequenze, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata da una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta; tali domande sono valutate e approvate dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti sulla base delle domande approvate dalla Commissione Mista di cui all' art. 26 del presente Accordo e consentono di svolgere il trasporto nel territorio di ognuna delle Parti. L'originale dell'autorizzazione o copia conforme della stessa, rilasciata dalle Autorita' competenti, deve trovarsi sempre a bordo del veicolo durante il trasporto.
Articolo 6 I trasportatori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo che non sia stato diversamente convenuto.
Servizi regolari di transito
Articolo 7 Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte Contraente con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente del Paese attraversato, alla quale il trasportatore ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorita' del Paese di appartenenza.
Servizi occasionali
Articolo 8 Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio occasionale il trasporto di viaggiatori effettuato secondo le seguenti modalita': a) trasporto sullo stesso veicolo delle medesime persone per un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo e durante il quale nessun viaggiatore puo' essere caricato o scaricato lungo il percorso o alle fermate al di fuori del suddetto Paese (circuito a porte chiuse); b) trasporto sullo stesso veicolo delle medesime persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto dei Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese. Il veicolo deve ritornare: - vuoto; - con viaggiatori, arrivati nel porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; - con viaggiatori, arrivati in un porto o aeroporto dello stesso Paese nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo. c) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il trasportatore e un committente.
Articolo 9 I servizi previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 8 del presente Accordo, sono effettuati senza alcuna autorizzazione, anche se si tratti di un transito. In tale caso, il conducente del veicolo deve avere a bordo un elenco nominativo dei viaggiatori. Non e' richiesta autorizzazione anche nel caso di sostituzione di veicolo in avaria con un altro veicolo, secondo le norme stabilite dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo. Nel caso previsto dalla lettera c) dell' art. 8 del presente Accordo, l'Autorita' competente del Paese in cui ha sede il trasportatore che deve effettuare il servizio dovra' chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorita' competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'art, 26 del presente Accordo.
ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO VIAGGIATORI
Articolo 10 Per tutti gli altri servizi di trasporto viaggiatori con veicolo non previsti negli articoli Precedenti del presente Accordo e' necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. L'autorizzazione e' rilasciata al trasportatore in base alla domanda indirizzata all'Autorita' competente della Parte Contraente del Paese dove il trasportatore ha la sua sede. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalita' del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno stabilite di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente al fine di ottenere la relativa autorizzazione, corredandole di tutta la documentazione necessaria. L'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente comunichera' le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L'Autorita' del Paese nel quale ha sede il trasportatore richiedente rilascia l'autorizzazione.
TITOLO III
AUTOTRASPORTO DI MERCI
Articolo 11 Con l'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente, e con esclusione dei casi previsti dal successivo art. 12 o su decisione della Commissione Mista prevista dall'art. 26 del presente Accordo, ogni trasportatore di una Parte Contraente ha il diritto di importare temporaneamente un veicolo, vuoto o carico, sul territorio dell'altra Parte Contraente al fine di trasportare merci: a) tra un luogo situato sul territorio di una Parte Contraente e un luogo situato sul territorio dell'altra Parte Contraente, oppure b) in transito sul territorio dell'altra Parte Contraente. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonche' dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocita', a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
Articolo 12 Fatte salve le disposizioni particolari previste nella materia dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali delle due Parti Contraenti, l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente non e' richiesta per i seguenti trasporti: 1. i trasporti funebri, effettuati con veicoli attrezzati per tale scopo; 2. i trasporti di materiale destinato alle fiere ed esposizioni; 3. i trasporti occasionali di merci a destinazione o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 4. i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori; i trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti; 5. i trasporti postali; 6. i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi d'urgenza, soprattutto in presenza di calamita' naturali; 7. i trasporti di merci di valore, per esempio i metalli preziosi, effettuati con veicoli speciali scortati dalle forze di polizia o da altri servizi di sicurezza; 8. i trasporti di parti di ricambio per navi e aeromobili; 9. lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuera' avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 10. i trasporti di api e avannotti.
Articolo 13 L'autorizzazione, valida per l'andata e il ritorno, non e' cedibile e da' diritto al trasportatore ad effettuare un solo viaggio con un veicolo, entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione. L'autorizzazione e' valida soltanto per il periodo di contingentamento per il quale e' rilasciata Ai fini del presente Accordo, i trasporti in transito sono quelli effettuati con destinazione o in provenienza da un Paese terzo e che attraversano il territorio dell'altra Parte Contraente senza che vi sia carico o scarico di merci su questo territorio.
Articolo 14 1 trasportatori stabiliti sul territorio di una delle Parti Contraenti non possono effettuare: - trasporti tra due luoghi situati sul territorio dell'altra Parte Contraente, - trasporti tra il territorio dell'altra Parte Contraente e un Paese terzo; salvo autorizzazione speciale dell'altra Parte Contraente.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 15 I requisiti di capacita' tecnica e professionale dei trasportatori, l'idoneita' dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneita' alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dalle Autorita' competenti dei due Paesi. Le condizioni di polizza assicurativa debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese' in cui si effettua il trasporto.
