Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 3 novembre 2003, n. 331
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1954):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 24 gennaio 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 12 marzo 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
17 e 18 giugno 2003.
Relazione scritta annunciata il 25 giugno 2003 (atto n.
1954/A - relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4213):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
16 e 30 settembre 2003.
Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 e approvato il 16
ottobre 2003.
 
ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR
SULLA RECIPROCA
PROMOZIONE E PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare con riferimento agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra parte Contraente e, riconoscendo che l'offrire promozione e protezione reciproca a tali investimenti contribuira' a stimolare iniziative imprenditoriali che accresceranno la prosperita' di entrambe le Parti Contraeuti, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni Ai fini del presente Accordo, e fatto salvo quanto altrimenti disposto nel presente Accordo: 1. con il termine "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi e ai regolamenti di quella Parte, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, nonche' dal quadro giuridico. Senza limitare la portata di quanto precede, il termine "investimenti" comprendera' in particolare, a titolo di esempio: a ) beni mobili ed immobili, nonche' tutti gli altri diritti in rem, quali, ad esempio, ipoteche, vincoli o pegni; b ) titoli azionari ed obbligazionari, partecipazioni azionarie di imprese ed altri strumenti di credito, nonche' titoli di stato e pubblici in generale; c ) diritti su somme di denaro o altri servizi aventi un valore economico connesso ad un investimento, nonche' utili reinvestiti ed incrementi di capitale; d ) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, Know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento; e ) diritti economici conferiti per legge o per contratto, nonche' licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate in conformita' alle disposizioni di legge vigenti sulle attivita' economiche, ivi compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali. Qualsiasi modifica della forma in cui sono investiti i beni non avra' effetto sulla classificazione come investimento, purche' detta modifica non sia in conflitto con la legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale sono effettuati gli investimenti. 2. Con il termine "investitori" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o il Governo di una delle Parti Contraenti che effettua investimenti nel territorio dell'altra, nonche' le consociate e filiali estere controllate in qualunque modo da dette persone fisiche o giuridiche. 3. Con il termine "persona fisica", in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalita', di quello stato in conformita' alla sua legislazione. 4. Con il termine "persona giuridica", in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti, si intende qualsiasi entita' avente la sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da essa riconosciuta, quali istituzioni pubbliche, societa' di capitali, societa' di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Con il termine "redditi" si intendono le somme ricavate da investimenti, ivi compresi, in particolare, profitti" dividendi, interessi, royalties, o compensi ed emolumenti, nonche' altri pagamenti in natura. b. Con il termine "territorio" si intende il territorio di' ciascuna Parte Contraente e la sua zona marittima che include il mare territoriale e la piattaforma continentale, su cui ogni Parte Contraente esercita, secondo il diritto internazionale, la propria sovranita' e diritti sovrani o di giurisdizione. 7. Con il termine "accordo di investimento" si intende un accordo fra la Parte Contraente o suoi rappresentanti ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento.
Articolo 2
Promozione e protezione degli investimenti (1) Ciascuna Parte Contraente promuovera' nel proprio territorio, per quanto possibile, gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ammettera' detti investimenti in conformita' alla sua legislazione nazionale. Accordera' in ogni caso un trattamento giusto ed equo a detti investimenti in conformita' ai principi del diritto internazionale. (2) Nessuna delle Parti Contraenti dovra' in alcun modo inficiare con misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, la conservazione, l'uso, o il godimento degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente dovra' creare e mantenere, nel suo territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giundico, ivi compresi il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascuno specifico investitore. (3) Successivamente, alla data di effettuazione dell'investimento, nessuna modifica alle leggi, ai regolamenti o alle misure di politica economica che regolano direttamente o indirettamente gli investimenti, sara' applicata retroattivamente e pertanto gli investimenti effettuati ai sensi del presente Accordo saranno protetti.
Articolo 3
Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita (1) Ciascuna Parte Contraente accordera' agli investimenti ed ai ricavi posseduti o controllati dagli investitori dell'altra Parte Contraente nel suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai ricavi dei propri investitori o agli investimenti ed ai ricavi degli investitori di un Paese terzo. (2) Nessuna delle due Parti Contraenti sottoporra' gli investitori dell'altra Parte Contraente, con riguardo alla propria attivita' collegata agli investimenti effettuati nel proprio territorio, ad un trattamento meno favorevole a quello accordato ai propri investitori o a quelli dei Paesi terzi. (3) Detto trattamento non si ricolleghera' ai privilegi concessi da ciascuna delle Parti Contraenti agli investitori dei Paesi terzi in virtu' della appartenenza o associazione delle stesse unioni doganali o economiche, ad un mercato comune o ad un'area di libero scambio o ad una qualsiasi altra forma di organizzazione economica regionale, nonche' ad accordi in materia di commercio transfrontaliero. (4) Le disposizioni del presente Articolo non si applicano alle questioni fiscali.
Articolo 4
Risarcimento per danni o perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri eventi di natura analoga, la Parte Contraente in cui sono stati effettuati gli investimenti fornira' un risarcimento adeguato in relazione a dette perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati da forze di governo o loro soggetti. I risarcimenti saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento riservato ai cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riservato agli investitori dei Paesi terzi.
Articolo 5
Nazionalizzazione o esproprio (1) Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti godranno di piena protezione e garanzia nel territorio dell'altra Parte Contraente. (2) Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati o sogaetti a qualsiasi altra misura il cui effetto sia equivalente all'esproprio o alla nazionalizzazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale, contro adeguata ed effettiva indennita'. Detta indennita' dovra' essere equivalente al reale valore economico dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione effettiva o preannunciata di nazionalizzazione, esproprio o misura analoga sia stata annunciata o resa pubblica. L'indennita' dovra' essere corrisposta senza indebito ritardo e dovra' comprendere l'interesse calcolato sulla base degli standard LIBOR fino alla data del pagamento; essa dovra' essere effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile. Al momento dell'esproprio, nazionalizzazione o misura analoga, ovvero in una fase precedente, saranno state adottate le opportune misure per la determinazione e la corresponsione di tale indennita'. (3) Gli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti godranno del trattamento della nazione piu' favorita nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione alle questioni di cui al presente Articolo. (4) L'indennita' sara' considerata effettiva qualora sia stata corrisposta nella stessa valuta in cui l'investitore estero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui detta valuta e' - o resta - convertibile o, altrimenti, in una qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. (5) L'indennita' sara' considerata tempestiva qualora sia corrisposta senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi. (6) Un cittadino o una impresa di una delle due Parti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato espropriato avra' diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte al fine di determinare se l'indennita' per detto esproprio sia conforme alle leggi ed ai regolamenti della Parte espropriante. (7) Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene in oggetto non sia stato utilizzato in tutto o in parte per quel fine, il proprietario o i suoi aventi causa avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo di mercato.
Articolo 6
Rimpatrio di capitale profitti e proventi Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei pagamenti in relazione ad un investimento, ed in particolare, a titolo di esempio: a ) capitale ed importi aggiuntivi per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti; b ) redditi; c ) rimborso dei prestiti; d ) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento; e ) risarcimento di cui agli Articoli 4 e 5; f ) compensi ed indennita' corrisposte ai propri cittadini o ad impiegati esteri per opere e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Articolo 7
Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente effettui un pagamento ad un suo investitore in base ad una garanzia da essa assunta in relazione ad un investimento da questi effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente, fatti salvi i diritti della prima Parte Contraente ai sensi dell'Articolo 11, dovra' riconoscere la cessione, sia in base alla legge che ad un negozio giuridico, di qualsiasi diritto o pretesa di detta persona fisica o giuridica alla prima Parte Contraente. L'altra Parte Contraente dovra' altresi' riconoscere la surroga della prima Parte Contraente in relazione ad ogni diritto o pretesa che quella Parte Contraente e' autorizzata a vantare nella stessa misura del suo dante causa. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti effettuati in virtu' di detti diritti oggetto della cessione, si applicheranno mutatis mutandis gli Articoli 4, 5 e 6.
Articolo 8
Procedure relative ai trasferimenti (1) I trasferimenti di cui agli Articoli 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dalla data di adempimento di tutti gli obblighi fiscali ai sensi della legislazione delle Parti Contraenti e dovranno essere effettuati in tura valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.
Articolo 9
Nuovi regolamenti Qualora la legislazione di una delle due Parti Contraenti o gli obblighi ai sensi del diritto internazionale gia' esistenti o in seguito stabiliti fra le Parti Contraenti, in aggiunta al presente Accordo, contengano un regolamento, sia esso generale o specifico, che dia diritto agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente ad un trattamento piu' favorevole di quello sancito dal presente Accordo dovra', nella misura in cui esso e' piu' favorevole, prevalere sul presente Accordo.
Articolo 10
Composizione delle controversie fra investitori
di una Parte Contraente e l'altra
Parte Contraente (l) Le controversie giuridiche che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti o all'importo del risarcimento saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. (2) Qualora l'investitore ed una entita' di una delle due Parti Contraenti abbia stipulato un accordo in materia di investimento, si applichera', se contemplata, la procedura prevista in detto accordo in materia di investimenti. (3) Qualora tali controversie non possano essere composte entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, esse potranno, a scelta dell'investitore interessato, essere sottoposte: a ) al tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento; b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di investimenti (ICSID) di cui alla Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati, redatta a Washington il 18 marzo 1965, qualora applicabile; c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il riferimento a dette regole arbitrali. Una volta scelta una delle precedenti modalita' di composizione della controversia, l'investitore non potra' piu' seguire le altre due. (4) Il Tribunale Arbitrale ad hoc di cui al comma (3/c) sara' costituito come segue: a) ciascuna parte nella controversia dovra' nominare un arbitro. I due arbitri, cosi' nominati, dovranno poi d'intesa nominare un terzo arbitro, cittadino di un Paese terzo con cui entrambe le Parti Contraenti intrattengono relazioni diplomatiche, che dovra' essere designato dalle due parti nella controversia quale Presidente del Tribunale. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro due mesi dalla data della notifica di una parte nella controversia all'altra della sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato. b) Qualora non siano stati rispettati i termini di cui al precedente punto a), in mancanza di altre intese, la nomina degli arbitri, ove necessario ai sensi delle regole UNCITRAL, sara' effettuata dal Presidente del Tribunale Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, nella sua veste di Autorita' preposta alla nomina. L'Arbitrato avra' luogo a L'Aja (Olanda), a meno che le due controparti nell'arbitrato abbiano convenuto altrimenti. c) Il Tribunale dovra' decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definite e giuridicamente vincolanti per le parti nella controversia e saranno applicate in conformita' alla legislazione nazionale. Esse saranno adottate in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, alle leggi della Parte Contraente che sia parte nella controversia ed ai principi del diritto internazionale. (5) La Parte Contraente che sia parte nella controversia non dovra', in una qualsiasi fase durante le procedure che comportano controversie in materia di investimenti, asserire a sua difesa la propria immunita' o il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento in virtu' di un contratto di assicurazione che copre tutto o parte dei danni o delle perdite subite.
Articolo 11
Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti (1) Le controversie in merito all'interpretazione, applicazione o cessazione del presente Accordo, dovranno essere composte, per quanto possibile, tramite i canali diplomatici. (2) Qualora tali controversie non siano state risolte entro sei mesi dalla data in cui la questione e' stata sollevata per iscritto da una delle due Parti Contraenti, esse potranno, su richiesta di orna delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale. (3) Il Tribunale Arbitrale sara' costituito, per ciascun caso specifico, come segue: ciascuna Parte Contraente dovra' nominare un arbitro ed i due arbitri cosi' nominati dovranno poi d'intesa nominare un cittadino di un Paese terzo che dovra' essere designato dalle due Parti Contraenti quale Presidente del Tribunale arbitrale. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro sei mesi dalla data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti ha notificato all'altra che intende sottoporre la controversia ad arbitrato. (4) Qualora non siano stati rispettati i termini di cui al comma 3) del presente Articolo, le due Parti Contraenti potranno, in mancanza di altre intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli sia possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vicepresidente. Qualora anche il Vicepresidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altra motivo non possa procedere alle nomine, sara' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione. (5) Il Tribunale Arbitrale dovra' decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti Contraenti. Per quanto riguarda le sue procedure, il Tribunale Arbitrale applichera' le regole UNCITRAL e, per quanto attiene alla questione oggetto della controversia, applichera' le regole del presente Accordo e quelle del diritto internazionale, ove possibile. La sede dell'Arbitrato sara' L'Aja (Olanda).
Articolo 12
Applicazione di altre disposizioni (1) Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui sono firmatarie le Parti Contraenti, o da disposizioni generali di diritto internazionale, si applicheranno le disposizioni piu' favorevoli alle Parti Contraenti ed ai loro investitori. (2) Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni o specifici contratti o autorizzazioni ed accordi in materia di investimenti, sia piu' favorevole di quello accordato ai sensi del presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole. (3) Successivamente alla data in cui e' stato efettuato l'investimento, qualsiasi modifica delle leggi, dei regolamenti, degli atti o delle misure di politica economica che regolano, direttamente o indirettamente, gli investimenti non sara' applicata retroattivamente.
Articolo 13
Relazioni fra Governi Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti intrattengano o meno relazioni diplomatiche o consolari.
Articolo 14
Durata e scadenza (1) Il presente Accordo dovra' essere ratificato - ed entrera' in vigore un mese dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica. Restera' in vigore per un periodo di 10 anni e sara' automaticamente prorogato per un periodo illimitato a meno che una delle due Parti Contraenti non lo denunci dandone preavviso scritto all'altra Parte dodici mesi prima della sua scadenza. Alla scadenza del periodo iniziale di 10 anni, il presente Accordo potra' essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti Contraenti con preavviso di dodici mesi. (2) In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli 1-12 resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni dalla data di cessazione del presente Accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 22-03-00, in due originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, fara' fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLO
REPUBBLICA ITALIANA STATO DEL QATAR

PROTOCOLLO All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, i sottoscritti plenipotenziari hanno altresi' concordato le seguenti disposizioni da considerarsi parte integrante del presente Accordo. (1) Con riferimento all'Articolo 1 (a) Gli utili da investimento e, nel caso in cui siano reinvestiti, i redditi derivanti godranno della stessa protezione degli investimenti. (b) Fatti salvi gli altri metodi per determinare la nazionalita', in particolare chiunque in possesso di un passaporto nazionale rilasciato dalle autorita' competenti della Parte Contraente interessata sara' considerato cittadino di quella Parte. (c) Ciascuna Parte Contraente o sua agenzia potra' stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente un accordo in materia di investimenti che regolera' lo specifico rapporto giuridico connesso all'investimento dell'investitore interessato. (2) Con riferimento all'Articolo 2 (a) Fatte salve le rispettive leggi, e regolamenti, nessuna delle Parti Contraenti porra' alcuna condizione per la effettuazione, lo sviluppo o il prosieguo degli investimenti che possa comportare il subentrare o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali o che specifichi che le merci devono essere procurate a livello locale, o condizioni simili. (b) In conformita' alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente consentira' agli investitori dell'altra Parte Contraente, che hanno effettuato investimenti nel suo territorio, di impiegare personale direttivo indipendentemente dalla nazionalita' dello stesso. (3) Con riferimento all'Articolo 3 (a) Il termine "attivita' connesse ad un investimento" comprendera' inter alia: - organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e cessione di societa', filiali, agenzie, uffici, od altre organizzazioni per la gestione degli affari; - ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altre approvazioni necessarie per la effettuazione delle attivita' commerciali; - acquisizione, utilizzo, cessione e protezione di proprieta' di qualsiasi tipo, ivi compresa la proprieta' intellettuale; - accesso al mercato finanziario, in particolare assunzione di prestiti, acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli ed acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla gestione delle attivita'; - commercializzazione di' beni e servizi; - approvvigionamento, vendita e trasporto di materie prime, lavorati e semilavorati, energia, combustibili e mezzi di produzione; - diffusione di informazioni commerciali. (b) Per "attivita'" nell'accezione di cai all'Articolo 3 (2) si intende, in particolare, a titolo di esempio: gestione, mantenimento, utilizzo e godimento di un investimento. Per "trattamento meno favorevole" nell'accezione di cui all'Articolo 3 si intende: limitazioni all'acquisto di materie prime o ausiliarie, di energia, combustibili e mezzi di produzione e gestione di qualsiasi tipo; impedimenti alla commercializzazione di prodotti entro ed al di fuori del Paese, nonche' altre misure aventi effetti analoghi. Le misure adottate per ragioni di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, sanita' o moralita' pubblica non saranno considerate "trattamento meno favorevole" nell'accezione di cui all'Articolo 3. (c) In conformita' alle proprie leggi ed alle proprie obbligazioni internazionali relative all'entrata ed al soggiorno degli stranieri, ciascuna Parte Contraente consentira' ai cittadini ed agli impiegati dell'altra Parte che operano in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, nonche' ai membri delle loro famiglie, di entrare, soggiornare e lasciare il proprio territorio. (4) Con riferimento all'Articolo 5 Qualsiasi misura intrapresa in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse finanziarie o altri beni all'investimento, crei ostacoli alle attivita' o rechi grave danno al valore stesso dell'investimento, nonche' altre misure aventi effetti analoghi, sara' considerata rientrare nel novero delle misure di cui al comma 2 dell'Articolo 5 (5) Con riferimento all'Articolo 8 un trasferimento sara' considerato effettuato "senza ritardo" nell'accezione di cui all'Articolo 8 qualora effettuato entro quel lasso di tempo normalmente necessario per il completamento delle formalita' relative ai trasferimenti. FATTO a Roma il 22-07-00, in due originali, ognuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, fara' fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLO
REPUBBLICA ITALIANA STATO DEL QATAR
 
----> Vedere Testo in lingua da pag. 63 a pag. 74 del S.O. <----
 
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