Articolo 16 Le modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri contabili e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.
Articolo 17 Ai sensi del presente Accordo, i trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente, il responsabile risponde davanti alle Autorita' competenti della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.
Articolo 18 I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle .norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto. La Commissione Mista indicata nell' art 26 potra' proporre alle Autorita' competenti in materia fiscale delle Parti Contraenti, secondo il principio della reciprocita', di far beneficiare i trasporti effettuati ai sensi del presente Accordo di misure di facilitazione fiscale che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.
Articolo 19 Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni ne' restrizioni e a condizione che tali veicoli siano riesportati. Le Parti Contraenti possono disporre che tali veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea importazione nel rispettivo territorio.
Articolo 20 Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantita' ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che tali oggetti non siano ceduti. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantita' di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorita' doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.
Articolo 21 Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne' restrizioni, i combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale e' quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.
Articolo 22 1 pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia' importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni ne' proibizioni, nel rispetto delle formalita' doganali previste dagli ordinamenti delle Parti Contraenti. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese, ove cio' sia consentito dalla normativa doganale vigente, oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza dell'Autorita' doganale.
Articolo 23 La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi. I relativi trasferimenti dovranno avvenire in tempi ragionevoli secondo gli usi internazionali previo assolvimento degli obblighi fiscali. Qualora dovesse essere concluso un Accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo Accordo.
Articolo 24 In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente e ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata, l'Autorita' competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo e' immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni: a) avvertimento; b) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si fara' luogo all'applicazione delle misure previste dalle successive lettere c) o d); c) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione; d) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione. Le Autorita' che adottano le sanzioni sono tenute ad informare quelle che le hanno richieste.
Articolo 25 Tutte le questioni concernenti le modalita' d'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'intesa tra le Autorita' competenti delle Parti contraenti, che sono: - per la Repubblica italiana: Il Ministero dei trasporti e della navigazione Dipartimento dei trasporti terrestri; - per la Repubblica Algerina Democratica e Popolare: Il Ministero dei trasporti, Direzione dei trasporti terrestri.
Articolo 26 E' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti, con i seguenti compiti: a) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalita' di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti; b) stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori, previste dagli artt.5 e 9; c) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall'art. 11 e i casi di esenzione dall'autorizzazione diversi da quelli previsti dall'art. 12; d) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9 e 11 e stabilire le modalita' di rilascio; e) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo; f) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi; g) esaminare l'opportunita' di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocita', e compatibili con le disposizioni vigenti nei due Paesi. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di' una delle Parti Contraenti. Le determinazioni della Commissione Mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi.
Articolo 27 La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.
Articolo 28 I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori. Le autorizzazioni, rilasciate dalle Autorita' competenti indicate nel presente Accordo, devono essere tenute a bordo del veicolo durante il trasporto ed essere presentate a ogni richiesta degli agenti di controllo. Le stesse debbono essere vistate dalla dogana all'entrata e all'uscita dal territorio della Parte Contraente in cui le stesse sono valide. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla liberta' di movimento reciprocamente accordata, in particolare nel caso in cui lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato anche per cio' che riguarda la regolamentazione del trasporto di merci e viaggiatori
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29 Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data della ricezione dell'ultima notifica per iscritto attraverso i canali diplomatici - circa l'adempimento delle procedure interne previste dalle Parti Contraenti per la sua ratifica. Il presente Accordo e' concluso per il periodo di un anno e restera' valido per periodi successivi di un anno se nessuna delle Parti notifichera' per iscritto all'altra Parte e per i normali canali diplomatici - almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validita' - la sua intenzione di denunciarlo. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000 in duplice originale rispettivamente in lingua italiana, araba e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, la versione francese costituira' il testo di riferimento.

Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica Algerina
Democratica e Popolare

Pier Luigi BERSANI Hamid LOUNAOUCI
 
----> Vedere Testo in lingua da pag. 24 a pag. 42 del S.O. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone